Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 380/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifica dei criteri di valutazione di una procedura comparativa per l'assegnazione di posti nella rete regionale di residenzialità per soggetti fragili, seguita dagli atti di valutazione comparativa

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'atto con cui l'Assessorato regionale ha rettificato il decreto assessoriale che disciplinava i criteri di valutazione comparativa delle istanze per l'assegnazione di posti di RSA, riducendo da 40 a 30 punti il punteggio massimo attribuibile a uno dei tre sub-criteri relativi alla rispondenza dell'ubicazione della struttura al fabbisogno territoriale. Ha dedotto sviamento di potere rispetto agli obiettivi del decreto originario, illogicità manifesta, difetto di motivazione, violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990, lesione del legittimo affidamento, dei principi di legalità, ragionevolezza, imparzialità, buon andamento, par condicio, favor partecipationis e proporzionalità, nonché degli artt. 41 e 97 Cost. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota e il verbale del nucleo di valutazione relativi all'esame comparativo delle istanze, insistendo sulla illegittima modifica in itinere dei criteri di valutazione e sull'assenza dei presupposti per la rettifica. Nel corso del giudizio è intervenuto il ritiro in autotutela del decreto originario, poi la ricorrente ha chiesto una pronuncia di accertamento dell'illegittimità degli atti a fini risarcitori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto originario di interesse a ricorrere. Ha ritenuto necessario esaminare preliminarmente tale questione, nonostante il ritiro del decreto impugnato avesse comunque eliminato l'interesse all'annullamento, poiché la ricorrente aveva chiesto una pronuncia di accertamento dell'illegittimità a fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.; tale pronuncia presuppone però che l'interesse a ricorrere fosse originariamente esistente e sia venuto meno nelle more. La procedura comparativa non era conclusa al momento della proposizione del ricorso e la rettifica del punteggio non costituiva una clausola immediatamente lesiva o escludente. Applicando i principi dell'Adunanza plenaria n. 4/2018 sulle clausole di gara, estesi alla procedura comparativa, il giudice ha osservato che la lesione avrebbe potuto concretizzarsi solo dopo la conclusione della procedura e al ricorrere congiunto di tre condizioni: attribuzione di un punteggio non massimo per il criterio interessato; possibilità di conseguire un punteggio maggiore mediante la riparametrazione del sub-criterio sulla base di 40 anziché 30 punti; effettiva possibilità di ottenere, grazie a tale incremento, l'assegnazione dei posti richiesti. Tali condizioni non si erano verificate: la lesione era rimasta ipotetica durante tutto il giudizio ed era divenuta definitivamente irrealizzabile a seguito del ritiro del decreto. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 3, 7 e 10 l. n. 241/1990

    La ricorrente ha invocato tali disposizioni per contestare il difetto di motivazione e la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale; il giudice non ha esaminato nel merito queste doglianze, definendo il giudizio per carenza originaria di interesse.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    La pronuncia di accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori presuppone che l'interesse a ricorrere sia esistito al momento della proposizione del ricorso e sia venuto meno successivamente.

  • art. 2 del D.A. n. 209/2022

    Il decreto prevedeva una valutazione comparativa delle istanze da parte di un nucleo di valutazione sulla base di criteri oggettivi; tale struttura ha consentito al giudice di applicare, in via analogica, i principi elaborati per le gare pubbliche in materia di impugnazione differita delle clausole non immediatamente lesive.

  • D.A. n. 627 del 13 giugno 2025

    Il ritiro del D.A. n. 209/2022 ha eliminato definitivamente l'interesse all'annullamento degli atti impugnati, ma non ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'interesse mancava già ab origine.

Massime di principio

  • In una procedura comparativa, la modifica del punteggio massimo attribuibile a un sub-criterio non è immediatamente lesiva quando non preclude con certezza la partecipazione o l'utilità della partecipazione dell'operatore; la relativa contestazione deve essere proposta insieme all'atto conclusivo che concretizza la lesione.
  • I principi elaborati per le gare pubbliche in materia di clausole immediatamente escludenti e di impugnazione differita sono applicabili anche a procedure comparative non qualificabili come gare in senso proprio, quando esse prevedano una valutazione tra candidati sulla base di criteri oggettivi predeterminati.
  • L'interesse a ricorrere contro un criterio di valutazione è originario e concreto solo se, al momento della proposizione del ricorso, la clausola è idonea a produrre una lesione attuale; la mera possibilità astratta che una diversa ponderazione del punteggio possa incidere sull'esito finale non è sufficiente.
  • La pronuncia di accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. richiede che l'interesse a ricorrere sia esistito originariamente e sia venuto meno nel corso del giudizio; essa non può supplire alla carenza originaria di interesse.
  • Quando la lesione dipende dall'esito di una procedura comparativa, l'interesse all'impugnazione richiede la concreta verificabilità del nesso tra il criterio contestato, il punteggio conseguibile e l'effettivo ottenimento del bene della vita perseguito.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.