Parere n. 635/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell'interno e U.T.G. Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-del 17 giugno 2021, notificato il 24 agosto 2021, di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di diniego della cittadinanza italiana, fondato sulla presenza di un decreto penale di condanna per guida senza patente, su una notizia di reato relativa alla vendita di prodotti con segni mendaci e sulla dichiarazione resa nell’istanza di non avere precedenti condanne. Ha dedotto violazione dell’art. 460 c.p.p., estinzione del reato per decorso del termine quinquennale, violazione dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, violazione dell’art. 157 c.p., difetto di motivazione, errore di fatto ed eccesso di potere. Il Ministero ha sostenuto la natura altamente discrezionale della concessione della cittadinanza, la rilevanza amministrativa dei fatti penalmente rilevanti anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale e l’autonoma rilevanza della falsa dichiarazione resa dal richiedente.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto. Il contraddittorio è stato considerato rispettato. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato e non affetto da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento. La concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di un potere altamente discrezionale di alta amministrazione, volto a verificare l’interesse pubblico all’ampliamento della comunità nazionale e lo status di "illesae dignitatis" morale e civile del richiedente. In tale valutazione l’amministrazione può considerare fatti oggetto di procedimenti o condanne penali anche indipendentemente dalla loro rilevanza o dagli esiti sul piano penale, in quanto indicativi del livello di integrazione civica e del rispetto delle regole dell’ordinamento. La Sezione ha quindi ritenuto legittimo il giudizio negativo fondato sui precedenti risultanti dal casellario e sul mancato rispetto delle regole giuridiche.
Osservazioni
Natura discrezionale della concessione della cittadinanza
La concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è un atto di alta amministrazione, espressione di un potere ampiamente discrezionale, e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
Rilevanza dei precedenti penali
I fatti che hanno dato luogo a procedimenti o condanne penali possono essere valutati dall’amministrazione sul piano amministrativo ai fini dell’accertamento dell’integrazione nella comunità nazionale e dello status di "illesae dignitatis", anche indipendentemente dalla dedotta estinzione del reato o dagli esiti del procedimento penale.
Sindacato sulla discrezionalità amministrativa
Il provvedimento non è risultato illogico, arbitrario, irragionevole o fondato su travisamento dei fatti; la motivazione è stata ritenuta pertinente e idonea a spiegare perché gli elementi emergenti dal casellario giudiziale ostassero alla concessione della cittadinanza.
Contraddittorio procedimentale
Il principio del contraddittorio è stato ritenuto rispettato mediante la comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la possibilità per l’interessato di presentare osservazioni, anche se queste non hanno riguardato i precedenti penali.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La disposizione attribuisce all’amministrazione un potere discrezionale di alta amministrazione, subordinato alla valutazione dell’interesse pubblico e dello status morale e civile del richiedente.
art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di diniego consente all’interessato di presentare osservazioni prima dell’adozione del provvedimento finale; nel caso esaminato il contraddittorio è stato ritenuto rispettato.
art. 460, comma 5, c.p.p.
La dedotta estinzione del reato non impedisce, nell’ambito della distinta valutazione amministrativa sulla cittadinanza, di considerare i fatti che hanno dato luogo al procedimento penale.
art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il Ministero ha richiamato la possibile rilevanza della dichiarazione non veritiera resa nell’istanza circa l’assenza di precedenti condanne; la Sezione ha fondato il rigetto soprattutto sulla legittima valutazione amministrativa dei precedenti penali.
art. 157 c.p.
La deduzione relativa alla prescrizione non è stata ritenuta idonea a escludere la rilevanza amministrativa dei fatti valutati nel procedimento di concessione della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini della tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di un potere discrezionale di alta amministrazione e non configura un diritto soggettivo del richiedente all’acquisto dello status.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza l’amministrazione può valutare, ai fini dell’integrazione civica e dello status di "illesae dignitatis", i fatti che hanno dato luogo a procedimenti o condanne penali anche indipendentemente dall’estinzione del reato o dall’esito del procedimento penale.
- Il sindacato sulla valutazione amministrativa relativa alla concessione della cittadinanza resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto di motivazione.
- La motivazione del diniego di cittadinanza è sufficiente quando individua gli elementi risultanti dagli atti e chiarisce il loro collegamento con il mancato rispetto delle regole dell’ordinamento e con l’insufficiente integrazione nella comunità nazionale.
Diniego di cittadinanza italiana fondato su precedenti penali
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un cittadino marocchino contro il Ministero dell’interno e l’U.T.G. Prefettura competente per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso.
Fatti rilevanti
Il richiedente aveva presentato nel 2016 istanza di cittadinanza. Il Ministero ha respinto la domanda rilevando, dal certificato del casellario giudiziale, un decreto penale di condanna per guida di veicolo senza patente, esecutivo nel 2015, nonché una notizia di reato del 2012 relativa alla vendita di prodotti con segni mendaci. Nel provvedimento è stata inoltre valorizzata la dichiarazione dell’interessato di non avere precedenti condanne.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- violazione dell’art. 460 c.p.p., sostenendo l’estinzione del reato per decorso del termine quinquennale;
- violazione dell’art. 157 c.p.;
- violazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000;
- difetto di motivazione, errore di fatto ed eccesso di potere;
- irrilevanza della notizia di reato del 2012, che, secondo il ricorrente, non aveva avuto seguito.
Contraddittorio procedimentale
Il Ministero aveva comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, assegnando il termine di dieci giorni per le osservazioni. Il richiedente aveva trasmesso documentazione riguardante la sufficienza del reddito familiare, ma non aveva fornito elementi specifici in relazione ai procedimenti e ai pregiudizi penali indicati nel preavviso.
La Sezione ha ritenuto pienamente rispettato il contraddittorio, anche in relazione alla successiva trasmissione della relazione ministeriale nel procedimento di ricorso straordinario.
Natura del potere di concessione della cittadinanza
La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è espressione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini. Si tratta di un atto di alta amministrazione, caratterizzato da ampia discrezionalità, subordinato:
- all’esistenza di un interesse pubblico all’acquisto della cittadinanza;
- alla sussistenza di uno status di "illesae dignitatis" morale e civile;
- alla verifica dello stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale;
- alla valutazione della conoscenza e dell’osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali dell’ordinamento.
Il richiedente non è titolare di un diritto soggettivo alla concessione della cittadinanza.
Valutazione dei precedenti penali
Secondo il parere, la valutazione amministrativa dei fatti è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale. Pertanto, l’amministrazione può considerare negativamente i fatti che hanno dato luogo a procedimenti o condanne penali anche se il reato risulti estinto o se il procedimento abbia avuto un esito favorevole per l’interessato.
Nel caso concreto, la condanna per guida senza patente è stata ritenuta indicativa di una mancata integrazione nel contesto civico e del mancato rispetto delle regole dell’ordinamento. La motivazione ministeriale è stata giudicata pertinente e idonea a spiegare perché gli elementi emergenti dal casellario giudiziale fossero ostativi alla concessione della cittadinanza.
Limiti del sindacato
La Sezione ha escluso che il provvedimento fosse affetto da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il controllo esercitabile sulla valutazione amministrativa è estrinseco e formale e non consente di sostituire la valutazione del giudice a quella dell’amministrazione, salvo il riscontro di vizi manifesti.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il diniego di cittadinanza è stato quindi ritenuto legittimo, in quanto fondato su una valutazione discrezionale adeguatamente motivata dei precedenti penali e del livello di integrazione civica del richiedente. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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