Sentenza del 08/07/2021 n. 6479 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Inammissibilità appello in caso di motivi generici senza indicazione delle doglianze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità dei motivi; la sentenza di primo grado è rimasta confermata nella sostanza; a carico dell'appellante sono state poste le conseguenze processuali previste per l'inammissibilità (es. rigetto del gravame e rischio di condanna alle spese del grado).
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'appello è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano formulati in termini generici e non indicavano con sufficiente specificità le doglianze rivolte alla decisione di primo grado. Mancava l'indicazione chiara delle censure concrete nei confronti delle argomentazioni dei giudici di merito e quindi non era possibile individuare la diversa contrapposizione delle ragioni dell'appellante rispetto a quelle espresse nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
Cass. 30.12.2015 n. 26122
Ha affermato che l'appello è inammissibile quando i motivi non raggiungono il grado di specificità necessario per mettere in luce il contrasto rispetto alle ragioni dei primi giudici.
Cass. 19.06.2014 n. 13988
Ribadisce il principio secondo cui l'appello deve contenere la specificazione delle doglianze e non ragioni meramente generiche, pena l'inammissibilità.
Massime di principio
- Un appello deve indicare in modo puntuale le doglianze rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: non sono sufficienti enunciazioni generiche o formule astratte.
- Il giudice d'appello deve poter individuare chiaramente la diversa contrapposizione di ragioni proposta dall'appellante; la mancanza di tale indicazione porta all'inammissibilità.
- È opportuno articolare ciascun motivo indicando il fatto o la norma contestata, il punto della motivazione di primo grado che si ritiene errato e la concreta richiesta di correzione.
- La genericità può comportare non solo la perdita del grado di impugnazione ma anche la condanna alle spese del giudizio di appello a carico dell'appellante.
- Per evitare l'inammissibilità, l'appellante dovrebbe allegare riferimenti specifici (passaggi della sentenza impugnata, pagine o numerazione dei motivi) e spiegare come e perché la decisione sarebbe affetta da vizio di diritto o di fatto.
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