Cassazione Penale, Sentenza n. 10070/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Martino è stato condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) per avere rivolto all'indirizzo del sovrintendente di polizia penitenziaria Angelo Rosato l'espressione "infame di merda" e per avergli sputato alle spalle all'interno della semisezione del reparto di alta sicurezza della casa circondariale, in presenza di altri detenuti. In cassazione il difensore ha censurato la decisione di appello lamentando: 1) difetto di connessione tra le offese e l'esecuzione di un atto d'ufficio da parte dell'ufficiale; 2) mancanza di prova della presenza effettiva di più persone che avrebbero potuto percepire le offese; 3) carenza di motivazione e illogicità nella prognosi negativa che ha giustificato il diniego di una pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse logicamente e congruamente motivato la ricostruzione fattuale: l'ufficiale stava ricollocando il detenuto (quindi compiva un atto d'ufficio), le offese erano udibili dagli altri ristretti nella semisezione e la condotta era idonea a compromettere il servizio di vigilanza. Quanto al diniego della sostituzione della pena, la Corte territoriale ha applicato correttamente i criteri prognostici dell'art. 133 c.p., motivando il rifiuto sulla base dei numerosi e gravi precedenti del condannato (anche due condanne definitive per reati omologhi), ritenuti indici di "proclività a delinquere" e di potenziale inadempimento delle prescrizioni. Di conseguenza il verdetto di merito è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen. (oltraggio a pubblico ufficiale)
La condotta offensiva rivolta a un agente di polizia penitenziaria, posta in un ambiente penitenziario aperto ad altri detenuti, integra il reato anche se l'offesa è fattuale e rivolta durante l'esecuzione di atti d'ufficio: rileva l'idoneità a compromettere la prestazione del pubblico ufficiale
art. 58 legge n. 689/1981
"quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati"; "la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"
Attribuisce al giudice il potere discrezionale di applicare pene sostitutive purché risultino idonee alla rieducazione e assicurino la prevenzione; la presenza di "fondati motivi" per ritenere che le prescrizioni non saranno rispettate legittima il diniego, purché adeguatamente motivato
art. 20-bis cod. pen.
Elenca le pene sostitutive introdotte dalla riforma e rimanda alla disciplina della legge n. 689/1981 per la loro applicazione, confermando la necessità di una valutazione giudiziale e prognostica
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione prognostica della personalità del condannato; è il parametro cui il giudice deve attenersi quando decide sulla concessione di pene sostitutive
d.lgs. n. 150 del 2022
Ha introdotto modifiche normative (tra cui l'art. 20-bis c.p. e la modifica dell'art. 58 l. 689/1981) che mantengono la discrezionalità giudiziale nella sostituzione delle pene, richiedendo motivazioni prognostiche ancorate ai parametri dell'art. 133 c.p.
Massime di principio
- In ambienti penitenziari la cella e le aree comuni sono considerate "luogo aperto al pubblico" per il reato di oltraggio: le offese rivolte a un agente in tali contesti possono integrare il reato anche se provenienti da un detenuto.
- Non è necessario dimostrare che effettivamente più persone abbiano udito le offese: è sufficiente la potenzialità che le espressioni offensive siano udibili dagli altri presenti, poiché ciò può compromettere la prestazione del pubblico ufficiale.
- Per la concessione di pene sostitutive il giudice compie una valutazione prognostica basata sui criteri dell'art. 133 c.p.; precedenti penali gravi e condanne per reati omologhi possono giustificare il diniego per fondati motivi di possibile inadempimento delle prescrizioni.
- Le valutazioni di fatto e la motivazione adottata dai giudici di merito sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di illogicità, contraddittorietà o insufficienza motivazionale; ricorsi che ripropongono censure di merito già valutate sono spesso dichiarati inammissibili.
- La riforma (d.lgs. n.150/2022) non elimina la necessità di un giudizio prognostico positivo per applicare pene sostitutive: l'onere motivazionale rimane centrale e deve esplicitare i parametri che giustificano la decisione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10003/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10004/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10005/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10006/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10007/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10008/2025 del 13/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →