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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24914/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, detenuto per 18 anni, chiedeva la concessione di permesso premio subordinata all'accertamento dell'inesigibilità o inutilità della collaborazione con la giustizia ai sensi degli artt. 4‑bis e 58‑ter Ord. pen. Sosteneva di non poter fornire ulteriori informazioni perché le condotte erano già state accertate in sentenza e contestava la motivazione del Tribunale che aveva ritenuto possibile, ma non prestata, una collaborazione utile. Proponeva altresì che, essendo parte della pena già espunta in una delle sentenze, non sussisterebbe il requisito ostativo relativo all'altra sentenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'istanza originaria era stata rivolta direttamente al Tribunale di sorveglianza anziché al Magistrato di sorveglianza competente a decidere sulla concessione del permesso premio e a valutare preliminarmente se investire il Tribunale dell'accertamento sulla collaborazione. La dichiarazione di inammissibilità ha assorbito i restanti motivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4‑bis Ord. pen.

    La qualità di collaboratore di giustizia o l'impossibilità di assumerla non può essere accertata con una pronuncia ricognitiva autonoma che crei status; l'accertamento va effettuato nel procedimento relativo alla concessione del beneficio (o misura alternativa), in quanto presupposto per superare il divieto ex art. 4‑bis.

  • art. 58‑ter Ord. pen.

    Sebbene il Tribunale di sorveglianza sia competente ad accertare condotte di collaborazione prestate o mancate, in tema di permesso premio il Magistrato di sorveglianza, titolare del procedimento, valuta preliminarmente la concedibilità del beneficio e può ritenere irrilevante l'accertamento ovvero investire il Tribunale; il detenuto non può rivolgersi direttamente al Tribunale per ottenere l'accertamento incidentale.

  • art. 30‑ter Ord. pen.

    L'istanza di permesso premio è la domanda principale cui è prodromico l'accertamento dell'impossibilità/inutilità della collaborazione; tale istanza deve essere proposta al Magistrato di sorveglianza che conduce il procedimento sulla concessione del beneficio.

Massime di principio

  • La richiesta di accertamento dell'impossibilità o inutilità della collaborazione con la giustizia non può essere proposta direttamente al Tribunale di sorveglianza: il passaggio procedurale corretto è l'istanza al Magistrato di sorveglianza che decide sul beneficio e valuta se investire il Tribunale.
  • L'accertamento sulla collaborazione non crea uno "status" stabile e va compiuto nel contesto del procedimento per il beneficio penitenziario; pertanto istanze autonome sono inammissibili.
  • Se l'istanza è rivolta all'organo incompetente la conseguenza è l'inammissibilità del ricorso e possibile condanna alle spese e sanzioni (es. contributo alla cassa delle ammende).
  • Nel formulare la domanda per un permesso premio, il detenuto deve dimostrare le ragioni per cui non può o non deve collaborare con la giustizia (es. mancanza di ulteriori apporti conoscitivi) all'interno del procedimento corretto; mere affermazioni non suffragate da elementi probatori sono deboli.
  • Fattori come ruolo apicale nell'associazione, mancata revisione critica della vita, debiti esecutivi e il sequestro dell'abitazione indicata per l'utile del permesso possono incidere negativamente sulla valutazione della concedibilità del beneficio.

Testo integrale

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