Sentenza n. 813/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento - del silenzio rigetto del Prefetto della Provincia di Trapani, formatosi sul ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore della Provincia di Trapani -OMISSIS- del 14.10.2023 con il quale è stata rigettata l'istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile, uso tiro a volo; - del decreto del Questore della Provincia di Trapani -OMISSIS- del 14.10.2023, notificato in data 9.11.2023; - ove occorra e per quanto di ragione, della nota del 19.09.2023, notificata in data 26.09.2023, con la quale la Questura di Trapani – Divisione P.A.S.I. – Ufficio Armi ha comunicato il preavviso di diniego dell'istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile, uso tiro a volo; - di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dall'odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare dal 2004 di una licenza di porto di fucile per tiro a volo, rinnovata nel 2011 e nel 2017, ha impugnato il diniego del Questore e il successivo silenzio-rigetto del Prefetto sul ricorso gerarchico. Il diniego era fondato sulla circostanza che il fratello convivente fosse stato controllato presso l'abitazione di uno zio gravato da precedenti di polizia e sottoposto a detenzione domiciliare. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 10, 11 e 43 r.d. 773/1931, degli artt. 3 e 97 Cost., nonché il difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, l'arbitrarietà, l'irragionevolezza e la contraddittorietà manifesta. Ha sostenuto che il mero rapporto di parentela o frequentazione con il soggetto controindicato non dimostrasse la propria inaffidabilità, anche considerando che la visita del fratello era stata autorizzata dal Magistrato di sorveglianza e che la sua condotta personale era stata in precedenza ritenuta compatibile con il rilascio e il rinnovo del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego questorile, con effetto derivato sul silenzio-rigetto prefettizio. Pur riconoscendo all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità e la possibilità di formulare un giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente, il Collegio ha ritenuto insufficiente il solo riferimento alla familiarità con un soggetto gravato da precedenti. Il rapporto parentale può rilevare soltanto se l'amministrazione dimostri, mediante istruttoria completa e attuale, la sua concreta incidenza sul comportamento del richiedente e sul rischio di abuso delle armi. Nel caso concreto mancavano l'indicazione di elementi ulteriori e una motivazione esplicita sul nesso tra la frequentazione familiare e l'inaffidabilità del titolare; assumeva inoltre rilievo l'autorizzazione giudiziaria alla visita e la formulazione meramente dubitativa del provvedimento, che richiamava una valutazione di affidabilità solo “prudente”. L'annullamento lascia salva la riedizione del potere, anche con un nuovo diniego, purché fondato su istruttoria congrua, aggiornata e su una motivazione concreta circa il rischio di abuso delle armi. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 10, 11 e 43 r.d. 773/1931
Le disposizioni del T.U.L.P.S. disciplinano i presupposti e la valutazione dell'affidabilità ai fini del rilascio o rinnovo del porto d'armi; il loro esercizio attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità, non esente dal controllo giudiziale sui profili di abnormità, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà e travisamento.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego ha consentito al richiedente di presentare osservazioni e documentazione prima dell'adozione del provvedimento negativo.
art. 3 Cost.
È richiamato quale parametro di legittimità della valutazione amministrativa, in relazione alla necessità di una decisione non arbitraria e ragionevolmente motivata.
art. 97 Cost.
È richiamato quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità, ritenuti incompatibili con una decisione fondata su istruttoria generica e motivazione insufficiente.
art. 699 c.p.
Il porto d'armi costituisce un'eccezione al generale divieto di portare armi.
art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110
Concorre a fondare il generale divieto rispetto al quale il porto d'armi rappresenta un'eccezione, giustificando la discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone interessate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo del porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma è subordinato a un giudizio prognostico dell'autorità di pubblica sicurezza sulla personalità del richiedente e sulla probabilità di un uso corretto dell'arma, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- Il mero rapporto di parentela o di affinità con una persona gravata da precedenti di polizia non può fondare automaticamente il diniego del porto d'armi; il contesto familiare è rilevante solo quando l'amministrazione dimostri la sua concreta capacità di incidere sul comportamento del richiedente e sul rischio di abuso dell'arma.
- Un diniego del porto d'armi fondato su relazioni familiari deve essere preceduto da un'istruttoria completa e aggiornata e deve indicare specificamente le circostanze che collegano la relazione con il soggetto controindicato all'inaffidabilità del richiedente.
- Il giudizio prognostico in materia di porto d'armi, pur essendo ampiamente discrezionale, non può basarsi su indicazioni generiche o meramente dubitative e deve essere sorretto da una motivazione concreta, logica e coerente circa il rischio di abuso delle armi.
- L'annullamento giurisdizionale di un diniego di rinnovo del porto d'armi per difetto di istruttoria e motivazione non impedisce all'amministrazione di rieditare il potere e adottare un nuovo provvedimento, anche negativo, purché fondato su elementi attuali, su un'istruttoria congrua e su una motivazione adeguata.
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