Cassazione Civile, Ordinanza n. 19444/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato, con cinque motivi, la sentenza della CTR della Lombardia che aveva confermato il rigetto dei suoi appelli contro avvisi di accertamento ICI emessi da tre comuni per omessa denuncia e omesso versamento relativamente ad alcune unità immobiliari facenti parte di impianti per la produzione di energia elettrica. Le unità erano, al momento degli avvisi, non accatastate, mentre il corpo principale degli impianti era già accatastato. Con il primo motivo la società ha dedotto la decadenza del potere di accertamento per alcuni avvisi, sostenendo che il termine andasse calcolato sul versamento omesso e non sulla dichiarazione; con il secondo ha contestato la motivazione degli avvisi, ritenendo insufficiente l’allegazione di un estratto/tabella e non di una perizia completa; con il terzo ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova documentale della congruità dei valori attribuiti; con il quarto ha contestato la possibilità per i comuni di determinare la base imponibile per singoli beni della centrale con valori contabili similari, specie per annualità successive al 2006; con il quinto ha sostenuto che sussistesse obiettiva incertezza normativa tale da escludere le sanzioni per omessa dichiarazione e omesso pagamento.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ha dichiarato inammissibile il terzo, ha accolto il quarto solo nei limiti dell’illegittimità degli avvisi relativi alle annualità 2008 emessi dal Comune di Branzi e dal Comune di Carona, e ha accolto il quinto motivo, ritenendo sussistente l’incertezza normativa oggettiva idonea a escludere le sanzioni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi originari limitatamente alle pretese impositive per l’anno 2008 del Comune di Branzi e del Comune di Carona, nonché con riferimento alle sanzioni applicate in ciascun avviso. Le spese dell’intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito quando la doglianza investe in realtà l'apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il giudizio di merito sulla congruità dei valori di stima è sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
art. 1, comma 161, L. 296/2006
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
La norma ha unificato e ampliato a cinque anni i termini decadenziali per l'accertamento dei tributi locali, applicandosi anche ai rapporti d'imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
art. 1, comma 171, L. 296/2006
Le nuove regole decadenziali si applicano anche ai rapporti d'imposta sorti anteriormente, se alla data di entrata in vigore della legge la decadenza non era ancora maturata.
art. 7, comma 1, L. 212/2000
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati... indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione
L'obbligo di motivazione è soddisfatto se il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente; non è richiesta una motivazione meramente formalistica.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
Rileva nel quadro della motivazione degli avvisi di accertamento degli enti locali, ma non impone la produzione dell'atto richiamato in forma integrale quando il contenuto essenziale sia comunque conoscibile.
art. 2697 c.c.
Non è violato quando il giudice di merito ritenga provato il valore dei beni sulla base delle perizie prodotte; la censura non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 5, d.lgs. 504/1992
Per i fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, fino al 2006 la base imponibile poteva essere determinata con il criterio contabile o, in mancanza, con la rendita presunta dei fabbricati similari già iscritti; dal 2007, dopo l'abrogazione del comma 4, resta solo il criterio del comma 3 per gli immobili classificabili in categoria D.
art. 11, d.lgs. 504/1992
Prima dell'intervento della L. 296/2006 il Comune poteva rettificare o accertare l'ICI anche con riguardo ai fabbricati non iscritti in catasto; dopo l'abrogazione dei commi richiamati, il potere resta delimitato nei limiti della disciplina residua.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
L'incertezza normativa oggettiva costituisce causa di esclusione della responsabilità amministrativa tributaria.
art. 8, d.lgs. 546/1992
Le sanzioni non si applicano quando ricorre una situazione di obiettiva incertezza normativa sulla portata della disposizione tributaria.
art. 10, comma 3, L. 212/2000
La buona fede del contribuente e l'obiettiva incertezza normativa possono escludere le sanzioni per la violazione tributaria.
art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Per le centrali elettriche, in base alla norma di interpretazione autentica, nella rendita catastale devono essere considerati anche gli elementi strutturalmente connessi al suolo, pure se non incorporati fisicamente.
art. 1 quinquies, d.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv. in L. 31 maggio 2005, n. 88
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652... limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che... concorrono alla determinazione della rendita catastale... gli elementi costitutivi degli opifici... anche se fisicamente non incorporati al suolo
La norma interpretativa ha ampliato i criteri di computo della rendita per le centrali elettriche, generando in concreto incertezza sull'individuazione dei beni da assoggettare a imposizione e sul loro valore.
art. 74, L. 342/2000
Richiamata nel quadro della disciplina catastale e dell'attribuzione/modificazione delle rendite.
art. 1, comma 335, L. 311/2004
Attribuisce ai comuni la possibilità di chiedere la revisione del classamento di microzona, senza incidere sui poteri impositivi previsti dal d.lgs. 504/1992.
art. 1, comma 336, L. 311/2004
Consente ai comuni di richiedere l'aggiornamento catastale degli immobili non accatastati o non coerentemente classati, ferma la competenza dell'Agenzia del territorio.
art. 8, D.P.R. 1142/1949
Per opifici e fabbricati delle categorie D ed E non si esegue la classificazione ordinaria; la rendita si accerta con stima diretta per ciascuna unità.
art. 30, D.P.R. 1142/1949
Per le unità immobiliari delle categorie indicate nell'art. 8 la rendita catastale si accerta con stima diretta per singola unità, competenza dell'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Ai fini ICI, per i fabbricati classificabili in categoria D non ancora iscritti in catasto, prima dell'abrogazione del comma 4 dell'art. 5 d.lgs. 504/1992 il Comune poteva determinare la base imponibile con il criterio contabile del comma 3 e, in mancanza, con la rendita presunta dei fabbricati similari già iscritti; dopo il 2006, per l'annualità 2007 e successive, il criterio della rendita presunta non è più utilizzabile.
- L'iscrizione catastale non è condizione necessaria per l'assoggettamento all'ICI quando il bene sia già suscettibile di accatastamento o abbia comunque le caratteristiche del fabbricato; l'omesso accatastamento non può tradursi in una indebita esenzione dall'imposta.
- L'obbligo di motivazione degli avvisi tributari degli enti locali è soddisfatto quando l'atto consenta al contribuente di comprendere la pretesa, i fatti posti a base dell'accertamento e la relativa quantificazione, senza necessità di formalismi superflui.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile se la critica investe in realtà la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito e non l'erronea ripartizione dell'onere della prova.
- In materia di sanzioni tributarie, l'incertezza normativa oggettiva ricorre solo quando la disciplina sia oggettivamente equivoca e non consenta, neppure mediante interpretazione metodicamente corretta, l'individuazione univoca della norma applicabile; tale situazione è accertata dal giudice e può escludere la responsabilità amministrativa del contribuente.
- Nel caso delle centrali elettriche, la stratificazione normativa e le oscillazioni giurisprudenziali sull'individuazione dei beni rilevanti ai fini della rendita catastale possono integrare un'oggettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni per omessa dichiarazione o omesso versamento.
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