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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46329/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'assoluzione pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (artt. 582, 585 c.p.), sostenendo che la condotta dell'imputato — il proseguire la marcia del veicolo nonostante le intimazioni degli operanti — integrava comunque la violenza e l'impedimento dell'azione degli agenti e che sussisteva nesso causale tra quella condotta e le lesioni riportate dall'operante. Il Procuratore Generale chiedeva l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio per la resistenza e per nuova valutazione sul punto delle lesioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che la Corte d'appello, pur avendo ricostruito i fatti in termini diversi (movimento a velocità molto ridotta), non ha correttamente qualificato giuridicamente la condotta dell'imputato rispetto all'art. 337 c.p. e non ha adeguatamente valutato il nesso causale con le lesioni. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti rinviati ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio (valutazione del reato di resistenza e rivalutazione delle lesioni).

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui l'atto di riprendere la marcia e darsi alla fuga o comunque il porre in pericolo gli operanti durante un controllo può costituire la violenza tipica del reato di resistenza; anche una marcia proseguita nonostante intimazioni può integrare l'elemento della violenza/impedimento se idonea a turbare l'azione del pubblico ufficiale.

  • art. 582 cod. pen.

    La sentenza ha sottolineato la necessità di verificare il nesso causale tra la condotta dell'imputato e le lesioni riportate dal pubblico ufficiale; tale nesso può sussistere anche quando la lesione deriva dal tentativo del pubblico ufficiale di impedire la marcia del veicolo.

  • art. 585 cod. pen.

    Riferimento agli artt. sulle lesioni più gravi/aggravate: la Corte ha richiamato l'esigenza di adeguata valutazione del grado di responsabilità (dolo o colpa) e dell'aggravante eventualmente prospettata.

  • art. 83, comma 2 cod. pen.

    Richiamata la possibilità di concorso tra delitto doloso e reato colposo: la Corte osserva che la qualificazione (dolosa o colposa) delle lesioni va valutata in relazione alla dinamica accertata.

  • artt. 521, 522 cod. proc. pen.

    Richiamati in ordine al principio di correlazione tra imputazione e decisione: la Corte nota che, pur essendo possibile una diversa ricostruzione fattuale, l'imputato ha potuto difendersi adeguatamente e quindi la diversa qualificazione non avrebbe violato quel principio.

  • art. 606, lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione e di applicazione del diritto (violazione nella interpretazione/qualificazione degli artt. 337 e 582 c.p.), motivo per cui ha annullato la sentenza e disposto il rinvio.

Massime di principio

  • La prosecuzione della marcia di un veicolo nonostante l'intimazione degli agenti può integrare il reato di resistenza (art. 337 c.p.) se quella condotta impedisce l'azione del pubblico ufficiale o pone in pericolo l'incolumità degli operatori e di terzi, anche quando la velocità è ridotta.
  • La sussistenza della violenza nel reato di resistenza va valutata non solo nell'ipotesi di accelerazioni repentine e fuga, ma anche quando il comportamento del conducente concretamente ostacola il controllo e provoca rischio o danno.
  • Il nesso causale tra condotta e lesioni deve essere accertato specificamente: lesioni subite da un operante mentre tenta di fermare un veicolo possono essere ricollegate alla condotta del conducente e apprezzate in termini di dolo o colpa secondo la dinamica concreta.
  • Una diversa ricostruzione dei fatti da parte del giudice di merito non esime dallo svolgere una corretta qualificazione giuridica: errori di interpretazione o di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato possono essere rimessi dalla Cassazione con rinvio.
  • In situazioni analoghe è opportuno valutare contestualmente l'esistenza dell'impedimento all'azione pubblica (resistenza), il rischio per l'incolumità e il rapporto causale con eventuali lesioni, oltre a considerare la possibile concorrenza di responsabilità dolosa e colposa ai sensi dell'art. 83 c.p.

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