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Sentenza

Sentenza n. 5771/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato, liquidando in euro 500,00 le spese del primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero alla costituzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito complessivo di euro 2.500,00 per cinque annualità. Il TAR Lazio, adito per l’esecuzione del giudicato, aveva accolto il ricorso e disposto, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, liquidando tuttavia le spese di lite in euro 500,00. L’appello è stato proposto esclusivamente contro il capo relativo alle spese, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dei parametri forensi stabiliti dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, nonché ulteriori parametri costituzionali, europei e convenzionali. L’appellante ha sostenuto che la liquidazione dovesse rispettare i valori tabellari applicabili allo scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00 e non potesse ridursi a un importo inadeguato o meramente simbolico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha affermato che il giudice amministrativo deve motivare specificamente la decisione sulle spese soltanto quando si discosta dalla regola della soccombenza; tuttavia, nell’esercizio del potere discrezionale di quantificazione, non può liquidare somme simboliche o comunque inferiori ai limiti risultanti dai parametri applicabili. Richiamando la disciplina del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, il Collegio ha ritenuto non corretta la liquidazione di euro 500,00, perché inferiore ai valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del decreto. La motivazione del TAR, invece, non è stata ritenuta apodittica, poiché il contenzioso era seriale e oggettivamente privo di particolare complessità. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in euro 300,00, oltre accessori e contributo unificato, anch’esse distratte in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.

    La parte soccombente deve normalmente essere condannata alla rifusione delle spese; la liquidazione deve essere effettuata in misura non meramente simbolica e secondo i parametri applicabili.

  • d.m. 55/2014

    I parametri forensi costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.

  • d.m. 147/2022

    La disciplina dei parametri forensi, applicabile al caso, impone il rispetto delle soglie minime di riduzione e impedisce una liquidazione al di sotto dei valori risultanti dalle tabelle, tenuto conto delle riduzioni consentite.

  • art. 4, comma 4, d.m. 147/2022

    Consente la riduzione dei valori tabellari nei limiti previsti, senza legittimare una liquidazione inferiore alle soglie minime applicabili.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente il richiamo alle precedenti pronunce aventi identica questione ai fini della motivazione della decisione.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice, ma tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto dei parametri forensi applicabili e non può condurre all’attribuzione di somme simboliche o manifestamente inadeguate rispetto all’attività professionale svolta.
  • Il giudice deve motivare specificamente la statuizione sulle spese quando intende discostarsi dalla regola della soccombenza; quando applica tale regola, non è invece necessaria una motivazione analitica, purché la liquidazione sia conforme ai parametri normativi.
  • La natura seriale e la non particolare complessità del contenzioso possono giustificare una riduzione dei compensi rispetto ai valori medi tabellari, ma non consentono di scendere al di sotto dei limiti minimi risultanti dalla disciplina dei parametri forensi.
  • Nel giudizio d’appello avente ad oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese del primo grado, il valore della controversia è rappresentato dall’importo delle spese contestate e tale elemento può essere considerato nella determinazione delle spese del grado d’appello.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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