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Ordinanza

Ordinanza n. 4186/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e per l’obbligo a provvedere, - del Decreto del Ministero dell’istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, n. 2187, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale di merito della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023, adottato ai sensi dell’art. 5, commi da 11-quinquies a 11 - novies del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14; - dell’allegata graduatoria nazionale di merito delle procedure selettive di cui al detto Decreto n. 107 dell’8 giugno 2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui inserisce chi ricorre con punteggio erroneo e decurtato, nonché del provvedimento implicito di estremi sconosciuti nel senso di diniego del soccorso istruttorio e la valutazione dei titoli di chi ricorre; - nonché, ove necessario, del successivo Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito di rettifica prot. n. 2206 del 19 agosto 2024 e della allegata graduatoria definitiva rettificata; - nonché, ove necessario e ove sia interpretato nel senso di autorizzare le illegittime determinazioni dell’Amministrazione, dello stesso Decreto n. 107 dell’8 giugno 2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (adottato ai sensi dell’art. 5, commi da 11 quinquies a 11 novies del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la Legge 24 febbraio 2023, n. 14), nella parte in cui fosse interpretato nel senso lesivo di chi ricorre ed in violazione del art. 400 del Testo Unico sulla scuola di cui al D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 dell’art. 15 del D.P.R. 487/1994; art. 35 del D.Lgs n. 165/2001, dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, dell’art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012 e del P.P.R. n. 3/1957. - dell’Avviso del Ministero dell’istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, prot. n. 124319, recante a oggetto "Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali" e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi di tutti dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali siano state adottate le determinazioni lesive delle posizioni di chi ricorre, ivi compresi i provvedimenti generali di autorizzazione alla utilizzazione della graduatoria definitiva impugnata; e per l’accertamento e la declaratoria, in virtù dell’art. 2 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, dell'art. 400 del T.U. Scuola e del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e D.Lgs n. 165/2001, della sussistenza dell’obbligo a provvedere dell’Amministrazione intimata di consentire il soccorso istruttorio e riesaminare la posizione di chi ricorre provvedendo a valutare i titoli dichiarati da chi ricorre nella precedente tornata concorsuale e già posseduti dall’Amministrazione intimata; per la rimessione, ove necessario, agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Giustizia amministrativa202410950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria nazionale di merito della procedura riservata per il reclutamento di dirigenti scolastici, nonché atti connessi, inclusi il diniego di soccorso istruttorio e la mancata corretta valutazione dei titoli

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 9 agosto 2024, n. 2187, con cui è stata approvata la graduatoria nazionale di merito della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici disciplinata dal d.m. n. 107/2023, contestando il proprio inserimento con un punteggio ritenuto erroneo e decurtato. Ha inoltre impugnato la graduatoria rettificata, l'avviso ministeriale relativo all'assegnazione ai ruoli regionali e gli atti presupposti e conseguenti, deducendo la mancata concessione del soccorso istruttorio e l'omessa o erronea valutazione di titoli dichiarati e già nella disponibilità dell'amministrazione. È stata altresì prospettata, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale per asserita violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere al riesame della posizione.

La decisione

Il TAR non ha esaminato né definito le questioni di rito, di merito o relative alle spese. Ha rilevato che non era ancora decorso integralmente il termine di 60 giorni a difesa previsto dall'art. 73 c.p.a. per i potenziali controinteressati, in quanto l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami era stata eseguita il 22 gennaio 2026. La trattazione nel merito è stata quindi rinviata alla pubblica udienza del 17 giugno 2026, con comunicazione dell'ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    termine di 60 (sessanta) giorni a difesa

    Il termine a difesa dei potenziali controinteressati, decorrente dall'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, non era integralmente maturato; ciò ha imposto il rinvio della trattazione nel merito.

  • art. 2 e ss. l. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente a fondamento della domanda di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; la questione non è stata esaminata.

  • art. 400 d.lgs. 297/1994

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura selettiva e alla valutazione dei titoli; la questione non è stata esaminata.

  • d.P.R. 487/1994

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina generale dei concorsi pubblici; la questione non è stata esaminata.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura di reclutamento; la questione non è stata esaminata.

  • art. 3 Cost.

    Indicato dal ricorrente quale parametro della questione di legittimità costituzionale prospettata; nessuna valutazione è stata svolta.

  • art. 97 Cost.

    Indicato dal ricorrente quale parametro della questione di legittimità costituzionale prospettata; nessuna valutazione è stata svolta.

Massime di principio

  • Quando l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami è eseguita in una data tale per cui non è ancora decorso il termine di 60 giorni a difesa previsto dall'art. 73 c.p.a., la trattazione nel merito deve essere rinviata a un'udienza successiva al perfezionamento del termine.
  • Il rinvio disposto per il mancato perfezionamento del termine a difesa dei potenziali controinteressati non comporta una decisione sulle questioni di rito, sul merito o sulle spese, che restano sospese.

Come è indicizzato

MaterieScuolaConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiPartecipazione procedimentale

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