Sentenza n. 1307/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 4497/24 resa a definizione del procedimento n. R.g. 3789/24, dal Tribunale Ordinario di Catania - Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.10.2024 e notificata in pari data
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la sentenza del Tribunale ordinario di Catania n. 4497/2024, ritualmente notificata e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori. La ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il giudizio di ottemperanza non comprendeva le spese legali del giudizio presupposto, già adempiute dall'Amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha allegato né provato l'avvenuto adempimento, né ha fornito una valida giustificazione dell'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione della condanna pecuniaria. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha ritenuto che, una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., spettasse al Ministero provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, compreso l'adempimento; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente tale regola anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica per ordinare all'Amministrazione l'integrale esecuzione del giudicato e per nominare il commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.
Dopo che il creditore ha provato il titolo giudiziale esecutivo e l'inadempimento, grava sull'Amministrazione debitrice l'onere di provare l'adempimento o altri fatti idonei a impedire o estinguere il diritto all'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nella fattispecie, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato presupposto.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all'Amministrazione inadempiente è ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza per una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, la parte privata deve provare l'esistenza del titolo esecutivo, la sua notificazione, il passaggio in giudicato e il decorso del termine legale per l'adempimento; provati tali fatti costitutivi, spetta all'Amministrazione debitrice dimostrare l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro legittima l'ordine giudiziale di integrale adempimento entro un termine assegnato, con contestuale nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell'Amministrazione inadempiente non ha diritto a un compenso autonomo quando l'attività sostitutiva rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
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