Cassazione Civile, Ordinanza n. 10563/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2006-2010, proposta da un professionista che assumeva di aver svolto l’attività senza autonoma organizzazione, quindi senza presupposto impositivo. Dopo un primo contenzioso definito in appello su rilievi processuali, il contribuente ha nuovamente impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla nuova istanza di rimborso. I giudici tributari regionali hanno confermato il rigetto ritenendo: a) che la nuova domanda fosse comunque tardiva, perché proposta oltre il termine di sessanta giorni dal silenzio-rifiuto, trattandosi di termine decadenziale; b) che la successiva istanza di revoca in autotutela rivolta all’Ufficio integrasse acquiescenza e quindi rinuncia tacita all’impugnazione. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il termine di sessanta giorni vale solo per l’impugnazione del diniego espresso, mentre per il silenzio-rifiuto l’azione resta proponibile fino a prescrizione del diritto; 2) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla natura di silenzio-rifiuto della fattispecie; 3) violazione degli artt. 112, 324, 329 e 342 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., assumendo ultrapetizione e formazione del giudicato sulla questione non dedotta dall’Amministrazione relativa alla asserita inammissibilità per rinuncia tacita.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente l’eccezione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui il ricorso per cassazione non censurava una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè la statuizione di carenza di interesse del contribuente per aver egli presentato un’istanza di revoca in autotutela, interpretata come tacita rinuncia al gravame. Tale argomento è stato considerato logicamente e giuridicamente distinto dal tema della decadenza, che invece era stato oggetto dei motivi di ricorso. Non essendo stata specificamente impugnata tale ratio autonoma, su di essa si è formato il giudicato, con conseguente inammissibilità del ricorso. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche all’ulteriore importo per il contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte ne richiama il parametro invocato dal ricorrente in tema di termine per l’impugnazione del silenzio-rifiuto o del diniego; la decisione però non entra nel merito della censura, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per mancata impugnazione di una ratio autonoma
art. 112 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere l’ultrapetizione, ma la censura non è scrutinata nel merito perché non incide sulla ratio autonoma della decisione
art. 324 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato
art. 329 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla formazione del giudicato e all’acquiescenza
art. 342 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate
art. 2909 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di giudicato sostanziale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve investire specificamente tutte le rationes; la mancata censura anche di una sola di esse comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse o per formazione del giudicato interno sulla ratio non attaccata.
- L’istanza di autotutela, se valorizzata dal giudice di merito come comportamento incompatibile con la volontà di coltivare l’impugnazione, può costituire autonoma ragione di inammissibilità, distinta dalle questioni di decadenza o prescrizione del diritto azionato.
- La censura di ultrapetizione o di violazione del giudicato è inidonea a superare l’inammissibilità del ricorso se non incide sulla specifica ratio decidendi posta a base della decisione impugnata.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorrente deve confrontarsi con tutte le autonome argomentazioni decisive contenute nella sentenza impugnata; altrimenti il ricorso è inammissibile anche se alcune censure potrebbero essere fondate su altre parti della motivazione.
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