Cassazione Civile, Ordinanza n. 00334/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2004 e 2005 emessi nei confronti di un socio accomandante, al quale era stato imputato per trasparenza il maggior reddito accertato nei confronti della società in accomandita semplice di partecipazione, divenuto definitivo perché non impugnato. Il contribuente aveva contestato la tardività degli accertamenti, deducendo la decadenza del potere impositivo e l'inapplicabilità del raddoppio dei termini in mancanza di una responsabilità penale personale. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione ritenendo, da un lato, che l'Ufficio dovesse provare l'effettiva percezione del maggior reddito da parte del socio e, dall'altro, che il raddoppio dei termini operasse anche nei suoi confronti solo se fosse provato un suo coinvolgimento nei fatti societari. In Cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso principale lamentando la violazione dell'art. 5 TUIR e dell'art. 2320 c.c., per avere la CTR preteso la prova della concreta percezione del reddito da parte del socio. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale, censurando la violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR ravvisato un automatismo nel raddoppio dei termini nei confronti del socio accomandante, in assenza di prova di una violazione idonea a far sorgere l'obbligo di denuncia penale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo errata la decisione della CTR nella parte in cui aveva subordinato l'imputazione del maggior reddito al socio alla prova dell'effettiva percezione dell'utile. Ha invece rigettato il ricorso incidentale del contribuente, affermando che il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, nel testo applicabile ratione temporis, opera anche nei confronti del socio accomandante quando sussistano nei confronti degli organi societari i presupposti dell'obbligo di denuncia penale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 917/1986
I redditi delle società di persone residenti sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla quota di partecipazione; la società non è soggetto passivo autonomo dell'IRPEF ma centro di determinazione del reddito da attribuire ai soci.
art. 2320 c.c.
Nei confronti del socio accomandante rilevano i poteri di controllo previsti dalla disciplina civilistica, che giustificano l'imputazione per trasparenza del reddito societario anche senza partecipazione alla gestione.
art. 43 d.P.R. 600/1973
Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando la violazione comporti obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.; rileva la sussistenza astratta dei presupposti, non l'effettiva presentazione della denuncia o l'esito del processo penale.
art. 331 c.p.p.
È il parametro che individua l'obbligo di denuncia cui si collega il raddoppio dei termini di accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come norma processuale sul vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
art. 2262 c.c.
È richiamato a sostegno dell'idea che il socio abbia diritto alla percezione degli utili dopo l'approvazione del rendiconto.
art. 1 TUIR
Il 'possesso' del reddito va inteso come relazione giuridica del soggetto con la manifestazione di capacità contributiva costituita dal reddito.
art. 2261 c.c.
È richiamato, insieme all'art. 2320 c.c., per evidenziare i poteri di controllo del socio nella società di persone.
art. 37 d.P.R. 600/1973
È richiamato solo per escludere la rilevanza, nel caso concreto, della disciplina dell'interposizione fittizia come limite all'imputazione del reddito.
Massime di principio
- Nei rapporti tributari relativi alle società di persone, il reddito sociale si imputa direttamente ai soci per trasparenza, indipendentemente dalla sua effettiva percezione, senza che sia necessario dimostrare un'effettiva distribuzione degli utili.
- L'accertamento del maggior reddito nei confronti della società, se definitivo, costituisce il presupposto per l'imputazione ai soci secondo la rispettiva quota di partecipazione, salvo specifiche contestazioni personali che non incidano sulla pretesa verso la società.
- Il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 opera in presenza dei presupposti astratti dell'obbligo di denuncia penale, senza che occorra l'effettiva denuncia o l'avvio del processo penale, fermo il controllo giudiziale sull'eventuale uso pretestuoso dello strumento.
- Nella società in accomandita semplice, la sussistenza di fatti penalmente rilevanti riferibili agli organi societari può determinare il raddoppio dei termini anche per l'accertamento del reddito imputato per trasparenza ai soci accomandanti.
- Il controllo del giudice tributario sul raddoppio dei termini deve concentrarsi sui presupposti dell'obbligo di denuncia e non sull'accertamento del reato in sé.
- In tema di accertamento tributario delle società di persone, l'eventuale illiceità della condotta di alcuni soci non esclude l'imputazione del reddito a tutti i soci in proporzione alle quote, restando eventuali conseguenze penali personali e separate rispetto a quelle fiscali.
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