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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 19341 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004 e 2006, contestando l'applicazione di una rendita catastale superiore e diversa da quella indicata nella propria denuncia. Sosteneva di non aver ricevuto la notifica della modifica della rendita e deduceva, inoltre, il difetto di motivazione degli avvisi, l'irretroattività della rendita modificata e la mancata indicazione degli elementi utilizzati per determinarla. In Cassazione ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione della rendita, sull'obbligo di motivazione degli atti impositivi e sull'onere della prova del Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.500 euro per compensi, oltre spese forfettarie e oneri di legge, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di una rendita proposta nell'ambito della procedura DOCFA dall'intestatario della partita catastale, non fosse necessaria una nuova notificazione della rendita al contribuente, poiché la rendita proposta era conosciuta o conoscibile dal dichiarante. Ha inoltre rilevato che la rettifica era stata notificata al soggetto che aveva presentato la procedura DOCFA e che le contestazioni sulla rendita avrebbero dovuto essere rivolte anche all'ufficio catastale che l'aveva determinata.

Norme richiamate

  • Legge n. 342 del 2000, articolo 74

    L'art. 74, comma 1, non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte dai soggetti passivi dell'ICI secondo la procedura DOCFA.

    La notificazione della rendita catastale modificata è necessaria, in linea generale, affinché essa produca effetti nei confronti del contribuente; tuttavia, tale obbligo non opera per le rendite proposte dal contribuente nell'ambito della procedura DOCFA, poiché queste sono considerate già conosciute dal dichiarante.

  • Decreto ministeriale Finanze 19 aprile 1994, n. 701

    La procedura consente al soggetto interessato di presentare una denuncia di variazione catastale con una rendita proposta. I dati e gli esiti della procedura sono considerati conoscibili dal soggetto che ha presentato la denuncia.

  • Circolare ministeriale n. 4/FL del 13 marzo 2001

    Le rendite proposte secondo la procedura DOCFA non necessitano di notificazione.

    La circolare distingue tra rendite attribuite d'ufficio, che devono essere notificate ai soggetti interessati, e rendite proposte mediante DOCFA, che si presumono conosciute dal dichiarante.

  • Decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 11

    La norma disciplina gli accertamenti ICI e il relativo procedimento; nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso fondata sui dati catastali risultanti dalla procedura DOCFA.

  • Legge n. 241 del 1990, articolo 3

    Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. La Corte ha escluso un vizio di motivazione dell'avviso quando esso si fonda su dati catastali conosciuti o conoscibili dal contribuente.

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 7

    Richiede la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria. L'obbligo non impone necessariamente di riprodurre nell'avviso tutti gli elementi dell'atto catastale presupposto quando tali elementi risultano già conosciuti o conoscibili.

  • Decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3

    Consente di impugnare l'atto di attribuzione della rendita catastale non notificato insieme all'avviso di liquidazione della maggiore imposta, ma l'impugnazione deve essere proposta anche nei confronti dell'ufficio catastale che ha adottato l'atto presupposto.

  • Codice civile, articolo 2697

    Disciplina l'onere della prova. La censura della società è stata ritenuta in parte nuova e comunque non idonea a superare il principio secondo cui la rendita DOCFA e i relativi dati erano conosciuti o conoscibili.

  • Codice di procedura civile, articolo 115, comma 1

    Impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti. La Corte non ha ravvisato una violazione rilevante, anche perché la contestazione è stata formulata in termini nuovi rispetto ai precedenti gradi di giudizio.

  • Codice di procedura civile, articolo 360

    La Corte ha esaminato i motivi di ricorso per cassazione e li ha ritenuti infondati o, per alcuni profili, inammissibili perché introducevano questioni nuove non dedotte nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Quando la rendita catastale deriva da una procedura DOCFA presentata dal contribuente o dal soggetto intestatario della partita catastale, essa è normalmente considerata conosciuta o conoscibile e il Comune non deve necessariamente notificarla nuovamente al possessore o locatario prima di calcolare l'imposta.
  • Il contribuente che occupa o detiene l'immobile, ma non ha presentato la denuncia DOCFA, dovrebbe verificare gli obblighi informativi e contrattuali del proprietario o concedente, senza poter presumere automaticamente l'inesistenza o l'inefficacia della rendita.
  • La contestazione dell'avviso fiscale non è sufficiente, da sola, per ottenere una revisione della rendita catastale: se si contesta il classamento o l'attribuzione della rendita, occorre impugnare anche l'atto catastale e coinvolgere l'ufficio che lo ha emesso.
  • Un avviso di accertamento può essere motivato mediante il richiamo ai dati catastali risultanti dalla procedura DOCFA, senza dover dettagliare nuovamente tutti i criteri tecnici della rendita, quando tali dati erano disponibili o conoscibili dal contribuente.
  • In Cassazione non possono essere introdotte per la prima volta contestazioni o eccezioni che non siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
  • La mancata notifica della rendita rileva soprattutto per le rendite attribuite d'ufficio o modificate senza una precedente partecipazione del contribuente; la regola è diversa per le rendite proposte mediante DOCFA.

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