Cassazione Civile, Ordinanza n. 08294/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre cartelle di pagamento emesse nei confronti di una società esercente attività di produzione e commercio di attrezzature e articoli fotografici, per imposte dirette, IVA, interessi e sanzioni riferite agli anni d'imposta 1996 e 1999. Le cartelle erano state emesse a seguito di iscrizione a ruolo del 50% delle imposte accertate ex art. 15 d.P.R. n. 602/1973, nelle more di un separato contenzioso sugli avvisi di accertamento e di rettifica. La società aveva impugnato le cartelle e la Commissione tributaria regionale, in riforma parziale della decisione di primo grado, le aveva annullate integralmente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; con il secondo ha denunciato omessa motivazione su fatti decisivi e controversi; con il terzo insufficiente e contraddittoria motivazione. La Corte ha rilevato d'ufficio che la sentenza presupposta della CTR, interpretata dal giudice di merito, era stata poi cassata con rinvio, ma ha ritenuto di procedere ugualmente per mancata interlocuzione delle parti su tale profilo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione solo apparente: la decisione impugnata, pur graficamente esistente, non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito per annullare le cartelle, sia con riferimento alla cartella n. 012003345266 sia con riferimento alle cartelle nn. 01280080002089210 e 01220080007749670. In particolare, la CTR aveva affermato in modo non sviluppato che, per la prima cartella, era superflua la decisione sulla richiesta cautelare perché doveva pronunciarsi sull'annullamento, senza però esaminare in modo comprensibile i motivi di appello; per le altre cartelle, aveva richiamato l'interpretazione della sentenza di primo grado con formule tautologiche e senza spiegare perché la CTP avrebbe annullato solo una parte dell'avviso. Conseguentemente il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. n. 602/1973
iscrizione a ruolo del 50% delle imposte accertate
richiamato come base dell'emissione delle cartelle di pagamento nelle more del contenzioso sugli avvisi di accertamento
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è il vizio processuale dedotto con il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria per censurarne la nullità
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione deve esporre il ragionamento del giudice in modo comprensibile, pena nullità
art. 336, comma 2 c.p.c.
menzionato nel riferimento alla questione della materia ancora contesa dopo la cassazione della sentenza presupposta
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando è solo graficamente presente ma non consente di percepire il fondamento della decisione, lasciando all'interprete il compito di colmarne le lacune con congetture.
- Nel giudizio tributario, la sentenza deve spiegare in modo comprensibile le ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'accoglimento o del rigetto, specie quando la controversia riguarda più atti impositivi o cartelle e richiede l'interpretazione di precedenti decisioni.
- Non è sufficiente il richiamo a formule generiche o tautologiche, come il mero principio 'in claris non fit interpretatio', se il giudice non chiarisce perché un precedente provvedimento debba essere letto in un determinato modo.
- L'accoglimento del motivo che denuncia la nullità della motivazione assorbe le ulteriori censure di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
- Quando la sentenza impugnata è cassata per motivazione apparente, la causa va rinviata al giudice di merito perché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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