Cassazione Penale, Sentenza n. 40982/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per due profili: (1) violazione e vizio di motivazione quanto al delitto di false dichiarazioni a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), sostenendo che non sussistesse prova oltre ogni ragionevole dubbio della volontà di falsificare le proprie generalità: l'errore sarebbe da attribuire alla trascrizione in caratteri latini del nome arabo e alla difficoltà linguistica, non alla volontà di ingannare; (2) illegittimità del foglio di via obbligatorio e consequenziale insussistenza del reato di violazione dello stesso (art. 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011), poiché l'intimazione a far rientro nel Comune di Urbino sarebbe stata infondata (il ricorrente non era né residente né dimorante in quel Comune e l'indirizzo indicato non esisteva), rendendo il provvedimento amministrativo privo della condizione necessaria per la sua validità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in gran parte infondato e ha rigettato i motivi attinenti alla valutazione della prova linguistica e dell'elemento soggettivo relativo al reato di false dichiarazioni: ha confermato la fondatezza della valutazione dei giudici di merito circa la capacità del ricorrente di comprendere e scrivere l'italiano e quindi il dolo richiesto dall'art. 495 c.p. Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio che la contravvenzione per violazione del foglio di via (art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011) si è estinta per prescrizione (prescrizione maturata il 24 aprile 2023) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel capo, eliminando la relativa pena (mesi quattro di reclusione). Nel resto la sentenza è stata confermata.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale richiede il dolo generico; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla conoscenza della lingua italiana (e quindi sull'esistenza del dolo) è una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente con riferimento ai vizi di motivazione e alla revisione della valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che le censure si risolvono in una diversa interpretazione dei fatti, cioè in un apprezzamento di merito non censurabile
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle censure sulla motivazione della sentenza di merito; la Corte ha escluso violazioni formali tali da incidere sul giudizio di legittimità
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Per integrare la contravvenzione è necessario che il foglio di via obbligatorio sia legittimamente emesso, con l'ingiunzione di fare rientro nel comune di residenza; la Corte ha comunque rilevato che, pur potendo essere discusse l'illegittimità del foglio di via se il luogo di residenza indicato risultasse inesistente o falso, la contravvenzione nel caso concreto è da considerarsi estinta per prescrizione
art. 192 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione agli accertamenti e alla prova documentale sull'effettiva residenza/dimora; la Corte non ha accolto la censura come idonea a compromettere la decisione di merito
art. 546 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla valutazione della prova e del vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che le critiche concernessero mera rivalutazione dei fatti e non questioni di diritto rilevabili in cassazione
Massime di principio
- La valutazione della capacità linguistica e, più in generale, delle prove di fatto (es. se l'imputato sapesse o meno scrivere la lingua italiana) è una valutazione di merito: la Cassazione non la rivede se la motivazione di merito è corretta ed esaustiva.
- Le contestazioni basate su una diversa interpretazione logica dei fatti (es. errore di trascrizione per tentativo di rendere foneticamente un nome arabo) possono essere valide in sede di merito, ma difficilmente in cassazione se i giudici di merito hanno motivato in modo non manifestamente illogico.
- Il foglio di via obbligatorio deve indicare correttamente il comune di residenza e contenere le prescrizioni necessarie (rientro nel luogo di residenza e divieto di ritorno nel comune oggetto dell'ordine): se il provvedimento amministrativo è fondato su un errore materiale sul luogo di residenza, ciò può incidere sulla legittimità del provvedimento e sull'integrazione del reato.
- Quando la illiceità o la nullità del provvedimento amministrativo è accertabile, il giudice penale può valutarne l'effetto sulle fattispecie penali connesse; tuttavia, se il reato è estinto per prescrizione, il giudice cassazionale può dichiararne d'ufficio l'estinzione e annullare la condanna senza rinvio per quel capo.
- In casi che coinvolgono trascrizioni di nomi straniere o difficoltà linguistiche, è strategico documentare tempestivamente la lingua madre, eventuali certificazioni sul livello di alfabetizzazione e produrre elementi che attestino la modalità corretta di traslitterazione, per contrastare efficacemente l'accusa di dolo.
- Il difensore dovrebbe sollevare e documentare immediatamente l'illegittimità di misure amministrative (es. foglio di via) in sede amministrativa e in giudizio, perché l'esito probatorio e temporale (prescrizione) può incidere sul risultato penale.
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