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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35049/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta avverso un pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione. Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione e la decisione veniva confermata in appello. In cassazione il debitore articolava cinque motivi: (1) deduceva violazione delle norme sul pignoramento presso terzi, degli artt. 615, 616 e 474 c.p.c. e dell'art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, lamentando la mancata produzione delle cartelle; (2) contestava l'affermazione secondo cui, per effetto dell'art. 57 d.P.R. n. 602/1973, non sarebbero ammesse opposizioni esecutive, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018; (3) censurava il giudizio di genericità del disconoscimento delle copie prodotte dalla controparte, sostenendo che avesse validamente contestato l'assenza degli originali ex art. 2719 c.c.; (4) sosteneva che l'asserita produzione dell'originale del pignoramento non fosse avvenuta, perché dagli atti risultava solo una copia; (5) contestava l'affermazione che il pignoramento fosse stato sottoscritto digitalmente, rilevando che nel fascicolo telematico non vi sarebbe stata una copia digitale verificabile. Con memoria il ricorrente sollevava anche un tema relativo all'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, poi ritenuto superato dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non decisivo perché la mera denuncia della mancata produzione delle cartelle non equivale alla contestazione della loro notificazione; il secondo motivo era inammissibile perché censurava un'affermazione resa solo ad abundantiam, non la ratio decidendi, che si fondava invece sulla mancata contestazione della notifica dei titoli; il terzo motivo era estraneo alla ratio decidendi, poiché il giudice di merito aveva valorizzato la genericità della contestazione per mancata specificazione degli elementi di difformità; il quarto motivo era una mera confutazione di un accertamento di fatto, non scrutinabile in cassazione; il quinto era anch'esso privo di decisività e risolveva in una contestazione fattuale sulla firma digitale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara inammissibili i motivi per difetto di decisività o perché rivolti contro argomentazioni non decisive.

  • art. 616 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 615 c.p.c. nel primo motivo; non costituisce base della decisione di merito, che viene definita in rito.

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai titoli esecutivi; la Corte osserva che la doglianza non coglie la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dal ricorrente in tema di esecuzione esattoriale; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di decisività.

  • art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dal ricorrente per contestare la limitazione delle opposizioni esecutive; la Corte reputa la censura inammissibile perché diretta contro una motivazione ad abundantiam.

  • Corte cost. n. 114 del 2018

    invocata dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.; la Corte non la applica nel merito per difetto di pertinenza del motivo rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 2719 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il disconoscimento delle copie fosse validamente effettuato con contestazione dell'assenza dell'originale; la Corte rileva che la censura non attacca la reale ratio della decisione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in combinazione con il comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • artt. 375 e 380-bis c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito semplificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: se censura una motivazione svolta solo ad abundantiam, è inammissibile per difetto di decisività.
  • La mera deduzione della mancata produzione documentale non equivale, di per sé, alla contestazione della notificazione dell'atto o del titolo su cui l'esecuzione si fonda.
  • Il disconoscimento delle copie e le contestazioni sulla conformità all'originale devono essere specifici: non basta una contestazione generica, ma occorre indicare gli elementi di difformità e la loro rilevanza.
  • In cassazione non sono scrutinabili censure che mirano soltanto a una diversa lettura del fatto compiuto dal giudice di merito, se non denunciano un vizio di legittimità nei limiti consentiti.
  • Una censura è priva di decisività quando, anche se fondata, non potrebbe incidere sulla concreta base decisoria della sentenza impugnata.
  • In materia di esecuzione esattoriale, l'ammissibilità delle opposizioni va verificata alla luce della concreta ratio della decisione di merito e non di argomentazioni ulteriori non decisive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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