Regolamento (UE) 2019/933
Regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul sistema del certificato protettivo complementare per i medicinali, introducendo una specifica eccezione a favore dei fabbricanti di generici e biosimilari stabiliti nell'Unione. La nuova disciplina consente, a condizioni rigorose di notifica, etichettatura e diligenza, la fabbricazione nell'Unione per l'esportazione verso paesi terzi e, negli ultimi sei mesi di validità del certificato, per lo stoccaggio in vista dell'immissione sul mercato dell'Unione alla scadenza. L'obiettivo è riequilibrare la concorrenza con i produttori di paesi terzi, senza compromettere il contenuto essenziale dei diritti esclusivi del titolare del certificato nel mercato UE.
Modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 introducendo un'eccezione al certificato protettivo complementare per consentire la fabbricazione di medicinali generici e biosimilari nell'Unione a fini di esportazione e di stoccaggio pre-scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica ai certificati protettivi complementari per medicinali rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 469/2009, con riguardo ai prodotti o medicinali contenenti tali prodotti protetti da certificato. Riguarda i fabbricanti stabiliti nell'Unione che producono a fini di esportazione verso paesi terzi in cui la protezione non esiste o è scaduta, oppure a fini di stoccaggio nel mercato dello Stato membro di fabbricazione nei sei mesi precedenti la scadenza del certificato, nonché le operazioni connesse strettamente necessarie. Non si applica ai certificati già efficaci prima del 1o luglio 2019; per i certificati richiesti prima di tale data ma efficaci a tale data o successivamente, si applica solo dal 2 luglio 2022. Restano escluse l'immissione nel mercato dell'Unione durante la vigenza del certificato, la reimportazione nell'Unione, l'importazione per solo riconfezionamento e riesportazione, e lo stoccaggio per finalità diverse da quelle previste.
Regolamento (UE) 2019/933: modifica del certificato protettivo complementare per i medicinali
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 per introdurre una eccezione mirata alla protezione del certificato protettivo complementare, con l'obiettivo di riequilibrare la posizione dei fabbricanti di medicinali generici e biosimilari stabiliti nell'Unione rispetto ai concorrenti operanti in paesi terzi. La riforma è giustificata dalla crescita del mercato dei generici e biosimilari, dalla necessità di evitare delocalizzazioni produttive e dall'esigenza di favorire concorrenza, occupazione e accesso ai medicinali, preservando al contempo il nucleo dei diritti del titolare del certificato nel mercato UE.
Contesto e finalità
Secondo i considerando, l'assenza di deroghe nel regime previgente impediva ai produttori stabiliti nell'Unione di fabbricare durante la vigenza del certificato anche solo per esportare verso mercati extra-UE o per predisporre scorte in vista della scadenza. Ciò li poneva in svantaggio rispetto ai fabbricanti di paesi terzi, dove la protezione era assente o scaduta. Il regolamento mira quindi a creare condizioni di parità, a rafforzare la competitività dell'industria farmaceutica europea e a sostenere la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali attraverso un ingresso più rapido dei medicinali generici e biosimilari dopo la scadenza del certificato.
Ambito materiale dell'eccezione
La nuova disciplina consente, in termini rigorosamente limitati, la fabbricazione nell'Unione di prodotti o medicinali contenenti tali prodotti: (i) a fini di esportazione in paesi terzi; (ii) per operazioni connesse strettamente necessarie a tale fabbricazione o alla effettiva esportazione; (iii) a fini di stoccaggio nel mercato dello Stato membro di fabbricazione, ma non prima di sei mesi prima della scadenza del certificato; e (iv) per le operazioni connesse strettamente necessarie alla fabbricazione o allo stoccaggio, purché svolte non prima di sei mesi prima della scadenza. Le operazioni connesse possono includere possesso, offerta o fornitura, importazione, utilizzo o sintesi del principio attivo, stoccaggio temporaneo e pubblicità esclusiva per l'esportazione.
Limiti dell'eccezione e rapporti con il certificato
L'eccezione non consente l'immissione sul mercato dell'Unione, né diretta né indiretta, di prodotti fabbricati per esportazione o stoccaggio durante la validità del certificato. È vietata anche la reimportazione nell'Unione e l'importazione finalizzata al solo riconfezionamento e riesportazione. Qualsiasi operazione non ricompresa nell'eccezione resta assoggettata alla protezione del certificato. Il regolamento chiarisce inoltre che restano impregiudicati altri diritti di proprietà intellettuale e le misure di enforcement dell'Unione, tra cui la direttiva 2004/48/CE e il regolamento (UE) n. 608/2013.
Obblighi di notifica e trasparenza
Per beneficiare dell'eccezione, il fabbricante deve notificare l'autorità competente dello Stato membro di fabbricazione e informare il titolare del certificato almeno tre mesi prima della fabbricazione o, se anteriore, della prima operazione connessa. La notifica deve essere fatta con il modulo standard dell'allegato -I bis e deve contenere le informazioni essenziali sull'identità del fabbricante, la finalità dell'attività, gli Stati membri interessati, i numeri dei certificati rilevanti e, per l'esportazione, il riferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio o equivalente nel paese terzo di destinazione, non appena disponibile. Le autorità pubblicano tempestivamente le informazioni e gli eventuali aggiornamenti notificati.
Obblighi di diligenza e informazione della catena di fornitura
Il regolamento impone anche obblighi di dovuta diligenza: il fabbricante deve informare, con mezzi appropriati e documentati, i soggetti della propria catena di fornitura nell'Unione che le operazioni rientrano nell'eccezione e che una successiva immissione sul mercato, importazione o reimportazione, o la messa in commercio alla scadenza in caso di scorte, potrebbe violare il certificato finché esso resta efficace. Se tali obblighi non sono rispettati, il fabbricante e i terzi coinvolti non possono invocare l'eccezione, con conseguente possibilità per il titolare di far valere i propri diritti.
Etichettatura e sicurezza dei medicinali
Per i prodotti destinati all'esportazione, il regolamento impone l'apposizione di un logo specifico sull'imballaggio esterno e, se possibile, sul confezionamento primario. Inoltre, i medicinali fabbricati per esportazione non devono recare un identificativo univoco attivo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/161. Rimangono comunque applicabili le norme settoriali in materia di autorizzazione di fabbricazione, buone pratiche di fabbricazione e distribuzione e le pertinenti direttive 2001/83/CE e 2001/82/CE.
Applicazione nel tempo
L'eccezione si applica ai certificati richiesti dal 1o luglio 2019 in avanti. Si applica anche ai certificati richiesti prima di tale data ma efficaci il 1o luglio 2019 o successivamente, però soltanto dal 2 luglio 2022. Sono invece esclusi i certificati già efficaci prima del 1o luglio 2019. La scelta temporale è giustificata, nei considerando, dall'esigenza di garantire una transizione ragionevole per i titolari dei certificati e uniformità di trattamento tra Stati membri, dato che la data di rilascio può variare sensibilmente per ragioni procedurali nazionali.
Diritti, valutazione e revisione
Gli Stati membri possono prevedere un diritto annuale per il certificato e un diritto per le notifiche e gli aggiornamenti, entro il limite del costo amministrativo di trattamento. La Commissione deve effettuare una valutazione almeno ogni cinque anni, con attenzione specifica agli effetti della fabbricazione per esportazione e per stoccaggio sull'accesso ai medicinali, sulla spesa sanitaria pubblica e sulla sufficienza del periodo di sei mesi previsto per le scorte in vista della scadenza del certificato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuova definizione di fabbricante
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 469/2009 è integrato con la definizione di "fabbricante": persona stabilita nell'Unione per conto della quale è effettuata la fabbricazione di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto, a fini di esportazione in paesi terzi o a fini di stoccaggio.
Eccezione alla protezione conferita dal certificato
Il nuovo articolo 5 mantiene in via generale gli stessi diritti, limitazioni e obblighi del brevetto di base, ma introduce una deroga per: fabbricazione a fini di esportazione in paesi terzi; operazioni connesse strettamente necessarie; fabbricazione, non prima di sei mesi dalla scadenza del certificato, a fini di stoccaggio; operazioni connesse strettamente necessarie allo stoccaggio. L'eccezione non copre importazione nell'Unione per riconfezionamento, riesportazione o stoccaggio.
Condizioni procedurali: notifica e aggiornamenti
Il fabbricante deve notificare all'autorità competente nello Stato membro di fabbricazione e informare il titolare del certificato almeno tre mesi prima dell'inizio della fabbricazione o, se anteriore, della prima operazione connessa. Ogni modifica delle informazioni deve essere notificata prima che produca effetti. La notifica va effettuata con il modulo standard di cui all'allegato -I bis; l'autorità pubblica al più presto le informazioni e le relative modifiche.
Contenuto minimo della notifica
La notifica deve indicare: nome e indirizzo del fabbricante; finalità della fabbricazione (esportazione, stoccaggio o entrambe); Stato membro di fabbricazione, eventuale Stato membro della prima operazione connessa e, se del caso, dello stoccaggio; numero del certificato pertinente; per i medicinali destinati all'esportazione, il numero di riferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio o equivalente in ciascun paese terzo di esportazione, non appena disponibile pubblicamente.
Uso limitato delle informazioni e paese terzo di esportazione
Le informazioni comunicate al titolare del certificato possono essere utilizzate solo per verificare il rispetto del regolamento e, se del caso, per agire in giudizio. Il mancato rispetto del requisito relativo al numero di autorizzazione per un determinato paese terzo incide solo sulle esportazioni verso quel paese, che non beneficiano dell'eccezione.
Obblighi di diligenza nella catena di fornitura
Il fabbricante deve informare in modo adeguato e documentato i soggetti della propria catena di fornitura nell'Unione, compresi esportatore e depositario, che le operazioni rientrano nell'eccezione e che l'immissione sul mercato, l'importazione o la reimportazione, o l'immissione sul mercato post-scadenza, possono costituire violazione del certificato, finché esso è applicabile. La mancata osservanza di tali obblighi esclude il beneficio dell'eccezione anche per i terzi coinvolti.
Etichettatura dei prodotti destinati all'esportazione
Per i prodotti o medicinali destinati all'esportazione, il fabbricante deve apporre sull'imballaggio esterno, e ove possibile sul confezionamento primario, il logo previsto nell'allegato -I, in modo visibile e in nero. L'obbligo mira a identificare chiaramente i prodotti destinati esclusivamente all'esportazione, senza pregiudicare le regole del paese terzo di destinazione.
Identificativo univoco e regole di sicurezza
I medicinali fabbricati per esportazione non devono recare un identificativo univoco attivo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/161. Restano fermi gli obblighi previsti dalla direttiva 2001/83/CE e dalla direttiva 2001/82/CE, inclusi i requisiti di autorizzazione di fabbricazione e le buone pratiche di fabbricazione e distribuzione.
Applicazione temporale dell'eccezione
L'eccezione si applica ai certificati richiesti dal 1o luglio 2019 in poi; si applica anche ai certificati richiesti prima di tale data ma efficaci il 1o luglio 2019 o dopo, tuttavia solo dal 2 luglio 2022. Non si applica ai certificati già efficaci prima del 1o luglio 2019.
Diritti e oneri amministrativi
Gli Stati membri possono prevedere diritti annuali per il certificato e un diritto per le notifiche di cui all'articolo 5, paragrafi 2, lettere b) e c), purché entro i costi amministrativi di trattamento.
Valutazione periodica della Commissione
Entro cinque anni dalla data di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 10, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione deve valutare l'efficacia delle nuove disposizioni, con particolare attenzione all'impatto della fabbricazione per stoccaggio su accesso ai medicinali, spesa sanitaria pubblica e sufficienza del periodo di sei mesi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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