Cassazione Penale, Sentenza n. 15734/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello per: (1) presunta violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte d'appello avrebbe esteso la condanna per il capo C) anche all'omessa dichiarazione IRES per il 2013, mentre il giudice di primo grado aveva condannato solo per l'omessa dichiarazione IVA 2013; (2) omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto); contestazione inoltre dell'ammontare della confisca.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso, nel complesso, infondato. Sul primo motivo ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius: il controllo si fa sul confronto fra i dispositivi delle due sentenze e il dispositivo d'appello, che conferma 'nel resto', va interpretato come conferma della condanna limitata all'omessa dichiarazione IVA per il 2013. Ha però rideterminato la confisca riducendola all'importo riferibile all'imposta evasa con l'omessa dichiarazione IVA 2013 (quantificato in Euro 56.236,00) e ha annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa alla confisca eccedente. Sulla questione dell'art. 131-bis ha ritenuto non applicabile la particolare tenuità, ritenendo coerente la valutazione dei giudici di merito che hanno ricostruito un sistema fraudolento e abituale; ha perciò considerato irrilevante la mancanza di un'espressa motivazione avverso il motivo di appello, dato che il rigetto risulta dalla struttura argomentativa complessiva.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto non applicabile la non punibilità per particolare tenuità alla luce della ricostruzione di un sistema fraudolento e abituale; inoltre ha ricordato che la valutazione sull'operatività dell'art. 131-bis può considerare reati dichiarati prescritti ai fini dell'accertamento del comportamento abituale (comma terzo). La mancata esplicita replica al motivo che invocava l'art. 131-bis è rilevabile come implicitamente respinta se l'argomentazione complessiva lo esclude.
Divieto di reformatio in peius (principio giurisprudenziale)
La Corte ribadisce che il divieto tutela il contenuto afflittivo del dispositivo e non la motivazione: non costituisce reformatio in peius una valutazione più grave nella parte motiva se il dispositivo del secondo grado non è peggiorativo rispetto al primo. Occorre il confronto tra i dispositivi delle due sentenze per verificare la violazione.
Confisca diretta e per equivalente
Quando l'appello determina l'assoluzione o la prescrizione di alcuni reati, la confisca deve essere ridotta in rapporto ai soli reati rimanenti; la Cassazione può, se l'importo è quantificato e documentato, rideterminare direttamente la confisca senza rinvio.
Massime di principio
- Per verificare una violazione del divieto di reformatio in peius si deve comparare il dispositivo della sentenza di primo grado con quello del grado successivo: valutazioni più severe nella motivazione non implicano automaticamente una reformatio in peius.
- La mancata esplicita motivazione su una specifica richiesta (es. art. 131-bis) non è sempre motivo di annullamento se il rigetto risulta implicitamente dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza.
- Reati dichiarati prescritti nell'ambito dello stesso procedimento possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'abitualità ex art. 131-bis, comma terzo; la prescrizione non elimina ogni effetto valutativo di tali pronunce.
- Se in appello vengono estinti o assolti alcuni capi su cui era stata calcolata la confisca, la confisca deve essere ricalcolata limitandola all'entità riconducibile ai reati rimasti; la Corte di Cassazione può rideterminare l'importo quando è già quantificato.
- Nelle impugnazioni è strategico focalizzare le censure sul contenuto dispositivo (pena, misura patrimoniale) e non solo sulla motivazione, perché il confronto dispositivi è decisivo per l'accertamento di eventuali peggioramenti.
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