Sentenza del 11/02/2020 n. 3288 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Villa S. impugnava la decisione per tre ragioni: 1) nullità del procedimento per presunta inosservanza dei criteri tabellari nella assegnazione dei procedimenti cautelari e violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (violazioni costituzionali e di norme processuali); 2) omesso esame di fatto decisivo in ordine all'assenza di eterodirezione e quindi alla mancata prova della subordinazione; 3) errata esclusione della decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti retributivi in corso di rapporto (contestando l'applicabilità del nuovo quadro normativo - L. n. 92/2012 e disposizioni collegate).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Villa S. ritenendo: 1) infondato il primo motivo: l'erronea applicazione dei criteri tabellari di assegnazione non integra questione di competenza né determina nullità del giudice salvo che gli atti siano posti da soggetti estranei all'ufficio o sia posta a rischio la funzione difensiva; l'ordinanza cautelare (reintegra) era strumentale e non vincolante in un diverso processo; 2) inammissibile il secondo motivo: la censura attiene alla valutazione delle prove (giudicamento di merito) e non a un omesso esame di fatto rilevante ai sensi della limitazione di legittimità; la motivazione del giudice di merito è coerente nell'evidenziare integrazione nell'organizzazione e direttività anche se di natura generale; 3) inammissibile il terzo motivo: la Corte ha confermato che per la decorrenza della prescrizione bisogna verificare la stabilità reale del rapporto durante il suo svolgimento e non sulla base della qualificazione ex post; pertanto la prescrizione non è decorrente. Il ricorso è rigettato; spese a carico della ricorrente (Villa S.) e ordine del versamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 409 c.p.c.
norma richiamata in relazione al ricorso principale di merito; la Corte distingue tra ricorsi in corso di causa e procedimenti cautelari ante causam, confermando la legittimità della separazione/stralcio e dell'assegnazione interna degli affari.
art. 700 c.p.c.
norma che disciplina il ricorso cautelare ante causam; la Corte osserva che i provvedimenti cautelari sono strumentali e non hanno efficacia vincolante come cosa giudicata sostanziale nei successivi giudizi di merito.
art. 111 Cost.
richiamata nell'ambito della censura di violazione del giusto processo; la Corte conclude che non sussistevano violazioni dei principi costituzionali invocati in relazione all'assegnazione dei procedimenti.
art. 25 Cost.
richiamata con riferimento al principio del giudice naturale; la Corte ha ritenuto che non sia stata lesa la componente di costituzione del giudice salvo atti posti da soggetti estranei all'ufficio.
R.D. n. 12 del 1941
richiamato in relazione ai criteri tabellari di distribuzione degli affari; la Corte afferma che la loro violazione non equivale automaticamente a nullità del giudice.
art. 158 c.p.c.
la Corte precisa che il difetto di costituzione del giudice ai sensi dell'art.158 è configurabile solo quando gli atti siano posti in essere da persone estranee all'ufficio, ipotesi non riscontrata.
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 4 (motivo dedotto) e richiamata giurisprudenza sul n.5 dopo la riforma
la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità: l'omesso esame di fatti decisivi è sindacabile solo se il fatto storico è emerso dagli atti e costituisce oggetto di discussione; le critiche di merito sulla valutazione delle prove non rientrano nella censura di legittimità.
art. 2984 c.c.
richiamato dal ricorrente con riferimento alla prescrizione; la Corte non dà seguito alla censura, richiamando la giurisprudenza che valuta la stabilità del rapporto concretamente nel corso del rapporto stesso.
L. n. 92 del 2012; D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)
menzionate dal ricorrente nella censura prescrizionale; la Corte ritiene irrilevanti norme entrate in vigore dopo il periodo di svolgimento del rapporto e conferma l'indirizzo giurisprudenziale sul criterio della stabilità reale per la prescrizione.
art. 132 c.p.c.
comma 2, n.4 (richiamato nella giurisprudenza)
norma sulla motivazione delle sentenze: la Corte segnala che la mancanza della motivazione è sindacabile, ma qui la motivazione era ritenuta adeguata e coerente.
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, commi 1 bis e 1 quater
norme sul contributo unificato: la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- L'erronea applicazione interna dei criteri tabellari di assegnazione delle cause non determina di per sé la nullità del giudice o del procedimento: per ottenere la nullità occorre dimostrare che gli atti siano stati posti in essere da soggetti estranei all'ufficio o che sia stata lesa la funzione difensiva.
- I provvedimenti cautelari ante causam hanno carattere strumentale e non vincolano il giudice del merito in altri procedimenti; tuttavia possono avere efficacia probatoria nel giudizio di merito a fronte delle stesse emergenze fattuali.
- Le censure rivolte alla valutazione delle prove (es. mancata prova dell'eterodirezione) sono, di regola, questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo che emergano vizi motivazionali gravi e documentabili ai sensi delle limitate fattispecie di nullità previste dalla legge.
- Per la decorrenza della prescrizione delle retribuzioni va accertata la 'stabilità reale' del rapporto nel suo andamento concreto durante il tempo della prestazione e non sulla base della qualificazione giuridica attribuita ex post dal giudice.
- I rimedi in Cassazione per omesso esame di fatti devono rispettare i limiti dell'art.360 c.p.c.: occorre che il fatto storico sia risultante dagli atti, sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.
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