Sentenza del 10/09/2018 n. 3654 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di accertamento - costi deducibili - onere della prova - a carico del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato pone a carico del contribuente la prova dei presupposti sostanziali dei costi deducibili: non è sufficiente la mera contabilizzazione o la documentazione formale, ma occorre dimostrare che i costi siano realmente sostenuti, inerenti all'attività e, se contestati, economicamente congrui e coerenti. L'Amministrazione, dal canto suo, resta onerata della prova degli elementi fondanti la maggiore pretesa tributaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, la deducibilità dei costi. L'Amministrazione finanziaria deve provare gli elementi e le circostanze dai quali emerge un maggior imponibile. Una volta contestata la deducibilità, spetta invece al contribuente dimostrare l'esistenza effettiva dei costi, la loro inerenza all'attività esercitata e, quando specificamente contestata dall'Amministrazione, la loro coerenza economica.
Norme richiamate
Art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma è richiamata nel quadro delle garanzie e delle regole applicabili ai rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria durante l'attività di controllo.
D.P.R. n. 600/1973
Il decreto disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi e costituisce il riferimento normativo per la determinazione della maggiore pretesa tributaria.
Massime di principio
- In un accertamento fiscale l'Amministrazione deve provare i fatti che giustificano l'aumento dell'imponibile, ma il contribuente deve provare i requisiti dei costi che intende dedurre.
- La sola registrazione contabile o la presenza di una fattura non dimostra automaticamente la deducibilità del costo: occorre documentarne l'effettività e il collegamento con l'attività d'impresa o professionale.
- Se l'Amministrazione contesta la congruità o la coerenza economica del costo, il contribuente deve fornire elementi ulteriori idonei a giustificarne l'importo e la convenienza.
- La ripartizione dell'onere probatorio è distinta: l'Amministrazione prova la maggiore pretesa, mentre il contribuente prova i fatti costitutivi del diritto alla deduzione.
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