Sentenza n. 471/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che, nel giudizio di ottemperanza, aveva liquidato in € 500,00 le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del beneficio)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante aveva agito in ottemperanza a una sentenza del giudice civile che aveva condannato il Ministero dell'istruzione e del merito al pagamento di € 3.600,00, quale beneficio previsto dall'art. 50 del CCNL del comparto scuola 2006/2009, maturato negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Il TAR aveva accolto la domanda di esecuzione del giudicato e liquidato le spese di lite in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. L'appellante ha impugnato esclusivamente il capo relativo alle spese, sostenendo che l'importo fosse inferiore ai minimi dei parametri tariffari applicabili, anche alla luce della Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al decreto ministeriale n. 55 del 2014 e dei parametri aggiornati dal decreto ministeriale n. 147 del 2022. Ha inoltre contestato la motivazione della liquidazione.
La decisione
L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata parzialmente riformata limitatamente alla liquidazione delle spese. Il Consiglio di Stato ha ribadito che la quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non possono essere riconosciute somme meramente simboliche lesive del decoro professionale. Le modifiche al sistema parametrale sono dirette a individuare soglie minime di riduzione rispetto ai valori parametrici di base, al di sotto delle quali il giudice non può scendere. Nel caso concreto, i € 500,00 liquidati dal TAR erano inferiori ai valori applicabili allo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, anche considerando la riduzione prevista dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale n. 147 del 2022. La motivazione del TAR, tuttavia, non è stata ritenuta apodittica, poiché la controversia era oggettivamente non complessa e seriale. L'importo delle spese del primo grado è stato quindi elevato a € 800,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere € 300,00 per le spese del grado d'appello, oltre accessori, anch'esse distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente la decisione in forma sintetica mediante richiamo a precedenti conformi.
art. 50 CCNL comparto scuola 2006/2009
Prevede il beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza civile posta a fondamento del giudizio di ottemperanza.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, Tabella n. 21 dell'Allegato 1
Individua i parametri tariffari rilevanti per la liquidazione delle spese processuali.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1
La formulazione è stata esaminata in relazione alla possibilità di derogare ai valori parametrici minimi.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 4
Prevede la riduzione considerata nel calcolo dei parametri applicabili.
D.M. 8 marzo 2018, n. 37
Il testo richiama il parere relativo alle modifiche del sistema parametrale, senza indicare ulteriori profili applicativi diretti.
D.M. 13 agosto 2022, n. 147
Approva i valori tariffari applicabili allo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 e individua soglie minime di riduzione non superabili nella liquidazione giudiziale.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può condurre all'attribuzione di somme meramente simboliche e lesive del decoro professionale dell'avvocato.
- Nell'applicazione dei parametri forensi, il giudice non può scendere al di sotto delle soglie minime di riduzione previste dalla disciplina parametrale vigente, anche quando la controversia sia semplice o seriale.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese è necessaria quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza; la quantificazione dell'importo può tuttavia essere motivata sinteticamente, purché siano comprensibili le ragioni della misura adottata.
- Ai fini della liquidazione delle spese, la natura seriale e la non complessità della controversia possono giustificare una riduzione rispetto ai valori parametrici ordinari, ma non consentono di violare i limiti minimi inderogabili.
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