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Sentenza

Sentenza del 11/02/2020 n. 3288 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Villa S. impugnava la decisione per tre ragioni: 1) nullità del procedimento per presunta inosservanza dei criteri tabellari nella assegnazione dei procedimenti cautelari e violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (violazioni costituzionali e di norme processuali); 2) omesso esame di fatto decisivo in ordine all'assenza di eterodirezione e quindi alla mancata prova della subordinazione; 3) errata esclusione della decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti retributivi in corso di rapporto (contestando l'applicabilità del nuovo quadro normativo - L. n. 92/2012 e disposizioni collegate).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Villa S. ritenendo: 1) infondato il primo motivo: l'erronea applicazione dei criteri tabellari di assegnazione non integra questione di competenza né determina nullità del giudice salvo che gli atti siano posti da soggetti estranei all'ufficio o sia posta a rischio la funzione difensiva; l'ordinanza cautelare (reintegra) era strumentale e non vincolante in un diverso processo; 2) inammissibile il secondo motivo: la censura attiene alla valutazione delle prove (giudicamento di merito) e non a un omesso esame di fatto rilevante ai sensi della limitazione di legittimità; la motivazione del giudice di merito è coerente nell'evidenziare integrazione nell'organizzazione e direttività anche se di natura generale; 3) inammissibile il terzo motivo: la Corte ha confermato che per la decorrenza della prescrizione bisogna verificare la stabilità reale del rapporto durante il suo svolgimento e non sulla base della qualificazione ex post; pertanto la prescrizione non è decorrente. Il ricorso è rigettato; spese a carico della ricorrente (Villa S.) e ordine del versamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 409 c.p.c.

    norma richiamata in relazione al ricorso principale di merito; la Corte distingue tra ricorsi in corso di causa e procedimenti cautelari ante causam, confermando la legittimità della separazione/stralcio e dell'assegnazione interna degli affari.

  • art. 700 c.p.c.

    norma che disciplina il ricorso cautelare ante causam; la Corte osserva che i provvedimenti cautelari sono strumentali e non hanno efficacia vincolante come cosa giudicata sostanziale nei successivi giudizi di merito.

  • art. 111 Cost.

    richiamata nell'ambito della censura di violazione del giusto processo; la Corte conclude che non sussistevano violazioni dei principi costituzionali invocati in relazione all'assegnazione dei procedimenti.

  • art. 25 Cost.

    richiamata con riferimento al principio del giudice naturale; la Corte ha ritenuto che non sia stata lesa la componente di costituzione del giudice salvo atti posti da soggetti estranei all'ufficio.

  • R.D. n. 12 del 1941

    richiamato in relazione ai criteri tabellari di distribuzione degli affari; la Corte afferma che la loro violazione non equivale automaticamente a nullità del giudice.

  • art. 158 c.p.c.

    la Corte precisa che il difetto di costituzione del giudice ai sensi dell'art.158 è configurabile solo quando gli atti siano posti in essere da persone estranee all'ufficio, ipotesi non riscontrata.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 4 (motivo dedotto) e richiamata giurisprudenza sul n.5 dopo la riforma

    la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità: l'omesso esame di fatti decisivi è sindacabile solo se il fatto storico è emerso dagli atti e costituisce oggetto di discussione; le critiche di merito sulla valutazione delle prove non rientrano nella censura di legittimità.

  • art. 2984 c.c.

    richiamato dal ricorrente con riferimento alla prescrizione; la Corte non dà seguito alla censura, richiamando la giurisprudenza che valuta la stabilità del rapporto concretamente nel corso del rapporto stesso.

  • L. n. 92 del 2012; D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)

    menzionate dal ricorrente nella censura prescrizionale; la Corte ritiene irrilevanti norme entrate in vigore dopo il periodo di svolgimento del rapporto e conferma l'indirizzo giurisprudenziale sul criterio della stabilità reale per la prescrizione.

  • art. 132 c.p.c.

    comma 2, n.4 (richiamato nella giurisprudenza)

    norma sulla motivazione delle sentenze: la Corte segnala che la mancanza della motivazione è sindacabile, ma qui la motivazione era ritenuta adeguata e coerente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, commi 1 bis e 1 quater

    norme sul contributo unificato: la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • L'erronea applicazione interna dei criteri tabellari di assegnazione delle cause non determina di per sé la nullità del giudice o del procedimento: per ottenere la nullità occorre dimostrare che gli atti siano stati posti in essere da soggetti estranei all'ufficio o che sia stata lesa la funzione difensiva.
  • I provvedimenti cautelari ante causam hanno carattere strumentale e non vincolano il giudice del merito in altri procedimenti; tuttavia possono avere efficacia probatoria nel giudizio di merito a fronte delle stesse emergenze fattuali.
  • Le censure rivolte alla valutazione delle prove (es. mancata prova dell'eterodirezione) sono, di regola, questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo che emergano vizi motivazionali gravi e documentabili ai sensi delle limitate fattispecie di nullità previste dalla legge.
  • Per la decorrenza della prescrizione delle retribuzioni va accertata la 'stabilità reale' del rapporto nel suo andamento concreto durante il tempo della prestazione e non sulla base della qualificazione giuridica attribuita ex post dal giudice.
  • I rimedi in Cassazione per omesso esame di fatti devono rispettare i limiti dell'art.360 c.p.c.: occorre che il fatto storico sia risultante dagli atti, sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

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