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Sentenza

Sentenza n. 720/2026 - Catania, Sezione 2

per l’ottemperanza della Sentenza n. 519/2023 del 24.05.2023 resa a definizione del giudizio presso il Tribunale di Patti iscritto al N. 932/2015 R.G. vertente tra Parasiliti Parracello Claudio Giuseppe e c.ti c/ il Comune di Tortorici, corretta con provvedimento reso dal G.I. del Tribunale di Patti, in data 5-6/10/2023, notificata per pec in data 10.10.2023, ai sensi della Legge n. 53/1994, unitamente alla specifica di pagamento, e, passata in giudicato, giusta attestazione resa in data 7.03.2024 dal Funzionario Giudiziario del medesimo Tribunale di Patti.

Giustizia amministrativa202502832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti n. 519/2023, passata in giudicato, avente ad oggetto il pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Patti n. 519/2023, corretta con successivo provvedimento e passata in giudicato, lamentando il mancato pagamento da parte del Comune di Tortorici delle somme dovute. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Il titolo giudiziale era stato notificato in forma esecutiva all'amministrazione il 10 ottobre 2023. I ricorrenti hanno quindi dedotto l'inadempimento dell'amministrazione dopo la formazione del giudicato e dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha confermato la propria giurisdizione ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi di ricorso volto a ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha ritenuto sussistenti le condizioni di ammissibilità e procedibilità, poiché il titolo era irrevocabile, era stato notificato in forma esecutiva e risultava decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Accertato il mancato adempimento, ha accolto il ricorso e ordinato al Comune di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza € 792,82 per danno patrimoniale, € 540,80 per spese di C.T.U. ed € 3.272,40 per spese processuali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Ha riconosciuto i soli interessi legali, dalla data del passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento, sulle somme indicate, escludendo la rivalutazione monetaria in sede di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato il Segretario Generale del Comune quale commissario ad acta, con termine sostitutivo di novanta giorni. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.100,00, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), d.lgs. 104/2010

    devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo dei ricorsi proposti per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario

    Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell'azione di ottemperanza diretta all'attuazione di una sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. 669/1996.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo esercita la giurisdizione in materia di ottemperanza anche quando il titolo da attuare è una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile e procedibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertato il mancato adempimento di un obbligo pecuniario risultante da una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine assegnato e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • In sede di ottemperanza, sulle somme dovute in esecuzione del titolo possono essere riconosciuti gli interessi legali maturati secondo quanto stabilito dal giudicato; la rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta se non risulta dovuta in base al titolo da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOttemperanza e commissario ad acta

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