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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31888/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari del 27/05/2022 per mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione (art. 62, comma 1, n. 2 c.p.) con riguardo al capo b) (detenzione e porto abusivo di ordigni esplosivi e petardi). Il ricorrente ha dedotto che la sua condotta fosse reazione alla presunta aggressione subita dal nuovo compagno della sua ex fidanzata e chiede l'applicazione dell'attenuante

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza circa la provocazione: la Corte territoriale ha motivato, conformandosi a giurisprudenza di legittimità, che non è emersa alcuna contiguità temporale o nesso causale immediato tra la presunta aggressione e l'intera condotta contestata; inoltre la detenzione di un numero complessivo di ordigni (diverso e superiore ai due utilizzati nel danneggiamento) non risulta collegata alla reazione alla presunta aggressione e non vi sono elementi che permettano di ritenere che gli ordigni siano stati procurati o realizzati immediatamente in reazione al fatto ingiusto. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 2 c.p. (attenuante della provocazione)

    La Corte ha interpretato l'attenuante come applicabile solo quando la condotta sia immediata reazione a un fatto ingiusto o sia reazione sproporzionata ad un fatto risalente risvegliato da un nuovo episodio; è richiesto un chiaro nesso temporale e causale tra provocazione e comportamento illecito, mancante nel caso esaminato

  • art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990 (illecita detenzione sostanze stupefacenti)

    Richiamata come norma contestata in primo grado; la Corte territoriale ha confermato la qualificazione dei fatti relativi all'hashish ai sensi della norma

  • art. 678 c.p. (porto abusivo di strumenti atti ad offendere)

    Applicata alla detenzione/porto dei 21 petardi ritenuti come strumenti illeciti di pericolo, confermando la qualificazione dei fatti per quella fattispecie

  • art. 2 e 4 L. 895/1967 (delitti con materiale esplodente e norme sulla fabbricazione/possesso di ordigni)

    Le norme sono state richiamate per la contestazione del più grave delitto relativo agli ordigni esplosivi; la Corte ha ritenuto sussistenti le condotte contestate in relazione a tali disposizioni

  • art. 616 c.p.p. (condanna alle somme a favore della cassa delle ammende per ricorso infondato o colposo)

    Applicata per irrogare al ricorrente il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (richiamata in relazione all'art. 616 c.p.p.)

    Richiamata per legittimare l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • L'attenuante della provocazione richiede contiguità temporale e nesso causale diretto fra il fatto ingiusto e la reazione: non è sufficiente l'indicazione di un movente (es. gelosia) senza elementi probatori della reazione immediata
  • Quando la condotta contestata comprende atti ulteriori e quantitativamente superiori (es. detenzione di numerosi ordigni oltre a quelli effettivamente usati), è difficile imputare l'intero comportamento a una reazione provocata; va dimostrato che tutti gli atti siano stati determinati dall'evento ingiusto
  • La giurisprudenza di legittimità è vincolante nella valutazione delle circostanze attenuanti: le Corti di merito devono motivare la mancanza dei presupposti fattuali richiesti dalla dottrina e dalla giurisprudenza
  • In appello e in ricorso per cassazione, deduzioni prive di adeguato supporto probatorio o che richiedano una riconsiderazione totale delle evidenze sono spesso dichiarate manifestamente infondate o inammissibili
  • La proposizione di ricorsi infondati può comportare non solo il rigetto o l'inammissibilità, ma anche sanzioni economiche (spese processuali e somme a favore della cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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