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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28344/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge processuale relativa alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello effettuata a mezzo servizio postale e perfezionatasi con la procedura della "compiuta giacenza". Il ricorrente deduceva che non fossero state rispettate le formalità previste dall'art. 8, comma 4, L. 890/1982: mancata affissione dell'avviso sulla porta o immissione nella cassetta; carenza, nella cartolina del tentativo di consegna e nella C.A.D., delle indicazioni sulle modalità di ritiro del plico, sull'ufficiale giudiziario e sull'autorità che aveva disposto la notifica. Sosteneva che tale nullità fosse assoluta e pregiudicasse la sua citazione per il giudizio di appello, anche alla luce del notevole intervallo temporale tra primo grado e appello.

La decisione

Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la documentazione agli atti dimostri il corretto svolgimento della procedura postale: tentativo di consegna per temporanea assenza, deposito del plico e immissione della C.A.D. nella cassetta postale con annotazione e sottoscrizione dell'addetto (cartolina del 6/10/2022). I numeri di riferimento della spedizione, del procedimento e l'autorità richiedente risultano annotati. La Corte ha motivato che la copia della C.A.D. restituita all'autorità non deve necessariamente riportare tutte le diciture riprodotte sul modulo lasciato al destinatario (moduli prestampati), e che l'attestazione del pubblico ufficiale circa l'immissione nella cassetta postale consente di ritenere che la comunicazione fosse correttamente munita delle indicazioni di legge. Il ricorrente non ha provato né documentato la effettiva mancanza delle informazioni né il pregiudizio subito; la nuova questione sulla precoce restituzione del plico non era tempestivamente proposta e, comunque, non è stata dimostrata nei suoi effetti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, Legge 20 novembre 1982, n. 890

    art. 8, comma 4, L. 890/1982

    La Corte interpreta la norma nel senso che la procedura di notifica tramite servizio postale e compiuta giacenza è conforme se dagli atti risulta il tentativo di consegna, il deposito del plico e l'immissione della C.A.D. nella cassetta postale attestata dall'addetto. La copia della C.A.D. restituita all'autorità giudiziaria potrebbe non riprodurre integralmente le diciture contenute nel modulo prestampato lasciato al destinatario, ma l'attestazione dell'ufficiale o dell'addetto al recapito e l'indicazione dei riferimenti (numero spedizione, registro, autorità) sono idonee a far ritenere rispettate le formalità, salvo che il destinatario non provi la concreta mancanza delle informazioni e il pregiudizio derivante.

Massime di principio

  • La notifica a mezzo posta perfezionata con la procedura della compiuta giacenza è valida se dagli atti emerge chiaramente il tentativo di consegna, il deposito presso l'ufficio postale e l'immissione della C.A.D. nella cassetta postale attestata dall'addetto.
  • La copia della C.A.D. conservata negli atti della procedura potrebbe non riprodurre tutte le diciture del modulo prestampato lasciato al destinatario; ciò non implica automaticamente nullità: spetta al destinatario dimostrare in modo preciso e documentato la carenza e il relativo pregiudizio.
  • Se si contesta la regolarità della notifica, è necessario produrre prove concrete (es. la C.A.D. effettivamente ricevuta dal destinatario, ricevute postali, dichiarazioni o altre evidenze) che attestino l'omissione delle informazioni richieste dalla legge o l'impossibilità di ritiro del plico.
  • Questioni nuove o non prospettate nel ricorso di legittimità (es. tempi di restituzione del plico) possono essere inammissibili se non tempestivamente dedotte nel grado precedente.
  • La critica formale basata solo sull'assenza nella copia agli atti di alcune indicazioni tecniche non è sufficiente; il giudice valuta la complessiva sistemazione procedurale e le attestazioni del pubblico ufficiale/operatore postale.

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