Sentenza n. 1664/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di conclusione positiva della conferenza di servizi e autorizzazione all’installazione di una stazione radio base Iliad nel parcheggio pubblico di via Aldo Dolcini, in località Selbagnone
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione n. 647 del 3 novembre 2025, chiedendone l’annullamento e formulando anche domanda risarcitoria. Ha dedotto: (1) violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione individuale di avvio del procedimento, anche in relazione alla modifica della localizzazione inizialmente prevista; (2) difetto di istruttoria e di motivazione sul trasferimento del sito da via Nuova Fondine a via Aldo Dolcini, che sarebbe stato scelto per mera convenienza dell’operatore; (3) violazione della convenzione urbanistica del 17 dicembre 2009, degli obblighi di buona fede e del legittimo affidamento, sostenendo che l’installazione avrebbe sottratto un’area destinata a parcheggio pubblico e inciso direttamente sulla propria posizione e sul valore dei terreni; (4) violazione del regolamento comunale sugli impianti di telefonia mobile e del principio di autovincolo, per la deroga alla mappa delle localizzazioni senza adeguata istruttoria e motivazione; (5) mancata dimostrazione del rispetto del principio di minimizzazione delle esposizioni elettromagnetiche; (6) lesione dell’interesse collettivo alla fruizione degli standard urbanistici e dei parcheggi pubblici. La società ha inoltre riferito che l’area era compresa nei parcheggi previsti dalla convenzione e che la stazione avrebbe deprezzato i terreni adiacenti. Comune e società titolare dell’impianto hanno contestato le censure; quest’ultima ha eccepito tardività e difetto di legittimazione e interesse. Il TAR ha prescintamente dalle eccezioni preliminari, decidendo il merito.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e la domanda risarcitoria. Il primo motivo è infondato: il Comune aveva pubblicato l’istanza il 11 dicembre 2024 ai sensi dell’art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003, indicando area, documentazione consultabile e termine per presentare osservazioni, senza che ne fossero depositate; per questo procedimento non era inoltre dovuta la comunicazione individuale di avvio, non essendo identificabili tutti i potenziali soggetti lesi. La convenzione urbanistica non rendeva la ricorrente controinteressata necessaria né le attribuiva una posizione direttamente incisa dall’autorizzazione. Il secondo motivo è infondato: la determinazione esponeva le ragioni dello spostamento, legate all’utilizzo dell’area originaria da parte della Protezione civile e di altre associazioni e alla funzionalità del parcheggio prescelto per copertura di rete, sottoservizi e accessi; la documentazione confermava le richieste che avevano motivato l’abbandono dell’area verde. Non sussisteva affidamento all’immutabilità della convenzione o pregiudizio delle aspettative edificatorie, poiché l’area è comunale e la ricorrente non ne era proprietaria. Il terzo motivo è infondato: rispetto ai 4.026,60 mq di parcheggi previsti dalla convenzione, la variante del 2013 aveva comportato la realizzazione e cessione di circa 80 mq aggiuntivi; l’impianto occupa 25 mq, equivalenti a circa due posti auto, ricadenti nella quota eccedente gli standard. Gli impianti di telefonia mobile sono inoltre assimilati alle opere di urbanizzazione primaria e compatibili con le destinazioni del territorio comunale; la restante area continua a essere fruibile come parcheggio. Il quarto motivo è infondato: il regolamento consente, in presenza di specifiche esigenze e previa adeguata motivazione sottoposta al Consiglio comunale, installazioni in siti diversi da quelli della mappa; le ragioni della nuova localizzazione erano state esposte nella deliberazione consiliare n. 47/2025 e riprese nella determinazione impugnata. Il quinto motivo è stato ritenuto generico e comunque infondato: il regolamento non imponeva una minimizzazione maggiore rispetto al sito originario, ma il rispetto del principio di minimizzazione, che la ricorrente non aveva specificamente contestato; non era controverso che il sito ricadesse in un’area sensibile ai sensi dell’art. 5 del regolamento. Anche il sesto motivo è infondato: gli standard di parcheggio erano garantiti e l’occupazione riguardava due posti eccedenti il fabbisogno. Il TAR non ha esaminato le eccezioni di tardività e di difetto di legittimazione e interesse, ritenendo sufficiente la decisione di merito. Ha condannato la ricorrente alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre IVA, CPA e accessori in favore di ciascuna delle parti costituite.
Norme richiamate
art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003
Sotto un primo profilo si rileva che il Comune resistente ha adempiuto all’obbligo di pubblicità previsto dalla normativa applicabile (art. 44, comma 5, del D.Lgs n. 259/2003), provvedendo alla pubblicazione (in data 11.12.2024) dell’istanza presentata da Iliad Italia Spa sul sito web dell’Ente medesimo (doc. sub n. 9 fascicolo Comune resistente), con l’indicazione della tipologia di infrastruttura e dell’area interessata e con la precisazione che “l’istanza e i relativi allegati, in formato elettronico, sono depositati presso il VI Settore Governo del Territorio del Comune di Forlimpopoli – Piazza Fratti n. 2 -fino al 11.1.2025. tutti i soggetti interessati potranno prendere visione della documentazione (…). Entro il 11.1.2025 gli stessi soggetti sopra indicati potranno presentare memorie e osservazioni tramite pec (…)”.
Per il procedimento autorizzatorio relativo a una stazione radio base, l’obbligo di pubblicità previsto dall’art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003 è assolto mediante pubblicazione dell’istanza e dei relativi elementi informativi, con possibilità per gli interessati di consultare gli atti e presentare osservazioni.
art. 7 l. 241/1990
Sotto distinto profilo, si osserva che non sussiste alcun obbligo in capo all’Amministrazione comunale di notificare individualmente l’avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione di cui si discute, in quanto non sarebbe possibile determinare i soggetti che potrebbero ricevere nocumento dall’accoglimento dell’istanza in questione (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 ottobre 2022, n. 8806). Dunque, non vi è spazio per invocare l’applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto l’unico onere di pubblicità che grava sull’Amministrazione è quello previsto dall’art. 44, comma 5, del D.Lgs n. 259/2003, onere cui l’Amministrazione, come sopra già detto, ha fatto fronte provvedendo alla pubblicazione dell’istanza presentata da Iliad Italia Spa.
Nel procedimento per l’autorizzazione di una stazione radio base non è dovuta la comunicazione individuale di avvio quando non sia possibile individuare i soggetti potenzialmente pregiudicati; l’obbligo partecipativo è assolto attraverso la pubblicità specificamente prevista dall’art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003.
art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003
Peraltro, giova ricordare che gli impianti di telefonia mobile, come noto, sono assimilati, ad ogni effetto di legge, alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 43, comma 4, del D.Lgs. n. 259/2003 e, di conseguenza, sono compatibili con qualsiasi area e destinazione del territorio comunale.
Gli impianti di telefonia mobile, in quanto assimilati alle opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con le aree e le destinazioni del territorio comunale; tale qualificazione è stata applicata dal TAR nel valutare la contestata destinazione dell’area.
art. 4 del Regolamento comunale per l’installazione di impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili
Non vi è dubbio che le indicazioni dei siti di cui alla mappa dell’invocato Regolamento Comunale (aree maggiormente idonee per l’installazione degli impianti) possano essere derogate, sulla base di apposta motivazione, come emerge dallo stesso comma 2 dell’art. 4 del Regolamento, secondo il quale “in caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l’eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale”.
La mappa comunale individua i siti maggiormente idonei ma non è inderogabile: l’installazione in un sito diverso è ammessa in presenza di specifiche esigenze, con salvaguardia del principio di minimizzazione e previa adeguata motivazione sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale.
Massime di principio
- Nel procedimento per l’autorizzazione di una stazione radio base, quando non sia possibile identificare tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio, non è necessaria la comunicazione individuale di avvio del procedimento se l’amministrazione ha adempiuto alla pubblicità prevista dall’art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003, consentendo la consultazione dell’istanza e la presentazione di osservazioni.
- La partecipazione a una convenzione urbanistica relativa a un’area poi acquisita al patrimonio comunale non attribuisce, di per sé, la qualità di controinteressato necessario né fonda un affidamento all’immutabilità della convenzione quando l’autorizzazione non incide direttamente su una situazione giuridica soggettiva del convenzionante e non compromette le sue aspettative edificatorie.
- La localizzazione di un impianto di telefonia mobile in un sito diverso da quelli indicati nella mappa comunale è ammissibile quando il regolamento lo consente per specifiche esigenze, purché siano rispettati il principio di minimizzazione e l’obbligo di adeguata motivazione sottoposta all’approvazione dell’organo comunale competente.
- L’occupazione di una porzione di area destinata a parcheggio non comporta violazione degli standard urbanistici se la dotazione complessiva prevista è comunque garantita e la superficie utilizzata ricade nella quota eccedente gli standard.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1793/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1799/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1217/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 2010/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16629/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16630/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →