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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13063/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (editore e giornalisti)

La controversia

Un dirigente generale dello Stato, già collocato in incarichi apicali nel sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, aveva convenuto in giudizio il gruppo editoriale, il giornalista autore e il direttore responsabile di un quotidiano per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla pubblicazione di un articolo del 13 giugno 2014, ritenuto diffamatorio. Secondo l'attore, il pezzo gli attribuiva un profilo opaco e insinuava un collegamento tra un episodio risalente al 2004, relativo al rinvenimento di una bomba priva di innesco, e una presunta rete di favori politici legata a una futura nomina politica e amministrativa, così da rappresentare allusioni a scambi di utilità e possibili condotte illecite. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo la ricostruzione giornalistica suggestiva e insinuante. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, osservando che la lettura diffamatoria attribuita dal primo giudice si fondava su un significato dell'articolo non ricavabile dall'atto introduttivo e che, in ogni caso, il collegamento tra i fatti narrati appariva illogico e criptico, quindi non concretamente offensivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 702 ter, quinto comma, c.p.c. e degli artt. 360 n. 5, 702 bis e 702 ter c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il Tribunale avesse attribuito all'articolo un significato non prospettato dalla domanda e che avrebbe omesso di esaminare il fatto decisivo della compiuta prospettazione della valenza diffamatoria del testo, trasformando indebitamente la censura in un riesame del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva valutato l'interpretazione della domanda solo per rilevare che il Tribunale aveva ecceduto il tenore dell'atto introduttivo e, soprattutto, aveva fondato la decisione sull'illogicità del collegamento prospettato e sull'oscurità/cripticità del contenuto dell'articolo, elementi che escludevano una concreta offensività percepibile. Il secondo motivo è stato giudicato non idoneo a individuare un fatto storico specifico omesso e, in sostanza, diretto a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in sede di legittimità. La Corte ha altresì escluso la condanna per responsabilità processuale aggravata richiesta dai resistenti, rilevando che non emergeva la pretestuosità dell'azione e che il solo esito sfavorevole non basta a fondare l'art. 96 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    Richiamato come norma del procedimento sommario di cognizione; la Corte osserva che non è stata spiegata in modo specifico la denunciata violazione di tale disciplina.

  • art. 702 ter, quinto comma, c.p.c.

    La censura di violazione è stata ritenuta inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della Corte territoriale sull'interpretazione della domanda e sulla non offensività concreta del testo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è stato giudicato inidoneo perché non indica un fatto storico specifico omesso dalla Corte d'appello, ma mira a un riesame del merito.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata richiede atti o comportamenti processuali del giudizio in cui è proposta la domanda; il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione non la fanno derivare automaticamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa lettura del materiale di causa.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o chiedere un nuovo apprezzamento del merito.
  • In materia di diffamazione a mezzo stampa, la lesività deve risultare da un significato concretamente percepibile del testo, non da un'interpretazione astratta o da un collegamento meramente oscuro e indecifrabile tra i fatti narrati.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere affermata automaticamente per la soccombenza o per l'inammissibilità del ricorso, ma richiede la prova di mala fede, colpa grave o abuso dello strumento processuale nel giudizio specifico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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