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Sentenza

Sentenza n. 1507/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente di sgombero di abitazioni per rischio di caduta massi, unitamente al verbale di sopralluogo presupposto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale n. 882/2022, con la quale era stato disposto lo sgombero delle abitazioni site in via Lungomare, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 50, commi 5 e 7, e 54, commi 4 e 6, d.lgs. 267/2000; difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria; violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. I ricorrenti hanno sostenuto che il pericolo fosse stato accertato soltanto visivamente, che l'ordinanza continuasse a produrre effetti senza un termine finale e che la protratta esclusione dalle abitazioni ledessero il diritto all'abitazione. Il Comune ha chiesto il rigetto, richiamando le relazioni tecniche dell'UTC, della Polizia municipale, della Protezione civile e di RFI, nonché il sopralluogo del 9 dicembre 2022, dai quali emergevano uno smottamento in atto, caduta di massi e pietrisco, una panciatura del muro di sostegno, il fuori piombo del parapetto e depressioni della pavimentazione, con pericolo per le abitazioni, la circolazione stradale e ferroviaria e l'incolumità pubblica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha esaminato unitariamente le censure relative alla violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, all'insussistenza del pericolo, al difetto di istruttoria e di motivazione, ritenendo che l'ordinanza fosse sorretta da adeguati accertamenti tecnici e da una situazione di pericolo concreto, grave e imminente. Il Sindaco dispone di un potere-dovere di intervento a tutela dell'incolumità pubblica quando manchino strumenti ordinari di pari efficacia e rapidità; la valutazione tecnica dell'esistenza del pericolo è sindacabile soltanto per manifesta illogicità o errore di fatto, non ravvisati nel caso concreto. La mancanza di un termine finale espresso non determina, di per sé, l'illegittimità dell'ordinanza: la durata può essere implicita e collegata al permanere dello stato di necessità, purché la misura resti coerente e proporzionata al pericolo accertato. L'eventuale protrazione dell'emergenza o l'inerzia nella messa in sicurezza possono essere contestate con strumenti diversi, ma non incidono sulla legittimità originaria dell'ordinanza. È stata inoltre respinta la censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'urgenza e l'attualità del pericolo rendono incompatibile la partecipazione procedimentale preventiva prevista dall'art. 7 l. 241/1990. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    La disposizione è richiamata quale base del potere sindacale di adottare interventi a tutela degli interessi pubblici locali nelle situazioni di necessità e urgenza.

  • art. 54, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 267/2000

    Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

    Il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti per prevenire o eliminare pericoli gravi e imminenti per l'incolumità pubblica, sulla base di un'istruttoria tecnica e nel rispetto dei limiti di necessità, temporaneità, proporzionalità e motivazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    I provvedimenti di necessità e di urgenza non devono di norma essere preceduti dall'avviso dell'avvio del procedimento.

    L'avviso di avvio non è normalmente dovuto per le ordinanze contingibili e urgenti, poiché la partecipazione preventiva è incompatibile con l'esigenza di intervento immediato imposta dall'attualità del pericolo.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'ordinanza contingibile e urgente deve esporre le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'intervento; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto assolto mediante il richiamo agli accertamenti tecnici e alla situazione di rischio.

  • art. 1 l. 241/1990

    Il difetto dei presupposti di straordinarietà, urgenza, imprevedibilità e contingibilità può violare il principio di legalità, configurando un uso sviato dei poteri extra ordinem.

  • art. 47 Cost.

    Il richiamo al diritto all'abitazione non esclude il sacrificio temporaneo della posizione individuale quando sia necessario per fronteggiare un pericolo concreto per l'incolumità pubblica.

Massime di principio

  • Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell'incolumità pubblica presuppone una situazione concreta di pericolo grave e imminente, non fronteggiabile tempestivamente mediante gli strumenti ordinari, e deve essere esercitato sulla base di un'adeguata istruttoria tecnica.
  • La valutazione tecnica del pericolo posta a fondamento di un'ordinanza contingibile e urgente è sindacabile dal giudice amministrativo limitatamente ai casi di manifesta illogicità, travisamento o errore di fatto; non è consentito sostituire la valutazione amministrativa con una diversa valutazione tecnica priva di tali vizi.
  • L'assenza di un termine finale espresso non rende automaticamente illegittima un'ordinanza contingibile e urgente: la durata può essere desunta implicitamente dal permanere della situazione di necessità, purché la misura sia razionalmente collegata al pericolo accertato e non venga utilizzata per creare un assetto stabile e definitivo degli interessi.
  • Le ordinanze contingibili e urgenti possono sacrificare temporaneamente posizioni individuali, anche costituzionalmente rilevanti, ma devono rispettare i principi di legalità, proporzionalità, adeguata motivazione, temporaneità e tutela dei principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione europea.
  • L'avviso di avvio del procedimento non è normalmente dovuto prima dell'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, poiché la partecipazione preventiva è incompatibile con l'esigenza di provvedere immediatamente a fronte di un pericolo concreto, grave e attuale.
  • La permanenza degli effetti lesivi di un'ordinanza emergenziale oltre il momento iniziale non incide necessariamente sulla sua legittimità originaria; l'eventuale inerzia dell'amministrazione nel rimuovere le condizioni di pericolo può essere fatta valere mediante strumenti diretti a contestare l'ingiustificata inerzia o a ottenere la messa in sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiOrdinanze di protezione civilePartecipazione al procedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaEmergenze e protezione civileProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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