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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50283/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia che aveva respinto la richiesta di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n.421/2014, resa il 13/06/2014 e divenuta definitiva il 07/12/2014. Il ricorrente chiedeva anche la dichiarazione di non esecutività della sentenza e la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato (richiamo a rimedi di cui agli artt. del codice di procedura penale e alla L. 28/04/2014 n.67). Il nodo giuridico riguarda l'applicabilità della disciplina introdotta dalla L. 28/04/2014 n.67 (art.15-bis) sul procedimento in assenza rispetto alla disciplina previgente per i procedimenti contumaciali e se il rimedio invocato ex art.175 cod.proc.pen. potesse essere convertito nel rimedio rescissorio previsto dalla nuova normativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di merito si sia svolto con rito contumaciale (contumacia dichiarata prima dell'entrata in vigore del regime transitorio della L.67/2014) e che sia stata effettuata la notifica dell'estratto contumaciale; di conseguenza la disciplina della 'assenza' introdotta dalla L.67/2014 non poteva trovare applicazione nel giudizio incidentale esperito ai sensi dell'art.175 cod.proc.pen. La Corte ha dichiarato errata l'interpretazione del giudice distrettuale che aveva ritenuto applicabile il procedimento per rescissione del giudicato e ha affermato che, per i procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa anteriore all'entrata in vigore della L.67/2014, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione del termine per proporre impugnazione (art.175 comma 2 cod.proc.pen., testo previgente). L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte di Appello di Venezia per un nuovo giudizio sulla richiesta di rimessione in termini.

Norme richiamate

  • Legge 28 aprile 2014 n.67, art.15-bis

    Regola il regime transitorio sull'applicazione del procedimento in assenza; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non fosse applicabile al caso di contumacia dichiarata e con estratto contumaciale notificato prima della sua entrata in vigore, per cui non si può automaticamente convertire il rimedio ex art.175 in un rimedio rescissorio previsto dalla nuova disciplina.

  • art.175 cod. proc. pen. (comma secondo, testo previgente)

    Prevedeva la possibilità di restituzione nel termine per proporre impugnazione nei procedimenti contumaciali; la Corte ha stabilito che, per sentenze di giudizi contumaciali formatisi secondo la previgente normativa, continua ad applicarsi questa disciplina e l'obbligo di notifica dell'estratto contumaciale.

  • art.420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la dichiarazione di assenza; la Corte segna la distinzione tra 'assenza' (disciplinata dalla novella) e 'contumacia' antecedente, affermando che la rescissione del giudicato prevista dalla novella si applica solo ai procedimenti in cui sia stata dichiarata l'assenza ai sensi di questa norma.

  • art.629-bis cod. proc. pen. (richiami alla rescissione del giudicato)

    Indicato nella giurisprudenza e dal giudice distrettuale come strumento rescissorio connesso alla disciplina dell'assenza; la Corte ha escluso la sua applicazione ai giudizi contumaciali formatisi secondo la normativa previgente.

  • art.11 Preleggi

    Principio della conservazione degli effetti degli atti già formati; la Corte lo richiama per spiegare che la disciplina nuova non deve retroagire in modo da alterare effetti già consolidati di atti/processi formatosi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, salvo incompatibilità manifesta.

Massime di principio

  • La distinzione tra 'contumacia' e 'assenza' è sostanziale: le nuove norme introdotte per il procedimento in assenza (L.67/2014) e i rimedi rescissori collegati si applicano solo se l'assenza sia stata dichiarata secondo la nuova disciplina; non si estendono automaticamente ai procedimenti contumaciali definiti con la normativa previgente.
  • Se la dichiarazione di contumacia è avvenuta prima dell'entrata in vigore della disciplina transitoria e l'estratto contumaciale è stato notificato, il rimedio esperibile è la restituzione del termine ex art.175 cod.proc.pen. (testo previgente), non la rescissione del giudicato prevista per l'assenza.
  • Nei giudizi incidentali richiesti ex art.175 cod.proc.pen. il controllo sull'applicabilità della nuova normativa è limitato: il giudice deve verificare i presupposti temporali e formali (data della dichiarazione di contumacia/assenza, notifica dell'estratto contumaciale) prima di ritenere applicabile il regime della rescissione.
  • L'interpretazione delle norme transitorie richiede attenzione al principio di conservazione degli effetti degli atti già formati (art.11 Preleggi): la nuova disciplina non può privare di effetto atti validamente compiuti secondo la normativa anteriore, salvo chiara incompatibilità.
  • In casi simili è essenziale documentare la data della dichiarazione di contumacia/assenza e la tempestività e modalità della notifica dell'estratto contumaciale per determinare quale rimedio processuale sia percorribile.

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