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Ordinanza

Ordinanza n. 323/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Lamezia Terme, Sezione lavoro, n.195 del 23 aprile 2024;

Giustizia amministrativa202500162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o contestata esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale ordinario di Lamezia Terme, Sezione lavoro, n. 195 del 23 aprile 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Lamezia Terme, Sezione lavoro, n. 195 del 23 aprile 2024. Il Ministero, costituitosi in giudizio, ha depositato una nota interna secondo cui l'istituto scolastico avrebbe adottato il decreto di inquadramento n. 208 del 21 maggio 2024, ritenendo così di avere dato esecuzione alla sentenza. È inoltre emerso che il ricorrente aveva notificato un pignoramento presso terzi, successivamente non iscritto a ruolo. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti dalla difesa del ricorrente sulla persistenza dell'inadempimento e, conseguentemente, dell'interesse alla decisione, nonché la conferma che il pignoramento presso terzi non sia stato ulteriormente coltivato.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla difesa del ricorrente di chiarire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza se persista l'inadempimento e, quindi, l'interesse alla decisione, alla luce dell'adozione del decreto di inquadramento n. 208 del 21 maggio 2024. La difesa dovrà inoltre confermare che il pignoramento presso terzi non sia stato ulteriormente coltivato. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'acquisizione di chiarimenti e l'istruttoria processuale.

  • sentenza del Tribunale ordinario di Lamezia Terme, Sezione lavoro, n. 195 del 23 aprile 2024

    Costituisce il titolo giudiziale della cui esecuzione è stata chiesta l'ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione rappresenta di avere eseguito il giudicato mediante l'adozione di un successivo provvedimento, il giudice può disporre un incombente istruttorio per verificare l'effettiva persistenza dell'inadempimento e dell'interesse alla decisione.
  • La verifica della persistenza dell'interesse alla decisione è necessaria quando sopravvengano circostanze potenzialmente satisfattive della pretesa azionata, anche prima di dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la prosecuzione o meno di eventuali iniziative esecutive parallele può costituire oggetto di chiarimento istruttorio ai fini della valutazione dell'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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