Cassazione Penale, Sentenza n. 46329/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'assoluzione pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (artt. 582, 585 c.p.), sostenendo che la condotta dell'imputato — il proseguire la marcia del veicolo nonostante le intimazioni degli operanti — integrava comunque la violenza e l'impedimento dell'azione degli agenti e che sussisteva nesso causale tra quella condotta e le lesioni riportate dall'operante. Il Procuratore Generale chiedeva l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio per la resistenza e per nuova valutazione sul punto delle lesioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che la Corte d'appello, pur avendo ricostruito i fatti in termini diversi (movimento a velocità molto ridotta), non ha correttamente qualificato giuridicamente la condotta dell'imputato rispetto all'art. 337 c.p. e non ha adeguatamente valutato il nesso causale con le lesioni. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti rinviati ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio (valutazione del reato di resistenza e rivalutazione delle lesioni).
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui l'atto di riprendere la marcia e darsi alla fuga o comunque il porre in pericolo gli operanti durante un controllo può costituire la violenza tipica del reato di resistenza; anche una marcia proseguita nonostante intimazioni può integrare l'elemento della violenza/impedimento se idonea a turbare l'azione del pubblico ufficiale.
art. 582 cod. pen.
La sentenza ha sottolineato la necessità di verificare il nesso causale tra la condotta dell'imputato e le lesioni riportate dal pubblico ufficiale; tale nesso può sussistere anche quando la lesione deriva dal tentativo del pubblico ufficiale di impedire la marcia del veicolo.
art. 585 cod. pen.
Riferimento agli artt. sulle lesioni più gravi/aggravate: la Corte ha richiamato l'esigenza di adeguata valutazione del grado di responsabilità (dolo o colpa) e dell'aggravante eventualmente prospettata.
art. 83, comma 2 cod. pen.
Richiamata la possibilità di concorso tra delitto doloso e reato colposo: la Corte osserva che la qualificazione (dolosa o colposa) delle lesioni va valutata in relazione alla dinamica accertata.
artt. 521, 522 cod. proc. pen.
Richiamati in ordine al principio di correlazione tra imputazione e decisione: la Corte nota che, pur essendo possibile una diversa ricostruzione fattuale, l'imputato ha potuto difendersi adeguatamente e quindi la diversa qualificazione non avrebbe violato quel principio.
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione e di applicazione del diritto (violazione nella interpretazione/qualificazione degli artt. 337 e 582 c.p.), motivo per cui ha annullato la sentenza e disposto il rinvio.
Massime di principio
- La prosecuzione della marcia di un veicolo nonostante l'intimazione degli agenti può integrare il reato di resistenza (art. 337 c.p.) se quella condotta impedisce l'azione del pubblico ufficiale o pone in pericolo l'incolumità degli operatori e di terzi, anche quando la velocità è ridotta.
- La sussistenza della violenza nel reato di resistenza va valutata non solo nell'ipotesi di accelerazioni repentine e fuga, ma anche quando il comportamento del conducente concretamente ostacola il controllo e provoca rischio o danno.
- Il nesso causale tra condotta e lesioni deve essere accertato specificamente: lesioni subite da un operante mentre tenta di fermare un veicolo possono essere ricollegate alla condotta del conducente e apprezzate in termini di dolo o colpa secondo la dinamica concreta.
- Una diversa ricostruzione dei fatti da parte del giudice di merito non esime dallo svolgere una corretta qualificazione giuridica: errori di interpretazione o di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato possono essere rimessi dalla Cassazione con rinvio.
- In situazioni analoghe è opportuno valutare contestualmente l'esistenza dell'impedimento all'azione pubblica (resistenza), il rischio per l'incolumità e il rapporto causale con eventuali lesioni, oltre a considerare la possibile concorrenza di responsabilità dolosa e colposa ai sensi dell'art. 83 c.p.
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