Cassazione Civile, Ordinanza n. 02857/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento della Polizia Stradale per superamento di oltre 60 km/h del limite di 90 km/h, con conseguente sanzione pecuniaria, decurtazione punti e sospensione della patente. Il destinatario del verbale ha sostenuto che la rilevazione fosse illegittima perché eseguita con postazione mobile Telelaser non adeguatamente presegnalata con cartelli mobili, in asserita violazione del D.M. 13 giugno 2017; ha inoltre contestato la mancanza nel verbale di indicazioni sulla natura del dispositivo, sull’omologazione, sulla taratura e sulle verifiche periodiche. Nel ricorso per cassazione ha articolato sette motivi: nullità del giudizio d’appello per ritenuta valida costituzione della Prefettura via PEC e per tardività/inammissibilità della documentazione prodotta; erronea distinzione tra autorizzazione ministeriale e omologazione; insufficienza della prova di taratura e delle verifiche periodiche; illegittimità della presegnalazione con cartello fisso; omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo all’insussistenza dell’infrazione; illegittima liquidazione delle spese di lite in misura superiore ai parametri invocati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la costituzione della Prefettura tramite PEC nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace, applicando il principio di raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.; ha inoltre affermato che la documentazione relativa all’accertamento e alla taratura non era soggetta a un termine perentorio di deposito ex art. 7, comma 7, d.lgs. 150/2011. Quanto al merito, ha ritenuto infondate le censure su omologazione, taratura e segnalazione della postazione, richiamando la sufficienza della preventiva segnalazione anche mediante cartello fisso e la validità delle certificazioni prodotte. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, poiché il Tribunale aveva comunque accertato il superamento del limite di velocità. Ha infine reputato corretta la liquidazione delle spese, perché il valore della causa non era quello indicato dal ricorrente ma quello della sanzione irrogata, con applicazione dello scaglione corretto. La decisione è stata resa nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c.; il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende e sono stati dichiarati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 142, comma 6-bis, C.d.S.
La presegnalazione delle postazioni di controllo della velocità può essere effettuata con segnaletica temporanea o permanente, purché sia garantita la preventiva visibilità dell’avviso.
art. 142, comma 9-bis, C.d.S.
Disposizione che sanziona il superamento del limite di velocità contestato nel caso concreto.
art. 45, comma 6, d.lgs. 285/1992
L’accertamento con apparecchiature elettroniche richiede che sia rispettata la disciplina della funzionalità e della verifica periodica degli strumenti di rilevazione.
art. 192, commi 2 e 3, DPR 16 dicembre 1992, n. 495
La Corte distingue tra omologazione e autorizzazioni ministeriali, richiedendo la verifica della regolarità del dispositivo di rilevazione secondo la disciplina di settore.
art. 156, comma 3, c.p.c.
Il vizio formale della costituzione tramite PEC è sanato se l’atto ha raggiunto il suo scopo.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuali e omessa pronuncia.
art. 380-bis c.p.c.
La Corte richiama il procedimento accelerato per i ricorsi manifestamente infondati, nel quale il ricorrente ha chiesto la decisione dopo la proposta del consigliere delegato.
art. 7, comma 7, d.lgs. 150/2011
La documentazione relativa all’accertamento, contestazione o notificazione della violazione non è soggetta a un termine perentorio di deposito.
art. 416 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività della documentazione; la Corte esclude che il termine operi in modo perentorio nel caso esaminato.
artt. 99 e 112 c.p.c.
Richiamati per denunciare omessa pronuncia; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia comunque deciso sul punto decisivo.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre asseriti vizi motivazionali e di nullità della sentenza; la Corte li respinge.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Consente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 6, L. 247/2012
Richiamato insieme al DM 55/2014 per contestare la liquidazione delle spese.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Base della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nel procedimento accelerato.
D.M. 13 giugno 2017
Le regole sulla segnalazione delle postazioni di controllo non impongono necessariamente cartelli mobili; è sufficiente un avviso preventivo visibile.
DM n. 55/2014
Usato per parametrare la liquidazione delle spese di lite; la Corte ritiene corretto lo scaglione applicato.
L. n. 689 del 1981, art. 18
La notifica dell’ordinanza-ingiunzione può avvenire anche via PEC da parte della P.A.
L. n. 698/1981
Richiamata nel motivo di ricorso relativo alla costituzione della P.A. nel giudizio di opposizione.
d.lgs. 179/2012, art. 16-bis, comma 6
Richiamato per sostenere l’inammissibilità del deposito telematico; la Corte ne esclude la preclusione nel caso della P.A.
d.lgs. 285/1992
Codice della strada applicato alla contestazione di velocità e alla disciplina degli strumenti di rilevazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la costituzione della pubblica amministrazione a mezzo PEC può essere valida se l’atto raggiunge lo scopo difensivo perseguito dall’ordinamento, operando la sanatoria del vizio formale.
- La documentazione relativa all’accertamento della violazione stradale e alla funzionalità/taratura dell’apparecchio di rilevazione non è soggetta, di regola, a un termine perentorio di deposito tale da renderla inutilizzabile se prodotta successivamente, purché sia pertinente e riferita al fatto contestato.
- Ai fini della legittimità dell’accertamento della velocità, non è necessario che la postazione mobile sia preannunciata esclusivamente da cartelli mobili: è sufficiente un avviso preventivo, purché chiaro e visibile, indipendentemente dalla natura fissa o mobile del segnale.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito, pur senza affrontare analiticamente ogni argomento, abbia comunque deciso sul punto decisivo e ricostruito la sussistenza dell’illecito.
- La liquidazione delle spese di lite va commisurata al corretto valore della causa, individuato in base alla sanzione effettivamente irrogata e non all’importo ridotto per il pagamento in misura agevolata; lo scostamento dai valori medi richiede motivazione solo nei casi in cui il giudice superi i massimi tariffari applicabili.
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