Ordinanza n. 2256/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1199 del 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare nel giudizio relativo alla messa in sicurezza di un edificio diruto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo non emergono in dettaglio i motivi di illegittimità dell'atto o le specifiche censure formulate in appello. Risulta tuttavia che l'appellante chiedeva una tutela cautelare rispetto alla situazione di pericolo connessa a un edificio diruto. Il Consiglio di Stato rileva che il pregiudizio grave e irreparabile non era stato compiutamente dedotto e considera altresì la fissazione dell'udienza di merito al 19 novembre 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, confermando sostanzialmente la reiezione già pronunciata dal TAR. La decisione si fonda sull'insussistenza, allo stato degli atti e con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, del requisito del periculum in mora: il pregiudizio grave e irreparabile non risultava compiutamente dedotto. La prossimità dell'udienza di merito è stata valorizzata quale ulteriore elemento contrario alla necessità di una misura cautelare. Il Collegio ha comunque precisato che la messa in sicurezza dell'edificio diruto compete a tutte le parti interessate al giudizio, in funzione della tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Le spese della fase cautelare d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la concessione della misura richiede la compiuta allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la sua insufficiente deduzione giustifica il rigetto della domanda.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito può concorrere a escludere la necessità di una tutela cautelare, quando non sia adeguatamente dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile nelle more.
- Il rigetto della domanda cautelare non esonera le parti interessate dall'adozione delle misure necessarie a mettere in sicurezza un edificio diruto, qualora sussistano esigenze di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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