Sentenza del 08/06/2018 n. 14944 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria relativa a un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP dell'anno 1999. Con il primo motivo ha denunciato l'insufficiente motivazione della CTR sull'esclusione dei maggiori ricavi non contabilizzati, sostenendo che l'Ufficio aveva confrontato la documentazione extracontabile, contenuta nel sistema gestionale informatico AS 400, con la contabilità ufficiale. Con il secondo motivo ha denunciato l'omessa motivazione sul recupero di ulteriori ricavi di competenza non contabilizzati, derivanti da errori nel calcolo dei ricavi, nell'imputazione delle fatture e nella contabilizzazione dei lavori in corso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente escluso il valore indiziario della documentazione extracontabile senza considerare il raffronto effettuato dall'Amministrazione con la contabilità ordinaria e senza spiegare perché gli elementi raccolti non fossero gravi, precisi e concordanti. Ha inoltre rilevato l'assoluta carenza di motivazione sul secondo recupero fiscale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
insufficiente motivazione in ordine a un fatto decisivo e controverso
La norma consente di censurare in cassazione la motivazione insufficiente o mancante su fatti decisivi per la controversia. La Corte l'ha applicata perché la CTR non aveva adeguatamente spiegato le ragioni dell'esclusione degli elementi utilizzati dall'Amministrazione.
Art. 39, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 600 del 1973
elementi indiziari dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza
La documentazione extracontabile, inclusi appunti, registrazioni informatiche e dati gestionali relativi ai ricavi, può costituire prova indiziaria valida ai fini dell'accertamento analitico-induttivo quando, valutata insieme agli altri elementi e confrontata con la contabilità ufficiale, presenti gravità, precisione e concordanza. Il contribuente può fornire la prova contraria.
Artt. 2709 e seguenti c.c.
La nozione di scrittura contabile può comprendere anche documenti extracontabili che registrino quantitativamente o monetariamente atti d'impresa o rappresentino la situazione patrimoniale e il risultato economico dell'attività.
Art. 60, D.P.R. n. 917 del 1986
dettaglio dei lavori in corso
La documentazione relativa ai lavori in corso è rilevante per determinare correttamente i ricavi di competenza e distinguere i contratti ancora in corso alla fine dell'esercizio da quelli conclusi nello stesso periodo.
Massime di principio
- Una contabilità formalmente regolare non impedisce all'Amministrazione finanziaria di utilizzare documenti extracontabili o dati di sistemi gestionali come elementi indiziari, soprattutto quando tali dati riguardano direttamente i ricavi e vengono confrontati con la contabilità ufficiale.
- Il raffronto tra dati extracontabili e contabilità ordinaria può fondare un accertamento se evidenzia scostamenti concreti, non giustificati dal contribuente, e se gli elementi risultano gravi, precisi e concordanti.
- Quando l'Amministrazione fornisce un quadro indiziario documentato, spetta al contribuente spiegare e provare le ragioni delle differenze, degli errori contabili o delle apparenti irregolarità.
- Il giudice tributario deve esaminare specificamente tutti i rilievi decisivi dell'accertamento e motivare perché gli elementi dell'Ufficio non siano sufficienti; una motivazione generica o l'omessa valutazione di un punto decisivo può comportare la cassazione della sentenza.
- Nella determinazione dei ricavi di competenza è essenziale documentare correttamente i lavori in corso, l'imputazione temporale delle fatture e i criteri contabili applicati, specialmente quando l'Amministrazione contesta errori matematici o criteri di contabilizzazione.
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