Cassazione Penale, Sentenza n. 20644/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in riforma della misura cautelare in carcere, aveva disposto la sostituzione con gli arresti domiciliari subordinando la scarcerazione all'effettiva disponibilità e applicazione del braccialetto elettronico. Con unico motivo il difensore denunciava la violazione dell'art. 275, comma 4, c.p.p., sostenendo che non si poteva subordinare la liberazione alla mera disponibilità/attuazione del c.d. braccialetto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (anche delle Sezioni Unite).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 24 marzo 2025 emessa dopo la proposizione del ricorso (21 marzo 2025), ha disposto l'immediata esecuzione degli arresti domiciliari anche in assenza dell'immediata applicazione del braccialetto elettronico, rendendo privo di oggetto il gravame. La Corte ha rilevato un refuso nella procura per la rinuncia ma ha ritenuto comunque sussistente la sopravvenuta mancanza di interesse. Non è stata disposta condanna alle spese né la sanzione a favore della cassa delle ammende, avendo la carenza d'interesse avuto causa non imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
Nella doglianza del ricorrente era ritenuta violata nella parte in cui il Tribunale avrebbe subordinato la scarcerazione alla disponibilità/applicazione del braccialetto elettronico; la sentenza di legittimità valuta la questione solo in relazione alla sopravvenuta carenza d'interesse e non sulle allegate violazioni di questa norma.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale titolo dell'appello cui era conformato l'impugnativo; contesto procedurale dell'impugnazione in 2ª istanza.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in riferimento ai limiti dell'enunciazione del motivo di ricorso ammesso in cassazione.
art. 299 cod. proc. pen.
Strumento utilizzato dal difensore per ottenere l'immediata esecuzione della misura alternativa (richiesta al G.i.p.), concretamente efficace nel caso: il G.i.p. ha disposto gli arresti domiciliari anche in pendenza dell'applicazione del braccialetto elettronico.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018 (Horvat, Rv. 273325)
Precedente richiamato dalla Corte per affermare che, se la sopravvenuta mancanza di interesse a coltivare il ricorso deriva da causa non imputabile al ricorrente (qui: provvedimento del G.i.p. successivo al ricorso), non si deve irrogare condanna alle spese né sanzione a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione del ricorso, sopravviene un provvedimento che rimuove l'interesse pratico dell'impugnazione (es. esecuzione immediata della misura richiesta), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse esonera normalmente il ricorrente dalle condanne alle spese e dalla sanzione a favore della cassa delle ammende se la causa della sopravvenienza non è imputabile al ricorrente (va valutata la temporalità dell'evento rispetto al deposito del ricorso).
- Se la scarcerazione è subordinata all'applicazione di strumenti tecnici (es. braccialetto elettronico), è opportuno, in caso di indisponibilità o ritardo, proporre tempestivamente istanza di esecuzione (art. 299 c.p.p.) o misure alternative per evitare danno derivante dall'attesa; in mancanza, l'adozione successiva del provvedimento può rendere inutile l'impugnazione già proposta.
- Gli errori formali nella procura o nella dichiarazione di rinuncia (rifusi) sono valutati nel loro concreto effetto: se la volontà del ricorrente risulta chiara e l'evento sopravvenuto elimina l'interesse, tali refusi non impediscono la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse.
- Per preservare un controllo sulla legittimità di disposizioni che subordinano misure alla disponibilità di dispositivi tecnici, è utile chiedere espressamente, oltre all'esecuzione, una pronuncia sul punto sostanziale o proporre ricorso cautelare/incidentale volto a evitare l'inutilità della tutela.
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