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Sentenza

Sentenza n. 8011/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa concessione delle misure cautelari ritenute più idonee - del provvedimento n. 0077609/2026 del 10.3.2026, adottato dal Col. t.ST Andrea Mercatilli, con cui è stata disposta aggiudicazione alla “Effebi Wear S.r.l.” (in seguito anche solo “Effebi”) del Lotto 2, riguardante la fornitura di “pantaloni di servizio estivi” (C.I.G. B7A9CED7A8), nell’ambito della Procedura aperta, suddivisa in 4 lotti, per la conclusione di altrettanti accordi quadro (2026-2028) per la fornitura di materiali di vestiario; - della comunicazione prot. n. 0077747/2026 di prot. ricevuta dalla Sinergy Group sempre in data 10.3.2026, a firma del RUP Ten. Col. Guido ApruzzesE, con la quale è stato dato avviso della predetta aggiudicazione; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, fra cui in particolare i verbali in seduta pubblica n. 1895 di rep. Del 4.12.2025, dei verbali in seduta riservata dei successivi giorni 5, 10, 11, 16 e 17.12.2025, del verbale in seduta pubblica n. 1902 di rep. del 18.12.2025 e comunque di tutti gli altri atti e provvedimenti propedeutici, connessi e/o conseguenti ancorché eventualmente non conosciuti, che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente; per la declaratoria dell’inefficacia dell’Accordo quadro e dei relativi contratti attuativi che dovessero eventualmente essere medio tempore stipulati, in relazione al Lotto n. 2 in gara, tra la Stazione Appaltante e la controinteressata EFFEBI WEAR s.r.l. anziché con la ricorrente; nonché per il risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica mediante subentro della ricorrente nell’esecuzione dell’accordo quadro e dei relativi contratti attuativi eventualmente stipulati nelle more del giudizio in relazione al Lotto n. 2 in gara, riservata la proposizione, in caso di sopravvenuta impossibilità di esecuzione anche solo parziale dell’accordo quadro e dei sottesi contratti attuativi, di motivi aggiunti o di successivo giudizio volto ad ottenere il risarcimento per equivalente per le prestazioni eventualmente non eseguite dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202604534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del giudizio, il Comando generale della Guardia di finanza ha depositato una nota con cui ha annullato in autotutela l'aggiudicazione impugnata. Il TAR ha ritenuto tale annullamento integralmente satisfattivo della posizione della ricorrente e, conseguentemente, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, valorizzando il tempestivo intervento in autotutela dell'Amministrazione.

TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 2, relativo alla fornitura di pantaloni di servizio estivi per la Guardia di finanza, in favore di altra impresa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 2 di una procedura aperta suddivisa in quattro lotti per la conclusione di accordi quadro relativi alla fornitura di materiali di vestiario, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia dell'accordo quadro e degli eventuali contratti attuativi stipulati nelle more, nonché il risarcimento in forma specifica mediante subentro nell'esecuzione. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti contro l'aggiudicazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa consultazione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e tale annullamento soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'intervento tempestivo dell'amministrazione in autotutela, idoneo a soddisfare integralmente la domanda del ricorrente, può giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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