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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50468/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica relativa al riconoscimento della recidiva (contestata come insussistente). Il ricorrente sostiene che dal casellario risultano soltanto due condanne: una per contravvenzioni e una per il delitto di lesioni colpose gravi, ritenute non idonee a fondare la recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p., e che quindi la pena è illegale nella parte costruita sull'aumento per recidiva

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, dopo la novella del 2017 e la giurisprudenza (ex multis Sez. 5, n. 11253/2023, Caradente), la censura sulla recidiva formulata in sede di ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. non è ammissibile se concerne la mera verifica della sussistenza degli elementi di fatto che giustificano la recidiva (materia fattuale), e non una palese ed immediata errata qualificazione giuridica emergente dall'imputazione. La Corte ha altresì ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'illegalità della pena perché la sanzione applicata, comprensiva dell'aumento per recidiva, rientra nei limiti edittali dell'art. 99 c.p. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    Disciplina l'aumento di pena per la recidiva; la Corte ha ritenuto che l'incremento comminato rientri nei limiti edittali previsti dall'articolo

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita l'impugnazione per cassazione delle sentenze di patteggiamento ai profili di illegittimità che attengono alla qualificazione giuridica del fatto solo se immediatamente emergente dall'imputazione; non consente di dedurre questioni di fatto o probatorie sulla sussistenza della recidiva

  • Giurisprudenza richiamata - Sez. 5, n. 11253 del 13/01/2023 (Caradente)

    Principio secondo cui non è ammissibile con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. dedurre l'erronea applicazione della recidiva quando la censura riguarda la sussistenza degli elementi fattuali e non una palese ed immediata errata qualificazione giuridica

  • Giurisprudenza richiamata - Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018 (Antoci) e Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019 (El Zitouni)

    Consolidato insegnamento che limita l'ammissibilità dell'impugnazione per patteggiamento ai casi in cui la qualificazione giuridica sia immediatamente eccentrica rispetto al capo di imputazione e non richieda accertamenti di fatto

  • Giurisprudenza richiamata - Sez. U. (Miraglia, Savini, Acquistapace)

    Principio secondo cui la pena è illegale solo se di specie più grave rispetto alla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali; aumenti per recidiva calcolati entro i limiti di legge non configurano pena illegale

Massime di principio

  • In caso di sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammissibile per errori di qualificazione giuridica solo quando l'errore sia immediatamente evidente dal contenuto dell'imputazione; non è lo strumento adatto per contestare fatti e prove relativi alla sussistenza della recidiva
  • Se si contesta la recidiva sulla base di precedenti penali ritenuti non idonei, occorre considerare che tale censura è in larga misura di natura fattuale: in sede di cassazione dopo patteggiamento sarà spesso dichiarata inammissibile salvo che risulti evidente dall'imputazione che la recidiva non poteva essere applicata
  • La doglianza sulla legalità della pena può avere successo solo se si dimostra che la pena applicata è di specie diversa o eccede i limiti edittali stabiliti dalla norma incriminatrice; l'eventuale aumento per recidiva rientrante nei limiti dell'art. 99 c.p. non rende la pena illegale
  • Per contestare efficacemente l'applicazione della recidiva è più utile, quando possibile, sollevare il tema in fasi processuali che consentano l'assunzione e la valutazione della prova documentale sul casellario (ove il ricorso per cassazione sia precluso), oppure chiedere specifiche determinazioni in sede di convalida dell'accordo se l'errore è immediatamente rilevabile dall'imputazione
  • Valutare attentamente il contenuto del capo di imputazione: se la recidiva non è mai stata contestata o se il giudice ha applicato una tipologia di recidiva diversa da quella contestata, allora la questione può rientrare nella nozione di errata qualificazione giuridica ammissibile in cassazione

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