Sentenza n. 1507/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente di sgombero di abitazioni per rischio di caduta massi, unitamente al verbale di sopralluogo presupposto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale n. 882/2022, con la quale era stato disposto lo sgombero delle abitazioni site in via Lungomare, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 50, commi 5 e 7, e 54, commi 4 e 6, d.lgs. 267/2000; difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria; violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. I ricorrenti hanno sostenuto che il pericolo fosse stato accertato soltanto visivamente, che l'ordinanza continuasse a produrre effetti senza un termine finale e che la protratta esclusione dalle abitazioni ledessero il diritto all'abitazione. Il Comune ha chiesto il rigetto, richiamando le relazioni tecniche dell'UTC, della Polizia municipale, della Protezione civile e di RFI, nonché il sopralluogo del 9 dicembre 2022, dai quali emergevano uno smottamento in atto, caduta di massi e pietrisco, una panciatura del muro di sostegno, il fuori piombo del parapetto e depressioni della pavimentazione, con pericolo per le abitazioni, la circolazione stradale e ferroviaria e l'incolumità pubblica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha esaminato unitariamente le censure relative alla violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, all'insussistenza del pericolo, al difetto di istruttoria e di motivazione, ritenendo che l'ordinanza fosse sorretta da adeguati accertamenti tecnici e da una situazione di pericolo concreto, grave e imminente. Il Sindaco dispone di un potere-dovere di intervento a tutela dell'incolumità pubblica quando manchino strumenti ordinari di pari efficacia e rapidità; la valutazione tecnica dell'esistenza del pericolo è sindacabile soltanto per manifesta illogicità o errore di fatto, non ravvisati nel caso concreto. La mancanza di un termine finale espresso non determina, di per sé, l'illegittimità dell'ordinanza: la durata può essere implicita e collegata al permanere dello stato di necessità, purché la misura resti coerente e proporzionata al pericolo accertato. L'eventuale protrazione dell'emergenza o l'inerzia nella messa in sicurezza possono essere contestate con strumenti diversi, ma non incidono sulla legittimità originaria dell'ordinanza. È stata inoltre respinta la censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'urgenza e l'attualità del pericolo rendono incompatibile la partecipazione procedimentale preventiva prevista dall'art. 7 l. 241/1990. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 267/2000
La disposizione è richiamata quale base del potere sindacale di adottare interventi a tutela degli interessi pubblici locali nelle situazioni di necessità e urgenza.
art. 54, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 267/2000
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti per prevenire o eliminare pericoli gravi e imminenti per l'incolumità pubblica, sulla base di un'istruttoria tecnica e nel rispetto dei limiti di necessità, temporaneità, proporzionalità e motivazione.
art. 7 l. 241/1990
I provvedimenti di necessità e di urgenza non devono di norma essere preceduti dall'avviso dell'avvio del procedimento.
L'avviso di avvio non è normalmente dovuto per le ordinanze contingibili e urgenti, poiché la partecipazione preventiva è incompatibile con l'esigenza di intervento immediato imposta dall'attualità del pericolo.
art. 3 l. 241/1990
L'ordinanza contingibile e urgente deve esporre le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'intervento; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto assolto mediante il richiamo agli accertamenti tecnici e alla situazione di rischio.
art. 1 l. 241/1990
Il difetto dei presupposti di straordinarietà, urgenza, imprevedibilità e contingibilità può violare il principio di legalità, configurando un uso sviato dei poteri extra ordinem.
art. 47 Cost.
Il richiamo al diritto all'abitazione non esclude il sacrificio temporaneo della posizione individuale quando sia necessario per fronteggiare un pericolo concreto per l'incolumità pubblica.
Massime di principio
- Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell'incolumità pubblica presuppone una situazione concreta di pericolo grave e imminente, non fronteggiabile tempestivamente mediante gli strumenti ordinari, e deve essere esercitato sulla base di un'adeguata istruttoria tecnica.
- La valutazione tecnica del pericolo posta a fondamento di un'ordinanza contingibile e urgente è sindacabile dal giudice amministrativo limitatamente ai casi di manifesta illogicità, travisamento o errore di fatto; non è consentito sostituire la valutazione amministrativa con una diversa valutazione tecnica priva di tali vizi.
- L'assenza di un termine finale espresso non rende automaticamente illegittima un'ordinanza contingibile e urgente: la durata può essere desunta implicitamente dal permanere della situazione di necessità, purché la misura sia razionalmente collegata al pericolo accertato e non venga utilizzata per creare un assetto stabile e definitivo degli interessi.
- Le ordinanze contingibili e urgenti possono sacrificare temporaneamente posizioni individuali, anche costituzionalmente rilevanti, ma devono rispettare i principi di legalità, proporzionalità, adeguata motivazione, temporaneità e tutela dei principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione europea.
- L'avviso di avvio del procedimento non è normalmente dovuto prima dell'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, poiché la partecipazione preventiva è incompatibile con l'esigenza di provvedere immediatamente a fronte di un pericolo concreto, grave e attuale.
- La permanenza degli effetti lesivi di un'ordinanza emergenziale oltre il momento iniziale non incide necessariamente sulla sua legittimità originaria; l'eventuale inerzia dell'amministrazione nel rimuovere le condizioni di pericolo può essere fatta valere mediante strumenti diretti a contestare l'ingiustificata inerzia o a ottenere la messa in sicurezza.
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