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Parere

Parere n. 1093/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario con istanza di sospensione proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno, il Prefetto di -OMISSIS- e la Questura di -OMISSIS- per l’annullamento del decreto prot.n.52/2025 - Cat. 6F/PASI del 19 giugno 2025 di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.

Giustizia amministrativa202501213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Decreto questorile del 19 giugno 2025 di rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il decreto questorile che aveva respinto la domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, dopo che era emersa una condanna a pena pecuniaria per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Il ricorso deduceva, in sintesi, eccesso di potere, violazione dell'art. 3 e degli artt. 5, 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, difetto e incongruità dell'istruttoria e della motivazione, falsità o inesistenza dei presupposti, violazione della normativa di pubblica sicurezza e travisamento dei fatti. Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente la tempestività e l'ammissibilità del rimedio, rilevando che il provvedimento era stato notificato il 24 giugno 2025, mentre il ricorso era stato notificato il 17 novembre 2025, oltre il termine di 120 giorni. Ha inoltre rilevato che il decreto questorile non aveva natura definitiva e avrebbe dovuto essere preceduto da ricorso gerarchico al Prefetto.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività, poiché notificato oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 1199 del 1971. Lo ha comunque ritenuto inammissibile per carenza del requisito della definitività dell'atto impugnato: il decreto questorile non era qualificato dalla legge come definitivo, non proveniva da un organo in posizione apicale e avrebbe dovuto essere impugnato mediante ricorso gerarchico al Prefetto. La chiara indicazione dei rimedi esperibili contenuta in calce al decreto escludeva inoltre la possibilità di riconoscere l'errore scusabile e di rimettere il ricorrente in termini. L'istanza cautelare è stata assorbita e le censure di merito non sono state esaminate.

Osservazioni

Tardività del ricorso

Il ricorso straordinario è stato notificato il 17 novembre 2025, oltre il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del decreto impugnato, avvenuta il 24 giugno 2025. Il termine ultimo per proporre il ricorso scadeva il 22 ottobre 2025.

Mancanza della definitività dell'atto

Il decreto questorile non costituisce un atto amministrativo definitivo ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971, poiché non è qualificato come tale dalla legge e non è stato adottato da un organo in posizione apicale o comunque competente a esprimere la volontà ultima dell'amministrazione.

Necessità del ricorso gerarchico

Poiché il provvedimento non era definitivo, il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso gerarchico al Prefetto prima di poter eventualmente utilizzare il ricorso straordinario.

Esclusione dell'errore scusabile

L'avviso sui rimedi esperibili era chiaramente indicato in calce al decreto impugnato; tale circostanza preclude la rimessione in termini per errore scusabile.

Istanza di sospensione

L'istanza cautelare è stata assorbita dalla declaratoria di improcedibilità e comunque inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario

    Il termine decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto impugnato; nel caso concreto il ricorso è stato notificato tardivamente.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971

    il ricorso straordinario è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi

    Il ricorso straordinario presuppone un atto che rappresenti l'ultima manifestazione della volontà amministrativa e contro il quale non sia previsto o sia già stato esperito il ricorso gerarchico.

  • art. 1 d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato in relazione al requisito della definitività dell'atto e alla necessità del previo ricorso gerarchico quando previsto.

  • art. 4 legge n. 110/1975

    La condanna penale per porto di armi od oggetti atti ad offendere è indicata quale elemento pregiudizievole posto a fondamento del giudizio sfavorevole sul rinnovo della licenza.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente con riferimento al difetto di motivazione e all'istruttoria del provvedimento, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito.

  • artt. 5, 7 e seguenti legge n. 241/1990

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e procedimentali, senza esame nel merito per la definizione preliminare del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, la base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è proponibile soltanto contro atti amministrativi definitivi, ossia contro l'ultima manifestazione della volontà dell'amministrazione nel settore considerato, quando non sia previsto o non sia stato già esperito il ricorso gerarchico.
  • La notificazione dell'atto impugnato fa decorrere il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario; la proposizione oltre tale termine determina l'irricevibilità del gravame.
  • Quando il provvedimento non è definitivo e la legge prevede un ricorso gerarchico, il previo esperimento di quest'ultimo costituisce una condizione necessaria per l'ammissibilità del ricorso straordinario.
  • La chiara indicazione dei rimedi esperibili contenuta nel provvedimento esclude, in linea generale, la possibilità di invocare l'errore scusabile per ottenere la rimessione in termini.

Ricorso straordinario contro il diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il decreto del Questore che aveva respinto l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il Ministero dell'interno ha trasmesso la relazione istruttoria, concludendo per l'irricevibilità e, comunque, l'inammissibilità del ricorso.

Fatti rilevanti e procedimento amministrativo

Nel corso dell'istruttoria sulla domanda di rinnovo era emerso che il richiedente era stato destinatario di un decreto penale di condanna alla pena dell'ammenda di mille euro per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975. L'amministrazione aveva comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e aveva esaminato le memorie difensive presentate dall'interessato, ritenendole non sufficienti a superare il giudizio prognostico sfavorevole.

Motivi del ricorso

Il ricorrente aveva dedotto plurime violazioni della legge n. 241 del 1990 e della normativa di pubblica sicurezza, lamentando in particolare:

  • istruttoria incongrua, lacunosa ed erronea;
  • difetto, incongruità e illogicità della motivazione;
  • falsità o inesistenza dei presupposti;
  • travisamento dei fatti;
  • violazione delle garanzie partecipative e della normativa in materia di pubblica sicurezza;
  • illegittimità derivata.

Le censure di merito non sono state esaminate, perché il ricorso è stato definito sulla base di ragioni preliminari di rito.

Tardività del ricorso

Il decreto impugnato era stato notificato il 24 giugno 2025, mentre il ricorso straordinario era stato notificato il 17 novembre 2025. Ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorso deve essere proposto entro 120 giorni; nel caso concreto il termine scadeva il 22 ottobre 2025. La notificazione del 17 novembre 2025 è stata quindi ritenuta tardiva.

Mancanza della definitività dell'atto

Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto il ricorso inammissibile perché il decreto questorile non aveva natura definitiva. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorso straordinario è ammesso contro atti che costituiscono l'ultima manifestazione della volontà amministrativa in senso verticale.

Nel caso esaminato, il provvedimento non era dichiarato definitivo dalla legge e non risultava adottato da un organo in posizione apicale o comunque competente a esprimere la volontà ultima dell'amministrazione. Esso avrebbe pertanto dovuto essere impugnato mediante ricorso gerarchico al Prefetto.

Errore scusabile e indicazione dei rimedi

La possibilità di rimettere il ricorrente in termini è stata esclusa. Il decreto impugnato indicava chiaramente in calce i rimedi esperibili; tale circostanza impedisce di riconoscere un errore scusabile idoneo a superare la tardività o l'erronea scelta del rimedio.

Esito

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile e comunque inammissibile, con assorbimento dell'istanza di sospensione. Il ricorrente non è risultato vittorioso. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi citati, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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