Cassazione Civile, Ordinanza n. 09010/2025 del 05/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza su una società poi dichiarata fallita, all’esito della quale l’Amministrazione finanziaria emetteva avvisi di accertamento per più annualità, recuperando a tassazione ricavi non dichiarati derivanti da vendite "in nero". Gli atti erano stati impugnati dalla curatela fallimentare per la società; parallelamente, avvisi riferiti al socio persona fisica venivano impugnati da quest’ultimo davanti alla C.T.P. di Venezia. Dopo la sospensione del giudizio del socio in attesa dell’esito del giudizio relativo alla società, la C.T.R. dichiarava inammissibile l’appello del socio, ritenendo che, a seguito del fallimento, la legittimazione a stare in giudizio spettasse solo al curatore. Con l’unico motivo di ricorso in cassazione, il ricorrente deduceva violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo di avere interesse ad agire in proprio perché l’accertamento a suo carico, fondato sul meccanismo della c.d. società a ristretta base, sarebbe stato pregiudicato dal giudicato formatosi sull’accertamento societario; lamentava inoltre che il diniego di legittimazione lo avesse di fatto privato del diritto di difesa anche nel processo riguardante la società, dal quale derivavano effetti riflessi sulla sua posizione personale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ricordato che, in base all’art. 43 l. fall., nelle controversie relative a rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore; la legittimazione processuale del fallito è solo residuale e suppletiva, attivabile eccezionalmente quando vi sia inerzia o totale disinteresse degli organi fallimentari. Nel caso concreto, però, i curatori si erano costituiti nel giudizio di primo grado e avevano svolto difese, sicché non poteva parlarsi di inerzia. Inoltre, la scelta, autorizzata dal giudice delegato, di non proporre appello integrava una decisione consapevole e non un abbandono della tutela. Per questa ragione è stata esclusa la legittimazione ultrattiva del fallito ad impugnare in proprio la sentenza resa nel giudizio societario. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli oneri di cui al d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’interesse ad agire; la Corte non ne ricava una legittimazione autonoma del fallito quando la curatela abbia esercitato le proprie prerogative processuali
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente in chiave di diritto di difesa; la Corte ritiene che non sia violato perché la legittimazione residuale del fallito opera solo in caso di inerzia degli organi fallimentari
art. 43 L. 16 marzo 1942, n. 267
"Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore"
attribuisce la legittimazione processuale al curatore nelle controversie patrimoniali del fallito comprese nel fallimento, con legittimazione del fallito solo in via eccezionale e suppletiva
art. 10 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel quadro della tutela giurisdizionale in materia tributaria insieme all’art. 43 l. fall., per riconoscere solo in casi eccezionali la legittimazione del fallito
art. 96, terzo comma, c.p.c.
utilizzato per la condanna a una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata
art. 96, quarto comma, c.p.c.
richiamato per la liquidazione di un’ulteriore somma in favore della parte vittoriosa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nelle controversie patrimoniali del fallito comprese nel fallimento, la regola è la legittimazione esclusiva del curatore; la legittimazione del fallito è solo residuale e richiede la prova dell’inerzia o del totale disinteresse della procedura.
- Non può parlarsi di inerzia della curatela quando gli organi fallimentari si siano costituiti e abbiano svolto difese nel merito, anche se poi abbiano scelto consapevolmente, con autorizzazione del giudice delegato, di non impugnare la decisione sfavorevole.
- L’onere di dimostrare la ricorrenza dell’inerzia degli organi fallimentari, quale presupposto della legittimazione suppletiva del fallito, grava sul fallito che intenda agire o impugnare in proprio.
- L’interesse del fallito a evitare effetti riflessi di un giudicato formatosi in un giudizio della società non basta, da solo, a superare il difetto di legittimazione processuale quando la curatela abbia già esercitato i propri poteri difensivi.
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