Cassazione Penale, Sentenza n. 17850/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) per tre motivi principali: 1) violazione della norma incriminatrice nella sua nuova formulazione, sostenendo che l'atto posto in essere era esercizio legittimo di autotutela e ricadeva in un ambito discrezionale (non integrando quindi abuso d'ufficio); 2) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo intenzionale, deducendo elementi probatori che, a suo dire, escludevano l'intenzione di favorire i proprietari del fondo e la consapevolezza dell'esistenza del tratturo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso rinvio dell'udienza del 14 aprile 2023 nonostante l'impedimento a comparire dell'imputato.
La decisione
La Corte di legittimità rileva l'intervenuta prescrizione del reato (fatto commesso il 14/05/2015, prescrizione maturata nel dicembre 2023, considerando i periodi di sospensione). Sul piano sostanziale conferma però l'accertamento di responsabilità: ricostruisce l'applicazione della normativa regionale (I.reg. n.47/2000, artt. 19 e 20) che aveva trasferito la proprietà dell'area al Comune di Garaguso e vietava il mutamento di destinazione; conclude che l'atto di sospensione dell'ordine di rimozione della recinzione ha inciso sulla destinazione pubblica del bene e che il dirigente non disponeva di margini discrezionali. Riscontra altresì l'elemento soggettivo (dolo) in ragione della successione degli eventi e della tempestività dell'adozione dell'atto dopo la nomina. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili (condanna al risarcimento) e l'accertamento incidentale di responsabilità civile.
Norme richiamate
art. 323 cod. pen.
La norma incriminatrice richiede la violazione di specifiche regole di condotta; tuttavia la Corte ritenuta che, in presenza di un divieto normativo esplicito che esclude ogni margine di discrezionalità del pubblico funzionario, un provvedimento contrario integra l'abuso d'ufficio e può essere posto in relazione al dolo quando gli elementi fattuali (tempistiche, rapporti di interesse) lo rendono probabile.
I.reg. n. 47 del 2000, art. 19
Le strade interpoderali, le mulattiere, i canali, i fossi, i laghetti collinari, gli invasi, le piazze, le condotte idriche e fognarie, etc., vengono cedute a titolo gratuito ai comuni, alle Comunita montane ed alle province in base alle rispettive competenze. Sono escluse da tale cessione le strade interpoderali, le mulattiere, i fossi, che abbiano perso la loro originaria destinazione e possono essere oggetto di riordino fondiario nella zona, anche attraverso la cessione in proprietà agli aventi diritto.
La Corte usa questa norma per ritenere che l'area era stata trasferita in proprietà al Comune e che pertanto si applicavano i divieti e vincoli previsti dalla disciplina regionale.
I.reg. n. 47 del 2000, art. 20
Gli Enti pubblici ed ecclesiastici cessionari dei beni immobili di cui al precedente art. 19 non possono mutarne la destinazione di pubblico generale interesse.
La Corte interpreta l'art. 20 come un precetto specifico e vincolante che esclude qualsiasi margine discrezionale del funzionario pubblico circa il mutamento di destinazione: un atto amministrativo che efetivamente sottrae temporaneamente il bene alla sua destinazione pubblica può integrare illecito amministrativo e penale.
Massime di principio
- Se una proprietà o una viabilità è stata trasferita al Comune da una norma che vieta il mutamento di destinazione, un pubblico funzionario non può variarne la destinazione mediante un semplice provvedimento amministrativo: modifiche effettive richiedono accertamento giurisdizionale o una procedura prevista dalla legge.
- La sospensione o il differimento di un provvedimento esecutivo che comporti di fatto la sottrazione del bene alla sua destinazione pubblica può integrare abuso d'ufficio quando non sussistono margini discrezionali previsti dalla normativa di riferimento.
- La successione temporale degli eventi e la tempestività dell'adozione di atti amministrativi dopo una nomina o in presenza di potenziali conflitti di interesse possono costituire indizi significativi dell'elemento soggettivo (dolo) nel reato di abuso d'ufficio.
- La prescrizione estingue la responsabilità penale ma non impedisce il mantenimento di statuizioni civili: anche a fronte di annullamento penale per prescrizione, possono rimanere confermate condanne risarcitorie.
- In situazioni controverse riguardanti la titolarità o la destinazione di aree pubbliche, è prudente astenersi dall'adottare provvedimenti che incidano sulla destinazione fino a che non sia intervenuto un accertamento giudiziale o un chiaro presupposto normativo che legittimi l'intervento.
- La corretta documentazione e la motivazione completa sono essenziali per difendere l'atto amministrativo: elementi probatori che dimostrino l'esistenza di reali margini discrezionali o l'assenza di conflitti di interesse vanno esplicitati per contrastare l'accusa di abuso.
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