Cassazione Penale, Sentenza n. 24991/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/09/2021 con cui il giudice dell'esecuzione ha unificato, ai fini della continuazione, alcuni reati (omicidio e reati in materia di armi del 10/02/2007 con reati di tentato omicidio, ricettazione e violazione leggi armi del 03/05/2007) ma ha escluso la continuazione tra questi e altri omicidi già unificati in precedenza. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81, comma 2, c.p., sostenendo che tutte le condotte erano esecuzione diluita nel tempo di un unico disegno criminoso pianificato in anticipo e che il giudice aveva dato ingiustificata rilevanza alla distanza temporale tra i fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure dedotte introducessero valutazioni di merito (vietate in sede di legittimità) e che la motivazione del giudice dell'esecuzione fosse plausibile e corretta sul piano giuridico. In particolare è stato confermato che non risultava provata l'unitarietà di un disegno criminoso originario: la distanza temporale di circa tre mesi e l'assenza di elementi probatori concreti (oltre la generica appartenenza al clan e la rivalità) escludevano, secondo il giudice, la preordinazione necessaria per riconoscere la continuazione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, codice penale
La continuazione richiede l'esistenza di un disegno criminoso unitario: non basta la mera reiterazione di reati o l'appartenenza a un clan, occorre una programmazione iniziale (anche generica e adattabile) finalizzata al conseguimento di un unico fine. Tale requisito deve risultare da elementi concreti e non può essere desunto solo da analogie o contesto.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale
Il ricorso alla Corte di legittimità non può riproporre valutazioni di merito già compiute dai giudici di merito; le censure che sostanzialmente chiedono una rivalutazione dei fatti e delle prove sono inammissibili.
sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria equitativa (Cassa delle ammende), con la precisazione che il ricorso non è stato proposto in mala fede o con colpa tali da escludere la riduzione equitativa.
Massime di principio
- La qualificazione della continuazione richiede prova di un disegno criminoso unitario: la mera coincidenza di contesto (es. faida tra clan) o la reiterazione di condotte non è sufficiente.
- La distanza temporale tra gli episodi è un elemento rilevante: periodi di tempo apprezzabili senza chiari elementi di pianificazione possono far escludere l'unitarietà del disegno.
- È necessario fornire elementi concreti e specifici che colleghino i fatti all'origine (pianificazione, istruzioni, contatti, ruoli), non bastano affermazioni generiche di appartenenza a organizzazioni criminali o la semplice esistenza di una rivalità.
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure che richiedono una riconsiderazione delle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito: tali censure sono di solito inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Il criterio applicabile in fase esecutiva per riconoscere la continuazione è sostanzialmente sovrapponibile a quello di cognizione: va dimostrata, almeno in termini generali, una deliberazione iniziale volta a realizzare più reati per il conseguimento di un unico fine.
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