Sentenza n. 4504/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del verbale n. -OMISSIS- di prot. del 26 novembre 2025 della Commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, notificato a mezzo pec il 28 novembre 2025, con il quale è stato confermato il giudizio già emesso con il verbale n. -OMISSIS- del 7 novembre 2025; - del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. -OMISSIS- del 1 7 novembre 2025, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale” in quanto “Presenta IMC>30 (30,4) (Lettera A – Morfologia Generale – Costituzione Somatica) Condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici e sulla base dei quali è stato confermato il giudizio già emesso con il verbale n. -OMISSIS- del 7 novembre 2025; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all’accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, concernente le “Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”; - ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 11, comma 1, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “L’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse” nonché dell’art. 11, comma 6, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici “è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della 2 visita. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica al concorso per il reclutamento di allievi carabinieri e verbale di conferma adottato dalla Commissione di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, è stato dichiarato inidoneo per la presenza di un indice di massa corporea superiore a 30, pari a 30,4, ritenuto causa di non idoneità ai sensi dell’art. 582 del d.P.R. n. 90/2010 e della direttiva tecnica approvata con d.m. 4 giugno 2014. Ha impugnato il giudizio originario, il verbale della Commissione di riesame, gli atti degli accertamenti medici, le norme tecniche concorsuali e, ove occorrente, le disposizioni normative e del bando applicate in senso sfavorevole, chiedendo anche l’accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare. L’Organo verificatore ha riesaminato la condizione psico-fisica del candidato e ne ha accertato l’idoneità ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di inidoneità impugnato. La verificazione ha accertato l’idoneità psico-fisica del candidato; il Collegio ha ritenuto tale accertamento fondato su rigoroso metodo scientifico e apparentemente esente da illogicità o irrazionalità, senza ravvisare ragioni per discostarsene. Sono state poste a carico del Ministero della Difesa le spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, nonché le spese di verificazione, liquidate in € 500,00. È stata ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare
La disposizione è stata richiamata dall’amministrazione quale base normativa del giudizio di non idoneità fondato sull’indice di massa corporea superiore a 30; la sua applicazione è risultata superata dall’accertamento verificatorio dell’idoneità del candidato.
d.m. 4 giugno 2014
Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare
La direttiva tecnica è stata richiamata come parametro degli accertamenti psico-fisici e della valutazione dell’idoneità; il giudizio impugnato è stato annullato alla luce dell’esito positivo della verificazione.
art. 11, comma 1, secondo capoverso, del bando di concorso
L’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse
La disposizione di bando individuava le modalità di accertamento dell’idoneità psico-fisica mediante rinvio alla disciplina normativa e tecnica applicabile.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, dopo che il Collegio ha sentito le parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa sulla protezione dei dati personali, per giustificare l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo a un giudizio di inidoneità psico-fisica per l’ammissione a un concorso militare, l’accertamento tecnico disposto dal giudice può costituire elemento decisivo per verificare la correttezza della valutazione amministrativa originaria.
- Quando l’organo verificatore accerta l’idoneità psico-fisica del candidato mediante un metodo scientifico rigoroso e senza profili apparenti di illogicità o irrazionalità, il giudice può recepire tale esito e annullare il precedente giudizio amministrativo di inidoneità.
- La soccombenza conseguente all’annullamento del giudizio di inidoneità comporta, in assenza di diversa ragione, la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio e alle spese della verificazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 535/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 538/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 539/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 77/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →