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Ordinanza

Ordinanza n. 2223/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento quanto all’atto introduttivo del giudizio: - dell’avviso di pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, pubblicato il 6 novembre 2025, nella parte in cui non include la ricorrente tra gli ammessi; - del verbale n. 15 del 16 maggio 2025 redatto dalla commissione esaminatrice, pubblicato per estratto il 22 maggio 2025 ed ostentato per esteso a seguito di richiesta di accesso in data 11 dicembre 2025, che ha determinato i criteri di valutazione della seconda prova scritta e l’iter di valutazione delle prove scritte; - della valutazione dell'elaborato della ricorrente relativo alla seconda prova scritta; - del diniego della richiesta di accesso agli atti del 9 dicembre 2025 prot. 0242268; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto. quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 24 febbraio 2026: - della nota del Ministero della Giustizia protocollata al n. m_dg.DOG27/01/2026.0018281.U a firma del responsabile del procedimento, di trasmissione dei documenti oggetto della richiesta di accesso della ricorrente del 30.12.2025; - del documento allegato alla predetta nota di trasmissione ossia del verbale del 18 settembre 2025 contenente la scheda di valutazione dell’odierna ricorrente; - della scheda di valutazione delle prove scritte relativa alla busta n. 406, allegata al verbale del 18 settembre 2025, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 49/100 punti per la seconda prova scritta; - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per l’assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, approvata con decreto protocollo numero m_dg.DOG.05-02-2026.001562.ID adottato dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione generale del personale e della formazione e pubblicato il 5 febbraio 2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto

Giustizia amministrativa202600119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale del concorso per 54 unità di personale dirigenziale, valutazione della seconda prova scritta, criteri di valutazione e atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per l'assunzione di 54 dirigenti di seconda fascia presso il Ministero della Giustizia, nella parte in cui non la includeva, nonché il verbale della commissione recante i criteri di valutazione della seconda prova scritta e l'iter di correzione, la valutazione del proprio elaborato, il diniego di accesso e gli ulteriori atti della procedura. Con motivi aggiunti ha impugnato la documentazione successivamente trasmessa in esito all'accesso, la scheda di valutazione della propria prova, recante il punteggio di 49/100, e la graduatoria finale. La censura considerata nell'ordinanza riguarda l'insufficienza dei criteri di valutazione, ritenuti troppo generici e meramente descrittivi, e il conseguente difetto di motivazione del giudizio numerico di non idoneità. La ricorrente ha inoltre chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati nell'elenco degli ammessi alla prova orale, mediante notificazione per pubblici proclami, a causa dell'elevato numero dei controinteressati e della difficoltà di individuarne gli indirizzi, essendo gli ammessi identificati anche mediante codici alfanumerici delle buste.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la censura relativa alla genericità dei criteri e all'insufficiente motivazione del voto numerico, ritenendo che essa dovesse essere esaminata nella trattazione di merito. Ha fissato la pubblica udienza del 15 luglio 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia del ricorso, dell'ordinanza e di un avviso contenente gli elementi indicati in motivazione. La pubblicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. Il Ministero deve mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e predisporre un collegamento in home page denominato "Atti di notifica". È stato inoltre ordinato al Ministero di depositare entro 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza la documentazione concorsuale richiesta, comprendente i verbali integrali delle correzioni, le griglie e schede di valutazione, i criteri utilizzati e la graduatoria parziale con i punteggi in chiaro degli idonei alla prova orale. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissa, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la pubblica udienza di trattazione della presente controversia

    Consente di fissare direttamente la pubblica udienza di merito nell'ambito della fase cautelare, senza definire in tale sede la fondatezza delle censure.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    Consente la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei destinatari e la difficoltà di reperirne gli indirizzi rendono particolarmente difficile la notificazione ordinaria.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa, insieme agli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a., per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi rendono particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice amministrativo può autorizzare, su richiesta della parte, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, prescrivendo specifiche modalità di pubblicazione idonee a garantire la conoscibilità del giudizio.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del ricorso integrale, del provvedimento autorizzatorio, dell'elenco dei controinteressati e di un avviso recante gli estremi del giudizio, gli atti impugnati, una sintesi dei motivi e le modalità per seguire il processo.
  • Il giudice può subordinare la procedibilità del ricorso al rispetto di termini perentori per la pubblicazione degli atti e per il deposito della relativa prova, nonché prescrivere la permanenza online della documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado.
  • Nella fase cautelare il giudice può rinviare alla trattazione del merito l'esame di censure relative alla sufficienza dei criteri di valutazione concorsuale e alla motivazione del voto numerico, fissando direttamente l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Ai fini della decisione di merito, il giudice può ordinare all'amministrazione resistente il deposito dei verbali integrali, delle griglie e schede di valutazione, dei criteri applicati e della documentazione necessaria a ricostruire le operazioni concorsuali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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