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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22555/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la condanna per diffamazione (art. 595 c.p.) con tre censure: 1) vizio di motivazione e travisamento probatorio per presunta inesistenza della comunicazione a più persone e inaffidabilità dei testi (Naliato Nadia e Nardin Alfredo); 2) nullità per violazione delle norme processuali (artt. 521 e 522 c.p.p.) per presunta difformità tra contestazione e decisione in ordine alla identificazione dei destinatari della comunicazione; 3) richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della condanna al risarcimento della parte civile, invocando la probabilità di accoglimento del ricorso e il rischio di indebito arricchimento della parte offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione la Corte ha ritenuto che le censure richiedevano un riesame delle prove vietato in sede di legittimità salvo i rigorosi presupposti per il vizio di travisamento, che non sono stati soddisfatti; ha condiviso la valutazione del Tribunale sulla attendibilità dei testi e sulla sussistenza del requisito della comunicazione a più persone (anche in via presuntiva, posto che le frasi erano dirette a essere riferite alla nipote della testimone). Ha inoltre rilevato che la presunta mutazione del fatto non ha inciso sui caratteri essenziali dell'imputazione e che la sospensione dell'esecutorietà era già stata disposta. Per legge il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma utilizzata come titolo di reato contestato (diffamazione). La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie ove l'imputato abbia comunicato fatti lesivi a più persone o ad una persona con modalità tali da renderne probabile la diffusione ad altri.

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per dedurre nullità processuali per difformità della decisione rispetto alla contestazione; la Corte ha ritenuto che la presunta difformità non abbia mutato gli elementi essenziali del fatto e non abbia pregiudicato il diritto di difesa.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti dell'impugnazione per i motivi dedotti; la Corte nota che il ricorso è stato proposto nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (convertito)

    Norma procesuale eccezionale richiamata per spiegare che il ricorso è stato trattato senza udienza, con conclusioni per iscritto dalle parti, ai sensi delle disposizioni transitorie richiamate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità per profili di colpa nell'atto impugnatorio.

Massime di principio

  • Per la configurabilità del reato di diffamazione è necessario comunicare la notizia lesiva ad almeno due persone ovvero ad una persona ma con modalità che rendano probabile la sua conoscenza da parte di altri; la prassi giudiziaria ammette la valutazione presuntiva quando vi siano elementi che rendono verosimile la successiva divulgazione.
  • Le questioni attinenti all'attendibilità e alla valutazione delle prove testimoniali sono in linea di massima sottratte al sindacato della Corte di Cassazione, salvo il concreto ed evidente travisamento probatorio; semplici contraddizioni o imprecisioni nella descrizione non sono necessariamente sufficienti a ribaltare la decisione di merito.
  • La modifica nell'indicazione del singolo destinatario della comunicazione nei motivi della sentenza rispetto all'imputazione non comporta automaticamente nullità se il nucleo essenziale del fatto contestato (es. comunicazione a più persone) rimane lo stesso e l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto concreto dell'accusa.
  • La richiesta di misure cautelari o di sospensione dell'esecutorietà è priva di rilievo se la misura era già stata disposta; occorre verificare lo stato processuale attuale prima di riproporre istanze già soddisfatte.
  • In appello e in cassazione il difensore che impugna per travisamento probatorio deve indicare con precisione e elementi concreti le ragioni per le quali la valutazione delle prove sarebbe illogica o contraddittoria, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.

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