Cassazione Civile, Ordinanza n. 25842/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La lite riguarda una cartella di pagamento e il correlato avviso di accertamento relativi alla tassa automobilistica per l’anno 2011. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo che la notifica, spedita il 22 dicembre 2014 e ricevuta l’8 gennaio 2015, fosse tardiva rispetto al termine triennale previsto per il recupero del tributo. La CTR del Veneto aveva condiviso tale impostazione, ritenendo non applicabile il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione agli atti interruttivi di un termine prescrizionale. La Regione ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con un primo motivo, violazione dell’art. 5 d.l. 953/1982 e dei principi costituzionali e generali sul perfezionamento della notifica postale, assumendo che l’azione di recupero fosse tempestiva perché l’atto era stato spedito entro il 31 dicembre 2014. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme sulla notificazione a mezzo posta, sostenendo che anche nella procedura semplificata senza ufficiale notificatore la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di consegna del plico all’ufficio postale. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nella fattispecie, il termine triennale previsto dall’art. 5 d.l. 953/1982 per il recupero delle tasse automobilistiche evase debba essere ricondotto alla decadenza del potere impositivo e non alla prescrizione in senso proprio. Di conseguenza, per verificare la tempestività dell’atto rileva la data di spedizione/consegna del plico all’agente postale, e non la successiva ricezione da parte del contribuente. Poiché l’atto era stato spedito entro il termine, l’azione della Regione era tempestiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per il progressivo consolidarsi della giurisprudenza sulla materia.
Norme richiamate
art. 5 d.l. 953/1982
"L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute ... si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento"
La Corte ne ha dato lettura sistematica, ritenendo che il termine triennale, pur qualificato dal legislatore come prescrizione, operi nella fase di accertamento come termine di decadenza del potere impositivo; ai fini della tempestività conta la spedizione dell’atto entro il termine.
artt. 3 e 4 Cost.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura, ma la decisione fonda l’accoglimento soprattutto sul principio generale di scissione degli effetti della notificazione e sulla natura decadenziale del termine; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di tali disposizioni.
art. 149 c.p.c.
Richiamato come norma espressiva del principio secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, con la consegna del plico all’ufficiale giudiziario/servizio postale e, per il destinatario, con la ricezione.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
È indicato come recepimento, in materia tributaria, del principio per cui la notificazione a mezzo servizio postale si considera fatta alla data di spedizione, mentre i termini decorrenti dalla notificazione decorrono dalla ricezione.
art. 4, comma 3, l. n. 890 del 1982
Invocato dalla ricorrente per la disciplina delle notificazioni postali; la Corte lo richiama nel complessivo quadro normativo che conferma la scissione degli effetti della notifica.
art. 8 l. n. 890 del 1982
Richiamato nel secondo motivo e nel quadro della notificazione a mezzo posta, senza una autonoma elaborazione di principio nella parte motiva decisiva.
art. 14 l. n. 890 del 1982
La Corte considera ammissibile la procedura semplificata di notificazione senza agente notificatore e ne afferma la riconducibilità al medesimo regime di perfezionamento della notifica per il notificante.
art. 2964 c.c.
Richiamato per sottolineare che, una volta qualificato il termine come decadenziale, esso non è soggetto a sospensione o interruzione come la prescrizione.
art. 384, comma 1, c.p.c.
La Corte lo utilizza per decidere la causa nel merito dopo la cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale sulla base della quale sono stati formulati i motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al recupero della tassa automobilistica, il termine triennale previsto dall’art. 5 d.l. 953/1982 va letto sistematicamente come limite decadenziale all’esercizio del potere impositivo, anche se la norma usa il termine "prescrizione".
- Per la tempestività dell’atto impositivo notificato a mezzo posta rileva la data in cui l’ente ha consegnato il plico all’agente postale o ne ha comunque completato gli adempimenti notificatori entro il termine, non la successiva data di ricezione da parte del contribuente.
- Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche agli atti tributari di imposizione, indipendentemente dalla natura recettizia dell’atto e dalla modalità semplificata di notifica postale utilizzata.
- La qualificazione legislativa di un termine come "prescrizione" non è decisiva quando, per la funzione che svolge nel procedimento di accertamento, esso opera in realtà come termine di decadenza del potere dell’amministrazione.
- Una volta divenuto definitivo l’accertamento tributario, il credito resta soggetto al regime della prescrizione; ma la fase di formazione del titolo impositivo è governata dal termine decadenziale per l’esercizio del potere accertativo.
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