Cassazione Civile, Ordinanza n. 25530/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
Una società che gestiva un esercizio commerciale lamentava il mancato funzionamento di due scale mobili di proprietà condominiale e conveniva in giudizio il supercondominio chiedendo il ripristino degli impianti e il risarcimento del danno da calo delle vendite. Il supercondominio aveva a sua volta chiamato in causa la società costruttrice/gestore dell’intervento originario per essere manlevato. Nella lite parallela tra supercondominio e tale terzo, definita in primo grado con rigetto e poi impugnata in appello, il Tribunale di Milano aveva sospeso il giudizio promosso dalla società attrice applicando l’art. 295 c.p.c., ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità. La società ha proposto regolamento di competenza denunciando violazione dell’art. 295 c.p.c., sostenendo che la causa asseritamente pregiudicante non pendeva tra le stesse parti della causa sospesa e che, comunque, la decisione pregiudicante era già stata definita con sentenza non passata in giudicato, sicché non era configurabile la sospensione necessaria ex art. 295 ma, al più, quella discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima la sospensione disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c. perché, in presenza di un rapporto di pregiudizialità e di una sentenza non definitiva nel giudizio pregiudicante, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. Ha inoltre osservato che la motivazione del Tribunale si fondava, in sostanza, solo sull’asserita pregiudizialità della causa d’appello rispetto a quella sospesa, con riferimento ad una possibile efficacia vincolante della prima, e che tale ragionamento non giustificava l’uso dell’art. 295 c.p.c. La pronuncia impugnata è stata quindi cassata e il processo è stato rinviato al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per la prosecuzione; le spese sono state rimesse al merito.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria è illegittima quando il giudizio pregiudicante sia già definito con sentenza non passata in giudicato; in tale ipotesi non può essere usato questo articolo per sospendere la causa pregiudicata.
art. 337, comma 2, c.p.c.
Quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non definitiva, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta solo in via discrezionale ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- Se tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità ma la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del processo pregiudicato non può essere pronunciata ai sensi dell’art. 295 c.p.c., bensì, eventualmente, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.
- Il giudice che sospende ex art. 337, comma 2, c.p.c. deve esercitare un potere discrezionale fondato su una motivazione non meramente apparente e limitato alla verifica dei presupposti giuridici dell’istituto.
- In sede di regolamento di competenza avverso un provvedimento di sospensione, il controllo della Corte riguarda la correttezza del fondamento giuridico della sospensione e l’esistenza di una motivazione sufficiente, non una rivalutazione piena del merito della pregiudizialità.
- La pregiudizialità rilevante ai fini della sospensione va valutata in modo specifico rispetto alle domande effettivamente dedotte; non ogni collegamento tra controversie diverse giustifica automaticamente la sospensione dell’intero giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25492/2022 del 30/08/2022
- ordinanza_civile · 30 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25493/2022 del 30/08/2022
- ordinanza_civile · 30 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25494/2022 del 30/08/2022
- ordinanza_civile · 30 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25495/2022 del 30/08/2022
- ordinanza_civile · 30 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25496/2022 del 30/08/2022
- ordinanza_civile · 30 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25497/2022 del 30/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →