Cassazione Civile, Ordinanza n. 23868/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Nel contesto di una causa di riduzione delle disposizioni testamentarie, veniva disposto un sequestro giudiziario su parte del patrimonio ereditario, inclusa una collezione di armi custodita presso un'armeria. Il titolare dell'armeria si costituiva sostenendo di avere acquistato la collezione dal de cuius e chiedeva il dissequestro con risarcimento dei danni; la domanda fu poi qualificata come rivendicazione. I giudici di merito rigettavano la domanda per difetto di prova della compravendita. In cassazione il ricorrente deduceva, con tre motivi sostanzialmente sovrapponibili, che la disciplina amministrativa sulle armi farebbe coincidere il trasferimento con la consegna/possesso e che la denuncia ex art. 38 t.u.l.p.s. e la dichiarazione resa al momento della comunicazione alla questura provassero il passaggio di proprietà.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che la dichiarazione con cui il de cuius aveva riferito di aver ceduto le armi all'armeria e la successiva comunicazione alla questura non bastavano a dimostrare il trasferimento della proprietà, perché gli accertamenti di merito avevano evidenziato l'assenza di prova del prezzo e l'esistenza di accordi economici incompatibili con una cessione già perfezionata. Inoltre, la denuncia ex art. 38 t.u.l.p.s. ha finalità di pubblica sicurezza e non produce effetti sul piano civilistico, sicché non prova da sola l'acquisto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L. 1452/1956
è richiamata dal ricorrente quale disciplina delle armi, ma la Corte non ne trae il principio addotto, ritenendo infondato il motivo
art. 38 r.d. 773/1931
la denuncia prevista dalla norma ha finalità amministrative e di pubblica sicurezza, non è sufficiente a provare il trasferimento della proprietà sul piano civile
d.lgs. 204/2010
è richiamato dal ricorrente come parte della disciplina in tema di armi, ma senza che la Corte gli attribuisca l'effetto traslativo sostenuto
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1-bis d.p.r. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore
art. 38 t.u.l.p.s.
la Corte lo menziona come norma di denuncia amministrativa delle armi, priva di effetti traslativi civilistici
Massime di principio
- La denuncia o comunicazione amministrativa relativa al possesso o alla cessione di armi, prevista per finalità di pubblica sicurezza, non ha di per sé efficacia costitutiva o probatoria del trasferimento del diritto di proprietà nel rapporto civilistico.
- Chi rivendica la proprietà di un bene deve provare il titolo di acquisto; in mancanza di prova del contratto, del prezzo o di altri elementi essenziali dell'alienazione, la domanda di rivendica non può essere accolta.
- In sede di legittimità non è consentito sovvertire gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito quando essi siano sorretti da elementi probatori congrui e non specificamente censurati.
- La disciplina amministrativa di circolazione o detenzione di beni soggetti a controllo pubblico non sostituisce le regole civilistiche sul trasferimento della proprietà, che richiedono la prova del titolo negoziale secondo la natura del bene e del rapporto dedotto.
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