Cassazione Penale, Sentenza n. 26239/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari che aveva rigettato la sua richiesta di differimento dell'esecuzione della pena (1 anno e 6 mesi) con applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter. Il ricorso, proposto tramite i difensori avv. Giuseppe Modestio e avv. Giuseppe Mariani, deduceva inosservanza ed erronea applicazione di norme penali (art. 606 c.p.p., in relazione agli artt. 146 e 147 c.p. e all'art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26/07/1975 n. 354) e vizio motivazionale per la ritenuta persistenza della pericolosità sociale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto decesso del ricorrente avvenuto il 08/02/2024, come documentato dalla certificazione prodotta dagli avvocati. Il Tribunale ha ritenuto che il decesso comporti il venir meno del soggetto processuale che ha proposto l'impugnazione e che, conseguentemente, qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione sia preclusa; pertanto non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito delle doglianze. La decisione è stata resa l'11/04/2024 e richiama giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite n. 30/2000 e successive) sul venir meno del procedimento per morte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente quale parametro di censura (mezzi di impugnazione e motivi). Nel provvedimento la norma è richiamata per descrivere i motivi addotti ma la decisione non entra nel merito perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile per decesso.
artt. 146 e 147 c.p.
Richiamati dal ricorrente come disposizioni rilevanti ai fini della censura sulla valutazione della pericolosità sociale; il Tribunale non si pronuncia sul loro concreto applico a causa dell'improcedibilità sopravvenuta.
art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26/07/1975 n. 354
Norma che disciplina la misura alternativa della detenzione domiciliare; il ricorrente contestava il mancato accoglimento della domanda sulla base di questa norma, ma il giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso prima di valutare l'applicazione della disposizione.
Giurisprudenza: Sezioni Unite n. 30 del 25/10/2000 e successivi precedenti citati
La giurisprudenza è richiamata per il principio che il sopravvenuto decesso dell'istante determina l'improcedibilità del ricorso (venendo meno il soggetto processuale), con conseguente divieto di pronunciare sul merito dell'impugnazione; principio applicato dal Tribunale per dichiarare l'improcedibilità.
Massime di principio
- La morte del ricorrente durante il procedimento di impugnazione determina, di regola, l'improcedibilità del ricorso quando la decisione impugnata presuppone l'esistenza della persona che ha proposto l'azione.
- In presenza di sopravvenuto decesso il giudice deve verificare e acquisire la documentazione attestante il decesso e, salvo eccezioni previste dalla legge, dichiarare l'improcedibilità senza entrare nel merito delle questioni sottoposte.
- Le impugnazioni volte a ottenere misure personali (es. differimento dell'esecuzione, misure alternative) sono particolarmente sensibili all'estinzione per morte dell'istante, poiché i rimedi sono strettamente connessi alla persona che li propone.
- È utile per la difesa documentare tempestivamente ogni evento sopravvenuto (incluso il decesso) e considerare eventuali rimedi alternativi nei confronti di altri soggetti solo se espressamente previsti dalla legge; in assenza di tali previsioni, il procedimento si estingue.
- Distinguere 'improcedibilità per sopravvenuta morte' dall'inammissibilità: la prima vale per venuto meno del soggetto che propone l'impugnazione e produce l'estinzione del processo impugnatorio senza pronuncia sul merito; la seconda riguarda vizi formali o sostanziali dell'impugnazione che impediscono l'apprezzamento del merito.
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