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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08208/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo al diniego della pena sostitutiva. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di legittimità l'imputato ha proposto un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. In sostanza contestava il rigetto, da parte della Corte d'appello, della richiesta di applicazione del beneficio sostitutivo, ritenendo la decisione viziata sotto il profilo giuridico e motivazionale. La Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era sorretta da argomentazioni logiche e non manifestamente illogiche: assenza di segnali concreti di resipiscenza, prognosi negativa sulla condotta futura e vicinanza ad ambienti criminali. Si trattava dunque di una valutazione tipicamente di merito, non censurabile in sede di legittimità, poiché non limitata alla sola gravità astratta del reato ma estesa alla capacità a delinquere e alla personalità dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    La pena sostitutiva può essere negata con giudizio di merito fondato su elementi concreti relativi alla personalità dell'imputato e alla prognosi sulla sua futura condotta; tale valutazione, se logicamente motivata, non è sindacabile in cassazione.

Massime di principio

  • Il diniego della pena sostitutiva è legittimo quando il giudice fonda la decisione su elementi concreti che escludono una prognosi favorevole sulla futura condotta dell'imputato.
  • La valutazione sulla concedibilità di un beneficio sostitutivo, quando investe la capacità a delinquere e aspetti soggettivi della personalità, appartiene al merito e non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • La critica in cassazione non può ridursi a una diversa lettura del materiale valutativo compiuto dal giudice di merito, specie quando la motivazione non si limiti alla gravità astratta del reato ma consideri elementi individualizzanti del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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