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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38409/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento del GIP di Torino per reati in materia di stupefacenti. Hoti Elvin e Hoti Elton deducono violazione di legge e vizio di motivazione (art. 448, comma 2-bis c.p.p., artt. 29 e 77 c.p.) contestando l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni: sostengono che nessuno dei reati, preso singolarmente, raggiunge la soglia prevista per l'applicazione dell'accessorio e che pertanto la misura sarebbe erroneamente determinata. Balestra Alex lamenta mancata applicazione dell'art. 133 c.p. (insufficiente motivazione circa la gravità del reato e la personalità dell'imputato). Iovine Agostino deduce mancanza di motivazione, ritenendo la sentenza limitata a un mero calcolo formale della pena dopo ammissione di responsabilità.

La decisione

Tutti i ricorsi sono dichiarati inammissibili. Per Hoti Elvin ed Elton il giudice di legittimità ritiene la doglianza manifestamente infondata: è stata correttamente applicata la regola giurisprudenziale secondo cui, in caso di più reati unificati dalla continuazione, l'applicazione della pena accessoria si riferisce alla misura della pena base del reato più grave così come risultante dopo la diminuzione per la scelta del rito (pertanto non si fa riferimento alla pena complessiva aumentata per la continuazione). Per Balestra e Iovine i ricorsi sono inammissibili in quanto proposti avverso sentenza di patteggiamento: l'art. 448, comma 2-bis c.p.p., come modificato dalla L. n. 103/2017, consente il ricorso solo per motivi limitati che non includono i vizi prospettati. I ricorrenti sono inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento/rito concordato, contesto procedurale della sentenza impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; i vizi prospettati dai ricorrenti non rientrano in tali ipotesi

  • art. 77 cod. pen.

    Ai fini dell'applicazione della pena accessoria in presenza di reati unificati dalla continuazione, la Corte fa riferimento alla pena base del reato più grave così come risultante dopo la diminuzione per la scelta del rito, e non alla pena complessiva aumentata per la continuazione

  • art. 29 cod. pen.

    Norma citata nella impugnazione ma non specificamente sviluppata nella motivazione della Corte

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la censura sulla mancata valutazione della gravità e della personalità non è stata ritenuta ammissibile in sede di impugnazione della sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.

  • L. n. 103/2017

    Modifica l'art. 448 c.p.p. restringendo i motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento; applicata per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi di Balestra e Iovine

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado ed altri, Rv. 270240

    Principio consolidato secondo cui, per l'applicazione della pena accessoria in caso di continuazione, va considerata la pena base del reato più grave dopo la diminuzione per il rito scelto

Massime di principio

  • Nei casi di reati unificati dal vincolo della continuazione, per valutare l'applicabilità delle pene accessorie occorre prendere come riferimento la pena base del reato più grave così come risultante dopo eventuali diminuzioni per il rito (es. patteggiamento), e non la pena complessiva aumentata per la continuazione
  • I ricorsi contro sentenze di patteggiamento sono ammessi solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. (espressione della volontà, difetto di correlazione accusa-sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza); doglianze generiche sulla motivazione o sulla determinazione della pena (art. 133 c.p.) sono frequentemente inammissibili
  • Per contestare l'applicazione di una pena accessoria in un caso di continuazione è necessario dimostrare un errore giuridico nell'individuazione della pena base del reato più grave o un profilo di illegittimità rientrante nei motivi ammessi per il ricorso contro il patteggiamento
  • Prima di proporre impugnazioni contro sentenze di patteggiamento, verificare attentamente l'ammissibilità del motivo rispetto alla disciplina dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; se il vizio non rientra nelle ipotesi tassative, l'impugnazione è destinata ad essere dichiarata inammissibile e il ricorrente può essere condannato a spese e sanzioni
  • In presenza di dubbio sulla corretta misura della pena o delle pene accessorie, valutare alternative procedurali (es. opposizione precontenziosa o istanze nell'ambito del procedimento prima della definizione) poiché l'impugnazione della sentenza di patteggiamento ha limiti stringenti

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