Cassazione Penale, Sentenza n. 16328/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Enna (07/10/2022) che aveva rigettato la loro opposizione al decreto del PM di dissequestro della "Peugeot Bipper" coinvolta in un sinistro stradale mortale (1.4.2022). Hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per avere il GIP ritenuto non necessario mantenere il vincolo sul veicolo nonostante, secondo i ricorrenti, fosse necessario conservare il mezzo per eventuali ulteriori accertamenti tecnici irripetibili (richiamando la tutela del contraddittorio durante le operazioni peritali). Denunciano inoltre di non aver potuto accedere agli atti e di non aver visto garantita la partecipazione piena del proprio consulente tecnico durante le consulenze svolte dal PM, con conseguente lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere manifestamente infondati e per carenza di specificazione dell'interesse concreto perseguito (richiamando l'art. 591 lett. a) c.p.p.). In particolare, la Corte ritiene che i ricorrenti non abbiano indicato quali ulteriori accertamenti fossero necessari né a quali scopi, rendendo l'impugnazione già di per sé inammissibile. Sul merito, la Corte conferma che il GIP ha adeguatamente motivato: la difesa delle persone offese era stata messa in condizione di assistere e partecipare agli accertamenti peritali disposti dal PM, senza alcuna allegata violazione del contraddittorio tra consulenti; inoltre, erano stati eseguiti tutti gli accertamenti tecnici ritenuti necessari, per cui non sussisteva più ragione di mantenere il sequestro del veicolo. Per l'inammissibilità dei ricorsi, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. (Decisione del 10 febbraio, procedimento concluso con rigetto dei ricorsi).
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Norma penale riferita al reato per il quale è indagato (omicidio stradale/omicidio colposo stradale), che definisce il contesto del procedimento penale; utilizzata per identificare la fattispecie oggetto delle indagini.
art. 360 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione agli "accertamenti tecnici irripetibili": la censura lamentava violazione del principio del contraddittorio in sede di tali accertamenti. La Corte però rileva che non è stata dimostrata alcuna lesione del contraddittorio durante le consulenze.
art. 591, lett. a) cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'inammissibilità del ricorso quando non è specificato l'interesse concreto e la finalità dell'impugnazione; la Corte la applica per dichiarare i ricorsi inammissibili perché i ricorrenti non hanno indicato quali ulteriori accertamenti sarebbero necessari e a quali fini.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di responsabilità per l'inammissibilità della impugnazione e per la conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie quando non è ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per ottenere il mantenimento del sequestro di un bene occorre specificare con chiarezza l'interesse concreto e indicare quali ulteriori accertamenti tecnici sono necessari e per quali finalità; la mera ipotesi di future verifiche non è sufficiente.
- La mancata partecipazione o l'accesso tardivo agli atti deve essere documentalmente provata e deve emergere una effettiva lesione del diritto al contraddittorio tra consulenti per poter invalidare provvedimenti di dissequestro.
- Il GIP, nella valutazione della necessità di mantenere il vincolo sul bene, ha ampia discrezionalità motivata e le sue argomentazioni sono sindacabili in Cassazione solo se affette da vizi logico-giuridici evidenti.
- Le impugnazioni che non esplicitano l'interesse concreto e gli specifici mezzi probatori che si intendono esperire sono dichiarate inammissibili ex art. 591 lett. a) c.p.p., con possibile condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie.
- La partecipazione alla consulenza tecnica nel corso delle operazioni peritali è un elemento rilevante per valutare la regolarità del contraddittorio; se la partecipazione è stata resa possibile, la mera contestazione dell'accesso agli atti non è automaticamente risolutiva.
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